Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6652 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6652 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17175/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
Liquidazione Giudiziale RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e in concordato preventivo
-intimati- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Bari n. 909/2024 depositata il 26/06/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Il Tribunale di Bari ha aperto la procedura di Liquidazione giudiziale di RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) su ricorso di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e in concordato preventivo (di seguito RAGIONE_SOCIALE), creditrice per € 74.784,07 , previo rigetto del l’ eccezione di compensazione con quattro controcrediti vantati da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, in quanto non provati o portati da sentenze non ancora definitive.
1.1. –NOME ha proposto reclamo ex art. 51 CCII deducendo, tra l’altro, il sopravvenuto passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza di condanna di RAGIONE_SOCIALE a favore di NOME per € 350.198,00 oltre interessi (credito iscritto al n. 31 dell’elenco dei creditori del C oncordato preventivo di RAGIONE_SOCIALE) ed insistendo perciò nella compensazione ex art. 1243 c.c.
1.2. -Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Bari ha respinto il reclamo.
1.3. –NOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, seguito da istanza di fissazione anticipata dell’ udienza nonché (impropriamente) di sospensione RAGIONE_SOCIALE esecutorietà RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata. La Liquidazione giudiziale di RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, mentre RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
-A seguito di proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. la ricorrente ha chiesto la decisione RAGIONE_SOCIALE causa e poi ha depositato memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi (impropriamente denominati ‘di appello’) sono così formulati:
2.1. -« V iolazione disposto 3) dell’art. 360 c.p.c. – violazione o falsa applicazione di norme di diritto con particolare riferimento al disposto del comma 3 dell’art. 52 del Codice RAGIONE_SOCIALE Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza avente ad oggetto la notifica dell’atto introduttivo e del decreto che dispone la comparizione delle parti »;
2.2. -« NEL MERITO violazione disposto 3) dell’art. 360 c.p.c. -violazione o falsa applicazione di norme di diritto con particolare riferimento all’applicazione del disposto di cui all’art. 1243 c.c .»;
2.3. -« NEL MERITO violazione disposto 5) dell’art. 360 c.p.c. -omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio con particolare riferimento all’omessa valutazione RAGIONE_SOCIALE inesistenza dello stato di insolvenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE »;
2.4. -« NEL MERITO violazione disposto 5) dell’art. 360 c.p.c. -omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio con particolare riferimento all’errata valutazione RAGIONE_SOCIALE corrispondenza intercorsa tra il Comune di Bari, i RAGIONE_SOCIALE liquidazione ed in RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE».
-La proposta di definizione accelerata, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. è del seguente tenore:
«Si discute RAGIONE_SOCIALE sentenza resa in sede di reclamo che ha confermato l’apertura RAGIONE_SOCIALE liquidazione giudiziale sul presupposto dell’insolvenza.
Il primo motivo (violazione dell’art. 52, terzo comma, del CCII) è inammissibile. Si lamenta che la corte territoriale non si sia espressa sull’istanza di sospensione. Ma la decisione, positiva o implicitamente negativa al riguardo, non è impugnabile per cassazione.
Il secondo motivo (violazione o falsa applicazione dell’art. 1243 cod. civ.) è inammissibile. Si lamenta che la corte d’appello abbia erroneamente ignorato la circostanza che la difesa RAGIONE_SOCIALE ricorrente aveva richiesto la applicazione RAGIONE_SOCIALE compensazione legale in rapporto al credito vantato dall’istante. Sennonché, dalla sentenza implicitamente risulta che in sede di reclamo la ricorrente aveva posto il problema in relazione al profilo dell’insolvenza: si dice che aveva censurato l’apertura RAGIONE_SOCIALE liquidazione giudiziale perché era stata esclusa ‘l’operatività RAGIONE_SOCIALE compensazione ex art. 1243 cc in particolare con riferimento al controcredito portato dalla sentenza n. 1157/2024 del Tribunale di Bari passata nelle more in giudicato’. Il ricorso non consente, in termini di specificità, di dire il
contrario, vale a dire che ad altro che all’insolvenza fosse stata indirizzata la censura: semplicemente assume che ‘in sede di reclamo era stato chiesto alla corte di ritenere sussistenti i presupposti per la operatività RAGIONE_SOCIALE compensazione legale, ex art. 1243 cod. civ., negati correttamente dal primo Giudice sul presupposto di difettare il requisito RAGIONE_SOCIALE liquidità, non essendo consentito nella sede preconcorsuale svolgere valutazioni in termini di facile e pronta liquidazione, essendo esse riservate, in via esclusiva, al Giudice dinanzi al quale era pendente il relativo giudizio’. Dunque è rimasta intonsa l’implicita ma evidente premessa dell’impugnata sentenza stando alla quale la questione di compensazione era stata fatta per contestare l’insolvenza, non anche la legittimazione del creditore istante. Ora, la corte d’appello ha respinto la censura in forza di un rilievo di ininfluenza: perché – ha detto ‘il sopravvenuto passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE suindicata sentenza’ poteva incidere ‘, al più, sulla legittimazione ad agire RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ma non sullo stato di insolvenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE come ricostruito dal Tribunale nella sentenza reclamata’; e dalla documentazione acquisita e, in particolare, dai bilanci RAGIONE_SOCIALE debitrice, simile stato era da considerare confermato in istruttoria. Posto che in prospettiva di autosufficienza non emerge alcunché onde sostenere una (peraltro neppure ben specificata) censura a proposito del ravvisato oggetto del reclamo, ne deriva che il motivo non coglie la ratio decidendi . Ed è errato sostenere che ‘ de plano (..) il presunto stato di insolvenza’ non potesse essere più rilevato, visto che l’insolvenza è una condizione dinamica (art. 2, lett. b), del CCII) che ben può emergere aliunde nel processo (artt. 41, 42, 49 e 121, co.1 CCII).
Il terzo motivo, col quale si lamenta l’omesso esame di fatti decisivi a proposito RAGIONE_SOCIALE valutazione dello stato d’insolvenza, è inammissibile perché riflette una critica di merito.
Il quarto motivo è inammissibile per difetto di decisività. Si assume ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. che la sentenza sarebbe viziata da travisamento nella parte in cui ha ritenuto che la ricorrente non avesse (avuto) né la volontà né le risorse per portare a termine la lottizzazione programmata, e
che l’amministrazione comunale a sua volta non avesse inteso concludere il progetto edificatorio. Ma la ripetuta circostanza non è stata direttamente valorizzata dalla sentenza impugnata e il motivo, a fronte RAGIONE_SOCIALE conferma RAGIONE_SOCIALE liquidazione motivata sulla base di altri (incontestati) documenti (i bilanci soprattutto), non si confronta con l’effettiva ratio decisionale.».
3.1. -Il Collegio condivide la proposta di definizione del ricorso e non ravvisa, nemmeno nella memoria depositata, elementi idonei ad un ripensamento dell’esito di inammissibilità ivi prospettato.
3.2. -Giova solo aggiungere che il primo motivo, laddove si lamenta che la corte d’appello abbia ignorato la richiesta del reclamante di essere rimesso in termini per notificare il reclamo al PM, e si chiede la rimessione degli atti alla corte d’appello per consentire lo svolgimento dell’incombente , ovvero la dichiarazione di nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione «dei diritti delle parti a un processo giusto ed equo, con bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti», risulta inammissibile anche perché generico e superato dalla chiara affermazione RAGIONE_SOCIALE corte d’appello che «anche il PG in sede di è espresso per il rigetto del reclamo».
-In relazione al disposto dell’art. 380 -bis, comma 3, c.p.c. si dà atto che, trattandosi di giudizio pendente alla data del 28 febbraio 2023 (Cass. Sez. U, 10955/2024) e deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., vanno disposte, in uno alla condanna alla rifusione delle spese processuali, anche la condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE controparte di una somma equitativamente determinata, ex art. 96, comma 3, c.p.c., nonché l’ulteriore condanna al pagamento di una somma di denaro in favore RAGIONE_SOCIALE cassa delle ammende, non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00, ex art. 96, comma 4, c.p.c., il tutto liquidato come da dispositivo.
-Sussistono infine i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione proposta, a norma del comma 1bis dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 115/02, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Condanna il ricorrente al pagamento di Euro 7.000,00 in favore dello stesso controricorrente, quale somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c. e dell’ulteriore somma di Euro 2.500,00 in favore RAGIONE_SOCIALE cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/02/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME