SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 44 2026 – N. R.G. 1 2026 DEPOSITO MINUTA 01 04 2026 PUBBLICAZIONE 03 04 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
prima sezione civile il Tribunale di Venezia composto dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME – presidente
NOME COGNOME – giudice
NOME COGNOME – giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da con sede in Genova, INDIRIZZO, C.F./RAGIONE_SOCIALE.IV A , in persona del sig. nella sua qualità di Procuratore Speciale in virtù di procura speciale del 5.5.2025 a rogito del AVV_NOTAIO (rep. 16522 del 14/5/2025), elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, in Reggio Emilia, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO parte ricorrente P.
-contro-
, NOME.F.
nato il DATA_NASCITA
a Eraclea (VE) residente in Musile di Piave INDIRIZZO) INDIRIZZO, parte convenuta oggetto: ricorso liquidazione controllata.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
Letto il ricorso depositato da per la apertura della liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268ss. CCII nei confronti della parte convenuta;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, poiché la residenza della parte convenuta si trova nel circondario del tribunale di Venezia;
rilevato che non risultano pendere procedure disciplinate al Titolo IV CCII;
letta la memoria di parte convenuta in data 23.3.2026, e preso atto che non è stata depositata una relazione redatta dall’OCC, da cui poter ricavare elementi di giudizio obiettivi a riprova di quanto sostenuto da ;
visto l’esito dell’udienza in data 1.4.2026, letta altresì la memoria depositata dalla ricorrente in data 31.3.2026, e considerato che l’opposizione proposta dal debitore si fonda, da un lato, sulla pendenza di un giudizio di opposizione a precetto e, dall’altro, sull’asserita assenza di beni nel proprio patrimonio;
ritenuto che la pendenza di una procedura esecutiva non integri causa di improcedibilità della liquidazione controllata, essendo la relativa gestione rimessa, ai sensi del Codice della crisi, alle valutazioni del liquidatore, e che, peraltro, l’opposizione a precetto dedotta risulti prima facie irrilevante rispetto alla procedura concorsuale;
rilevato che l’allegata incapienza patrimoniale non può essere desunta da mere affermazioni difensive del debitore, ma costituisce oggetto di accertamento riservato agli organi della procedura;
ritenuto, pertanto, che le censure sollevate non siano idonee a paralizzare la domanda del creditore istante, sicché deve disporsi il rigetto dell’opposizione e l’accoglimento della domanda di liquidazione controllata;
ritenuto che siano soddisfatti i presupposti degli artt. 268s. CCII, poiché versa in stato di sovraindebitamento, e non è soggetto alle procedure concorsuali maggiori; la ricorrente espone infatti un credito di € 59.623,57, oltre spese per € 406,50 e compensi per € 2.242,00 oltre accessori di legge, in forza del Decreto Ingiuntivo n. 105/2024 (RG 225/2024) emesso in data 23/1/2024 dal Tribunale di Reggio Emilia (doc.1);
rilevato, con riferimento al reddito di parte convenuta, che l’unica risorsa finanziaria è data da una pensione mensile di €. 1.486,00, non
risulta che possieda beni immobili, mobili o mobili registrati; ritenuto che, quindi, non sia nelle condizioni di fare fronte, con quanto percepisce a titolo di reddito, ai debiti maturati;
rilevato, con riferimento al fabbisogno mensile del convenuto, che ogni decisione circa la parte del reddito da apprendere alla presente procedura, ai sensi dell’art. 268, 4° comma lett. b) CCII, verrà presa dal nominando G.D., previa apposita istanza, da presentarsi a cura del liquidatore, contenente la specifica indicazione della somma mensile percepita dal debitore, oltre che delle eventuali ulteriori somme percepite a titolo di tredicesima e quattordicesima, e delle spese documentate mensili che l’istante (e, se del caso, il suo nucleo familiare) sostiene;
rilevato, infine, che Corte Cost. con sentenza n. 121 del 4 luglio 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia », nella parte in cui non prevedono l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata;
visto l’art. 270 CCII;
PER QUESTI MOTIVI
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di ;
nomina Giudice delegato il AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell’art. 269, 2° comma CCII, l’AVV_NOTAIO;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell’elenco dei creditori; assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, con le modalità di cui all’art. 270 lett. d) CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art.201 CCII;
ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte della liquidazione;
dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione
giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi degli artt. 144, 146 DPR 30.5.2002, n. 115;
avvisa che, ai sensi dell’art. 275, 3° comma CCII, come modificato dal D. Lvo 136/2024, di immediata applicazione, laddove il compito di liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all’OCC verrà liquidato un unico compenso per l’attività svolta dal professionista in entrambe le fasi; detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore, senza che comunque detto accordo sia vincolante per il giudice; l’OCC non dovrà, quindi, presentare istanza di ammissione al passivo per il suo compenso.
Si comunichi anche all’AVV_NOTAIO. liquidatore NOME COGNOME.
Venezia, 1.4.2026.
il Presidente
NOME COGNOME