Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 12931 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 12931 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/05/2025
composta dai signori magistrati:
dott. NOME COGNOME
Presidente
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere relatore
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 8019 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da
COGNOME Marina (C.F.: DTT MRN 59D62 H501D)
rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOMEC.F.: CODICE_FISCALE
-ricorrente-
nei confronti di
ROMA CAPITALE (C.F.: P_IVA), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: MGG CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonché RAGIONE_SOCIALE (C.F.: 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 14782/2022, pubblicata in data 12 ottobre 2022;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’8 aprile 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
NOME COGNOME ha proposto opposizione (qualificata come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.) avverso i ruoli
Oggetto:
RISCOSSIONE A MEZZO RUOLO OPPOSIZIONE SPESE GIUDIZIALI
Ad. 08/04/2025 C.C.
R.G. n. 8019/2023
Rep.
esattoriali e le conseguenti cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, per crediti iscritti a ruolo da Roma Capitale e derivanti da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.
L’opposizione è stata accolta dal Giudice di Pace di Roma, che ha annullato l’estratto di ruolo e « tutti i provvedimenti sottesi afferenti violazioni del C.d.S. » e ha condannato gli enti convenuti, Roma Capitale e Agenzia delle Entrate -Riscossione, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 300,00 per compensi ed € 43,00 per esborsi, oltre accessori .
La decisione è stata oggetto di appello da parte dell’opponente vittoriosa, in relazione al solo capo avente ad oggetto la liquidazione delle spese di lite.
Il Tribunale di Roma ha confermato la decisione di primo grado in ordine al suddetto capo.
Ricorre la COGNOME sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso Roma Capitale.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ altro ente intimato.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c., per la data del 19 dicembre 2024, poi rinviata alla presente data.
L’ente controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « violazione o falsa applicazione dell’ art. 4 Decreto Ministeriale 5 aprile 2014 n. 55 del Ministero della Giustizia come modificato dal D.M. 37/2018 e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, art. 91 c.p.c., art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c. ».
La ricorrente deduce che, nella decisione impugnata, il tribunale non avrebbe tenuto conto dell’inderogabilità dei minimi tariffari, prevista dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37, applicabile nella fattispecie, ratione temporis , ed avrebbe, inoltre, erroneamente escluso dalla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado il compenso dovuto per la fase istruttoria.
Il ricorso, che presenta un chiaro ed adeguato sviluppo espositivo ed argomentativo, è fondato.
1.1 L’affermazione del tribunale secondo la quale, nella liquidazione delle competenze professionali in sede di regolamentazione delle spese di lite sarebbe, comunque, possibile derogare ai limiti minimi previsti dai parametri tariffari, sulla base di adeguat a motivazione, non è conforme all’indirizzo di questa Corte relativo alle nuove disposizioni introdotte dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37, a modifica del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (disposizioni applicabili nella fattispecie, in ragione dell’epoca di svolgimento del giudizio di primo grado), secondo il quale « in tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile » (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9815 del 13/04/2023, Rv. 667534 -01; conf.: Sez. 2, Ordinanza n. 29184 del 20/10/2023, Rv. 669200 -01).
1.2 Inoltre, non può ritenersi conforme alle previsioni normative applicabili nella fattispecie neanche il mancato riconoscimento del compenso (almeno nella misura minima) dovuto per la fase istruttoria, in relazione al giudizio di primo grado.
Questa Corte, in proposito, ha già avuto modo di precisare che il compenso per la fase istruttoria del primo grado del giudizio è dovuto laddove risulti svolta, come certamente è avvenuto nella fattispecie, quantomeno l ‘attività di esame della
documentazione prodotta dalla controparte, espressamente ricompresa nel catalogo di attività relative alla fase in questione, di cui all’art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55 del 2014 (cfr., in termini, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 6914 dell’8/03/2023, che richiama, in proposito, altresì: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21743 del 27/08/2019; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600 -02; cfr., altresì, sempre in termini: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1052 del 16/01/2025).
È appena il caso di osservare che, comunque, nella specie, la violazione dei minimi tariffari sussisterebbe anche a prescindere dal riconoscimento del compenso per la fase istruttoria, secondo gli stessi valori indicati dal tribunale (che individuerebbero un minimo tariffario per le sole altre voci di compenso pari ad € 436,00, quindi superiore a quanto liquidato dal giudice di pace).
In definitiva, la decisione impugnata va cassata, affinché, in sede di rinvio, si provveda ad una nuova liquidazione delle spese dell’intero giudizio, sulla base dei principi di diritto sopra esposti.
Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte:
-accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato,