Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3535 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3535 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 23025-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA;
– intimata – avverso il DECRETO N. 3254/2024 DELLA CORTE D ‘ APPELLO DI ROMA, depositato in data 23/9/2024;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 15/1/2026;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica NOME AVV_NOTAIO
FATTI DI CAUSA
1.1. La RAGIONE_SOCIALE, con ricorso del 20/6/2023, ha chiesto, a norma dell ‘ art. 268 c.c.i.i., di accedere alla procedura di liquidazione controllata.
1.2. Il tribunale, con decreto del 13/9/2023, ha rigettato la domanda.
1.3. La RAGIONE_SOCIALE ha, quindi, presentato reclamo avverso il suddetto decreto che la corte d ‘ appello, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato.
1.4. La RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato il 17/10/2024 e illustrato da memoria, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto.
1.5. La procura della Repubblica presso il tribunale di Roma è rimasta intimata.
1.6. Il Pubblico Ministero, con memoria depositata in data 20/12/2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Il ricorso per cassazione è inammissibile.
2.2. L ‘ art. 270, comma 5, c.c.i.i., prevede, infatti, che, nella liquidazione controllata (quale strumento di regolazione della crisi e dell ‘ insolvenza), si applicano , ‘ in quanto compatibili ‘ , ‘ le disposizioni del titolo III ‘ , a partire, evidentemente, dall ‘ art. 50, che disciplina il provvedimento di rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale e il reclamo contro tale provvedimento.
2.3. Tale norma, com ‘ è noto, con disposizione senz ‘ altro compatibile con la disciplina sulla liquidazione controllata (che ne regola, non a caso, solo l ‘ apertura: v. l ‘ art. 270), prevede che: – il tribunale, se respinge la domanda di apertura della procedura di liquidazione (giudiziale), provvede con decreto motivato; – il ricorrente può proporre reclamo contro tale decreto alla corte d ‘ appello; – il decreto della corte d ‘ appello che respinge il reclamo ‘ non è ricorribile per cassazione ‘.
2.4. L ‘ inammissibilità del ricorso esclude, peraltro, ogni rilievo alla richiesta, ivi formulata dalla ricorrente, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell ‘ Unione Europea.
2.5. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, affermato che, in presenza di una declaratoria d ‘ inammissibilità del ricorso per cassazione, non è accoglibile la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in quanto viene in rilievo un difetto di rilevanza della questione, potendo infatti il giudice dell ‘ Unione rifiutarsi di statuire su domande in via pregiudiziale se è manifesto che l ‘ interpretazione richiesta non ha rapporto con l ‘ effettività o l ‘ oggetto del giudizio principale (così Cass. SU n. 10107 del 2021; Cass. n. 14840 del 2024).
Il ricorso è, dunque, inammissibile.
Nulla per le spese di lite in difetto di costituzione in giudizio de ll’ intimata.
La Corte dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l ‘ inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 15 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME