Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26819 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26819 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22050/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MESSINA n. 245/2023, depositata il 17/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME NOME.
PREMESSO CHE
Il 15 settembre 2014 l’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sezione distaccata di Messina, notificava ad NOME COGNOME una cartella di pagamento, con la quale chiedeva il versamento della somma di euro 26.160,33, dovuta a titolo di sanzioni amministrative, irrogate sulla base di un processo verbale di contestazione della Guardia di Finanza del 10 febbraio 2008, dal quale era emerso che COGNOME aveva violato le norme di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del testo unico RAGIONE_SOCIALE leggi di pubblica sicurezza (TULPS), risultando titolare di cinque apparecchi non conformi al gioco lecito.
COGNOME ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento, eccependone la nullità per la mancata notificazione dell’atto prodromico e contestando la maturata prescrizione quinquennale di cui all’art. 28 della legge 689/1981.
Il Tribunale di Messina, con la sentenza n. 2147/2017, ha parzialmente accolto l’opposizione e ha ridotto l’importo ingiunto da euro 26.160,33 a euro 10.000.
La sentenza è stata impugnata da COGNOME.
Con la pronuncia 17 aprile 2023, n. 245, la Corte d’appello di Messina ha accolto il gravame e, in riforma della sentenza impugnata, ha annullato la cartella esattoriale e ha dichiarato prescritti i crediti da essa pretesi; ha poi condannato l’amministrazione appellata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio, che ha liquidato per il primo grado in euro 1.700,00 e per il giudizio d’appello in euro 1.984,00. In motivazione la Corte ha specificato che la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese è avvenuta applicando per la semplicità RAGIONE_SOCIALE questioni trattate i minimi RAGIONE_SOCIALE tariffe.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME.
L’intimata RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, sezione operativa territoriale di Messina, non hanno proposto difese.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è basato su due motivi, tra loro strettamente connessi.
1.1) Il primo motivo contesta violazione e/o falsa applicazione del d.m. 147/2022 e dell’art. 91 c.p.c. per avere la Corte d’appello liquidato l’onorario in euro 1.700,00 per il primo grado e in euro 1.984,00 per l’appello, ovvero in misura inferiore ai parametri minimi previsti dal citato d.m. ed escludendo dalla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese la fase processuale istruttoria e/o di trattazione.
1.2) Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. e dell’art. 36 del d.lgs. 546/1992, per avere la Corte d’appello omesso di esplicitare le ragioni della liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio in misura inferiore ai parametri vigenti, in relazione al valore della causa e all’attività professionale svolta nei giudizi di merito.
2 I motivi sono fondati nei limiti RAGIONE_SOCIALE seguenti precisazioni. La Corte d’ Appello, nel liquidare, a fronte della riforma della pronuncia di primo grado, le spese di entrambi i gradi di giudizio e pur avendo affermato di applicare i minimi RAGIONE_SOCIALE tariffe applicabili, tali minimi ha violato per entrambi i gradi, così come sostiene il ricorrente. Si vedano al riguardo le tabelle allegate al d.m. 55/2014, come aggiornate dal d.m. n. 147/2022.
Rispetto a quanto dedotto dal ricorrente, va però precisato che il valore della causa era, rispetto ad entrambi i gradi, pari ad euro 10.000, dovendosi per il primo grado considerare non il disputatum , ma il decisum (il Tribunale aveva infatti parzialmente accolto l’opposizione e aveva ridotto a euro 10.000 la somma ingiunta), così che per i due gradi andava applicato lo scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00. Si consideri al riguardo la
pronuncia RAGIONE_SOCIALE sezioni unite di questa Corte n. 19014/2007, che ha precisato come ‘il valore della controversia al fine del rimborso RAGIONE_SOCIALE spese di lite a carico della parte soccombente va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato all’opera professionale effettivamente prestata – sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell’atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum )’.
La sentenza impugnata va quindi cassata per quanto concerne la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese dei due gradi di merito e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Messina che , in diversa composizione, provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione