Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17734 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17734 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 5975/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO, presso l ‘A vvocatura Generale dello Stato (P_IVAP_IVA che lo rappresenta e difende.
– Controricorrente –
Avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli Nord R.G. n. 5158/2019 depositata il 14/01/2020.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 06 giugno 2024.
LIQUIDAZIONE CUSTODE GIUDIZIARIO
Rilevato che:
1. il Tribunale di Napoli Nord, con ordinanza R.G. n. 5158/2019 del 14/01/2020, ha dichiarato inammissibile il ricorso ex artt. 702 bis c.p.c., 170, d.P.R. n. 115 del 2002, proposto dalla RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE ‘) avverso il decreto del Pubblico ministero, in data 06/03/2019, che liquidava alla ricorrente euro 2.635,87, per 1.181 giorni di custodia giudiziaria di un trattore stradale e di 26 cubi di polietilene da mille litri (di gasolio), a fronte RAGIONE_SOCIALE richiesta del custode per un ammontare di euro 615.805,53.
Il giudice di merito ha rilevato, da un lato, che la RAGIONE_SOCIALE aveva notificato il ricorsodecreto di fissazione dell’udienza esclusivamente al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (rimasto intimato), e non anche agli altri litisconsorti necessari, ossia al Pubblico ministero e all’imputato (o indagato); dall’altro, che il Tribunale non poteva disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi (Pubblico ministero e imputato/indagato), non avendo la parte ricorrente dato prova dello stato del processo (o procedimento) penale, nel cui àmbito era stato emesso il decreto di liquidazione, al fine di verificare se fosse o meno cessato il segreto istruttorio, posto che, nella prima ipotesi (intervenuta cessazione del segreto istruttorio), al giudizio di opposizione devono partecipare anche il Pubblico ministero e l’imputato /indagato, e che, nella seconda ipotesi (persistenza del segreto istruttorio), non può essere proposta opposizione ex art. 170, d.P.R. n. 115 del 2002;
la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, con due motivi, per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Napoli Nord.
In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, la ricorrente ha depositato una memoria.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Considerato che:
il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 170, d.P.R. n. 115 del 20 02, e dell’art. 102, comma 2, c.p.c.
Si lamenta che, trattandosi di giudizio di opposizione al decreto del Pubblico ministero di liquidazione del compenso del custode giudiziario, nel quale (come ha riconosciuto il Tribunale di Napoli Nord) sono parti necessarie sia il Pubblico ministero sia l’im putato/indagato, il giudice di merito non abbia disposto l’integrazione del contraddittorio, come prescritto dall’art. 102, comma 2, c.p.c.;
il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 1 5, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011, per avere il giudice di merito affermato di non potere disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio in ragione del fatto che la ricorrente non aveva dato notizie in ordine allo stato del procedimento penale nel quale la stessa RAGIONE_SOCIALE era stata nominata custode giudiziario, senza considerare che l’art. 15, cit., al quinto comma, attribuisce al giudice (anche) il potere di ottenere notizie in ordine allo stato del procedimento penale e al nominativo de ll’indagato o dell’imputato, notizie che, al contrario, il custode giudiziario non ha la facoltà di ottenere;
i due motivi, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono fondati;
3.1. è orientamento consolidato di questa Corte (Sez. 2, Ordinanza n. 9102 del 12/04/2018, Rv. 648080 -01, con riferimento all’ipotesi di liquidazione del compenso del c.t.u. del Pu bblico ministero; conf., ex plurimi s, Cass. n. 19354/202) che «n tema di liquidazione dei compensi al perito nominato in un procedimento penale , se il procedimento si trova in una fase in cui sussista ‘ il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione RAGIONE_SOCIALE notizia
di reato ‘ , il decreto, pur comunicato al beneficiario e provvisoriamente esecutivo, non può essere opposto, ai sensi dell ‘ art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, occorrendo, a tal fine, che il segreto cessi, in modo da poter notificare il relativo ricorso di opposizione, oltre che al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e al pubblico ministero, anche all ‘ indagato o all ‘ imputato».
È stato altresì chiarito (cfr. Cass. n. 5999/2020, in motivazione, punto 2, pag. 3, che menziona Cass. nn. 9102/2018, cit., 2176/2013, Sez. U. 8516/2012; 24786/2010) che, nel caso in cui il decreto opposto riguardi i compensi per l’attività svolta dal l’ausiliario (nella specie, si trattava del c.t.u.) nella fase delle indagini penali su incarico del Pubblico ministero, ciascuno dei soggetti legittimati all ‘ opposizione riveste la qualità di litisconsorte necessario, essendo legittimato anche ad impugnare la decisione;
passando dalla cornice concettuale al merito del ricorso, il Tribunale di Napoli Nord si è discostato da questi princìpi e ha erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione, mentre, attivando i poteri istruttori officiosi che caratterizzano il procedimento ex art. 15, d.lgs. n. 150 del 2011, avrebbe dovuto assumere informazioni sullo stato del procedimento penale (sul punto, ex multis , Cass. nn. 27608/2023, 24875/2023), per poi, alternativamente, dichiarare improponibile l’opposizione al decreto di pagamento del custode, nell’ipotesi di indagine penale ancora coperta da segreto, oppure , nell’ipotesi opposta di intervenuta discovery degli atti del procedimento penale, ordinare, ai sensi dell’art. 102, comma 2, c.p.c., l’integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito;
in conclusione, accolto il ricorso, l’ordinanza è cassata, con rinvio al giudice a quo , il quale nel riesame RAGIONE_SOCIALE lite si atterrà ai
princìpi di diritto sopra enunciati, e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli Nord, in persona di altro magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, in data 6 giugno 2024, nella camera di consiglio