Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33674 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33674 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3647/2025 R.G. proposto da:
CENTURIONI NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrenti- contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME -intimati- avverso DECRETO di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 1211/2025 depositata il 17/01/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
La parte istante ha premesso che:
con decreto n. 1211 ex art. 380bis c.p.c. pubblicato in data 17/01/2025 il Presidente delegato della Terza Sezione Civile della Corte ha ritenuto che il ricorso proposto ex adverso doveva intendersi rinunciato per mancata richiesta di decisione a seguito di proposta di definizione ed ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione;
con l’indicato provvedimento la Sig.ra NOME COGNOME ricorrente veniva condannata a rifondere al Sig. NOME COGNOME e alla Sig.ra NOME COGNOME le ‘spese del giudizio di legittimità’ liquidate ‘in euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge’, la stessa parte ha ritenuto che la predetta liquidazione risulti errata sotto un duplice profilo atteso che,
in primo luogo, nel decreto in questione risulta omessa la pronuncia in merito alla liquidazione delle spese di soccombenza a carico di controparte all’esito del procedimento ex art. 373 c.p.c. svoltosi avanti la Corte d’Appello di Genova e deciso con decreto del 19/10/2023, e
in secondo luogo, nel decreto n. 1211/2025, ai fini della liquidazione delle spese di causa, sono stati erroneamente utilizzati i parametri previsti per le cause di valore ricompreso nello scaglione tra € 5.201,00 e € 26.000,00, utilizzando come riferimento l’importo di € 12.735,00 dichiarato da controparte nel proprio ricorso introduttivo ai fini della determinazione del contributo unificato senza tenere conto del diverso maggiore valore della causa per effetto delle domande proposte anche da essa istante,
tanto premesso ha chiesto che:
la Corte provveda alla liquidazione a favore degli stessi dei compensi relativi al procedimento ex art. 373 c.p.c. svoltosi avanti la Corte d’Appello di Genova sulla base dei parametri previsti ex lege per le cause di valore
ricompreso nello scaglione tra € 52.001,00 e € 260.000,00 nonché dei compensi relativi al giudizio di legittimità sulla base dei parametri previsti ex lege per le cause di valore ricompreso nello scaglione tra € 52.001,00 e € 260.000,00.
Considerato che
Con il citato decreto la Corte – a norma dell’art. 380 -bis , secondo comma, c.p.c. – non essendo stata presentata istanza di decisione del ricorso dopo la formulazione della proposta ex art. 380 bis c.p.c.- ha correttamente ritenuto rinunciato il ricorso ed ha provveduto a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ..
Con il medesimo provvedimento la Corte ha condannato la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ritenuto che, quanto all’omessa liquidazione delle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c., l’art.380 -bis , 2° c. c.p.c. dispone che allorché il ricorso si intende rinunciato la Corte provvede ai sensi dell’art.391 c.p.c.. Tale ultima norma non impone al Collegio un obbligo di condanna alle spese a carico della parte che vi ha dato causa, ma indica un mero potere discrezionale in tal senso (‘..può condannare..’).
La Corte, dunque, eventualmente anche quando provvede monocraticamente, come nel caso ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., non ha l’obbligo di provvedere, ma solo a sua discrezione la possibilità di farlo.
Pertanto, l’omissione di provvedimento sulle spese ex art. 373 c.p.c. quanto la quantificazione delle stesse come di quelle del solo procedimento di Cassazione, nell’ipotesi di rinuncia al ricorso non può configurare errore materiale della pronuncia, proprio perché la relativa
decisione è frutto di esercizio del potere discrezionale del giudice in forza del citato art.391 ,2° c. c.p.c..
Ciò, peraltro, senza considerare che le spese di cui si prevede la possibile liquidazione nel citato art.391 c.p.c. non possono nemmeno comprendere quelle ex art. 373 c.p.c., atteso che esse non attengono al procedimento di cassazione e dipendono piuttosto dal tenore della decisione in rito o nel merito che, in caso di rinuncia, manca e che, ancora, l’erronea quantificazione delle spese di lite configura un errore materiale, quanto un errore di giudizio, se non in casi particolari.
Tale conclusione assorbe, quindi, anche il secondo profilo di doglianza dedotto dalla parte ricorrente.
Il Collegio, peraltro, osserva che l’istanza di liquidazione delle spese ex art. 373 c.p.c. potrà essere rivolta al giudice di merito, che, naturalmente, provvederà tenendo conto dell’intervenuta estinzione del giudizio di cassazione.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 7.11.2025.
Il Presidente