Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25636 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25636 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11437/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME COGNOME difesi da ll’avvocato COGNOME
-ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, difeso da AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ex lege;
-controricorrente e ricorrente incidentale -nonché
COGNOME e COGNOME
-intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE CALTANISSETTA n. 2269/2019
depositata il 27/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Letta la requisitoria del Sostituto P.G., NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale.
FATTI DI CAUSA
Si tratta di opposizione ex art. 170 d.p.r. n. 115/2002 e art. 15 d.lgs. n. 150/2011 proposta da undici imputati in un procedimento penale avverso il provvedimento del pubblico ministero che aveva liquidato compensi in favore di un consulente tecnico nella fase delle indagini preliminari e imputato le relative spese anche nei confronti de i soggetti giudicati con rito abbreviato. L’opposizione si fondava, da un lato, sulla dedotta illegittimità dell’imputazione delle spese anche a soggetti nei cui confronti non erano state svolte attività di consulenza tecnica, e dall’altro sull’asserita carenza di motivazione e violazione dei criteri legali nella determinazione degli importi liquidati.
Il Tribunale ha accolto il primo motivo limitatamente alla posizione di quattro opponenti (giudicati con rito abbreviato), dichiarando che il decreto di liquidazione impugnato non spiegava effetti nei loro confronti. Per il resto ha rigettato l’opposizione, affermando la sufficienza della motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, ritenendo legittima la liquidazione delle spese di noleggio sulla base della documentazione prodotta dal consulente, e ritenendo non applicabile la circolare interna della Procura invocata dagli opponenti. Quanto alle spese del giudizio di opposizione, il tribunale ha disposto la compensazione per metà e condannato in solido tutti gli opponenti, compresi quelli risultati vittoriosi sul primo motivo, al pagamento della restante parte.
Ricorrono in cassazione sette degli originari opponenti (tra cui i quattro giudicati con rito abbreviato), formulando due motivi, illustrati da memoria. Resiste il Ministero della Giustizia con
contro
ricorso e ricorso incidentale con un motivo, al quale resistono i ricorrenti principali. Il P.M. ha depositato requisitoria scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 205 d.p.r. n. 115/2002, 96 d.lgs. n. 259/2003, 2 co. 2 d.m. 10/06/2014 n. 124, 205 co. 2 bis d.p.r. n. 115/2002 e della circolare del 5/11/2014 della Procura di Caltanissetta, lamentando l’illegittimità del provvedimento impugnato per carenza di motivazione e per arbitraria applicazione dei criteri di liquidazione, in particolare per quanto riguarda le spese di noleggio del laboratorio, disposte sulla sola base di una fattura, in assenza di preventivi e senza applicazione della scontistica prevista dalla circolare interna.
Il secondo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 97 c.p.c., sostenendo l’illegittimità della condanna in solido alle spese disposta anche nei confronti dei ricorrenti che erano risultati vittoriosi nel primo grado in ordine al primo motivo di opposizione.
– Il Ministero della giustizia con l’unico motivo di ricorso incidentale, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 168 d.p.r. n. 115/2002, sostiene che il tribunale avrebbe errato nell’accogliere il primo motivo di opposizione in quanto i decreti impugnati avevano carattere provvisorio e non contenevano una reale imputazione delle spese ai ricorrenti. In particolare il Ministero «non ha inteso escludere che le spese vadano poste a carico dei soggetti sopra indicati, ma ha semplicemente negato che il decreto ex art. 168 bis d.p.r. n. 115/2002 possa porre dette spese a carico di qualsivoglia soggetto».
-I ricorrenti principali contestano l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso incidentale, sostenendo che gli opponenti avevano interesse attuale a proporre l’opposizione, in quanto il
decreto opposto era stato notificato con espressa indicazione di impugnabilità.
4.1. -È da esaminare per primo il ricorso incidentale.
Esso è fondato (in linea con le conclusioni del P.M.).
Nella gestione delle spese di consulenza tecnica (come delle spese di lite in generale) è da distinguere tra anticipazione, liquidazione e ripartizione (cfr., tra le altre, Cass. n. 10804/2020 e Cass. n. 20971/2017, cui ci si rifà nel proseguimento). L’anticipazione, ove disposta , serve a garantire all’ausiliario la disponibilità dei mezzi necessari all’adempimento dell’incarico. La liquidazione del compenso avviene con decreto motivato ai sensi dell’art. 168 d.p.r. n. 115/2002, su istanza dell’ausiliario, e tale provvedimento consente a quest’ultimo di ottenere il pagamento nei confronti di una qualunque delle parti processuali, le quali sono obbligate in via solidale. La ripartizione definitiva delle spese, invece, è demandata alla sentenza che conclude il giudizio, ed è retta dal principio della soccombenza di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. Il decreto di liquidazione, pertanto, non ripartisce le spese (non incide sui rapporti interni tra le parti del processo), ma incide unicamente sui rapporti tra le parti e il consulente.
L’art. 168 d.p.r. n. 115/2002 stabilisce che la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato avviene con decreto motivato del magistrato che procede. L’art. 170 attribuisce la legittimazione ad opporsi a tale decreto ai beneficiari e alle parti processuali. Tuttavia, esso ha l’unica funzione di determinare l’entità del compenso dovuto all’ausiliario, non anche quella di stabilire in via definitiva il soggetto tenuto al pagamento. La statuizione – eventualmente contenuta nel decreto di liquidazione – con cui si individua la parte tenuta all’anticipazione ha carattere interinale e provvisorio ed è destinata a venir meno con la sentenza che definisce il giudizio. Di conseguenza, ragioni che attengono all’individuazione del soggetto tenuto a sopportare definitivamente l’onere della spesa non sono
proponibili , né in sede di opposizione ai sensi dell’art. 170, né in sede di ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che definisce il giudizio di opposizione.
Nel caso in esame, il Tribunale ha accolto il primo motivo di opposizione proposto da alcuni imputati, sul presupposto che la consulenza tecnica liquidata non era stata utilizzata nel procedimento definito con rito abbreviato nei loro confronti e in accoglimento di tale motivo, ha dichiarato che il decreto impugnato non spiegava effetti nei loro confronti. Tale pronuncia si fonda sull’erroneo presupposto che la notifica del decreto comporti imputazione definitiva dell’obbligo di pagamento, mentre la giurisprudenza sopra richiamata esclude ciò.
Ne consegue che il primo motivo di opposizione avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire.
4.2. L’accoglimento della censura contenuta nel ricorso incidentale determina l’ assorbimento del secondo motivo del ricorso principale.
4.3. -Quanto al primo motivo del ricorso principale che censura i criteri di liquidazione, esso è inammissibile .
Infatti, il Tribunale ha accertato, con motivazione congrua, che il consulente aveva documentato le spese con produzione di fattura, e che le voci di spesa relative al noleggio del laboratorio e all’impiego di personale erano state valutate correttamente, in applicazione degli artt. 56 e 50 d.p.r. n. 115/2002. La censura relativa alla violazione della circolare del 5/11/2014 della Procura di Caltanissetta non è idonea a fondare il vizio, trattandosi di atto amministrativo interno, privo di valore normativo e non vincolante (cfr. Cass. n. 16644/2015 e Cass., Sez. Un., n. 8950/2022).
-In sintesi, la Corte accoglie il ricorso incidentale, rigetta il ricorso principale, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato, dichiara inammissibile l’originaria opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002 e liquida le spese come in dispositivo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente principale, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale, rigettato il ricorso principale, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato dichiarando inammissibile l’originaria opposizione ex art. 170 d.p.r. n. 115/2002; condanna la parte ricorrente principale a rimborsare al ricorrente incidentale le spese, che liquida in € 1.200 ,00 per la fase di opposizione e in € 1.300 ,00 per il giudizio di legittimità, sempre oltre alle spese prenotate a debito.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente principale, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, il 15/04/2025.
La Presidente
NOME COGNOME