Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34705 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34705 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21379/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in FROSINONE INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 4002/2022 depositata il 10/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Svolgimento del processo
La società RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo illustrato da memoria, avverso la sentenza n. 4059/2018 della Corte d’ Appello di Roma del 10 giugno 2022. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, la società RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
Motivi della decisione
Con un unico motivo Trade Art 2000 s.p.aRAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., L. 247/2012 e D.M. 8/3/2018 e art. 6 della CEDU ex art. 360 n. 3 c.p.c. relativamente al punto in cui la Corte di merito ha condannato la controparte a pagare le spese di lite sulla base del minimo delle tariffe di cui al citato D.M., senza alcuna giustificazione sul criterio prescelto e omettendo di tenere conto della richiesta di maggiorazione del 33% per manifesta fondatezza delle ragioni ex art. 4 , co. 8 del citato D.M., nonché della istanza di condanna alle spese di lite per il giudizio cautelare svoltosi innanzi alla Corte d’appello in relazione alla istanza di sospensione della esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado.
Il motivo è inammissibile.
In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa
allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso ( Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021;Cass.Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 18167 del 16/09/2015).
La richiesta di una maggiorazione del compenso per un elemento che attiene alla ‘qualità’ della controversia, da valutarsi discrezionalmente, non equivale anch’essa a quella inerente a talune attività materialmente espletate dalla difesa e definite in apposite voci di liquidazione nelle tabelle ministeriali. Pertanto, anche in questo caso, ove è stato liquidato il minimo tariffario, non occorre che il giudice motivi anche su questo punto, posto che non ha ritenuto di operare alcuna maggiorazione
Per quanto riguarda la liquidazione del compenso per la fase cautelare, in tesi omessa, il motivo difetta del requisito di autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c., atteso che la ricorrente non indica debitamente nel ricorso quale sia stato il compenso richiesto per tale fase e non liquidato dal giudice dell’appello .
Va in proposito osservato che l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza impugnata, formulata ai sensi dell’art. 283 cod. proc. civ., mette capo ad un subprocedimento incidentale, privo di autonomia rispetto al giudizio di merito, sicché la regolamentazione delle spese ad esso relative va disposta, al pari di quella concernente le spese del procedimento principale, con il provvedimento che chiude quest’ultimo, tenendo conto del suo esito complessivo (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 2671 del 05/02/2013; Sez. 2, Sentenza n. 4024 del 21/02/2007).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della società controricorrente, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 2.500,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 5/12/2024