SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 43 2026 – N. R.G. 1 2026 DEPOSITO MINUTA 01 04 2026 PUBBLICAZIONE 02 04 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia composto dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME – presidente
NOME COGNOME – giudice
NOME COGNOME – giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
oggetto: ricorso liquidazione controllata, artt. 268ss. CCII.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
Letto il ricorso depositato da
( ), residente a Mira (INDIRIZZO), INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO per l’apertura della liquidazione ai sensi degli artt. 268ss. CCII; C.F.
ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza dell’istante nel circondario di Venezia;
rilevato che non risultano pendere procedure disciplinate al Titolo IV CCII;
letta la relazione redatta dall’OCC, in cui si dà conto della completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
ritenuto che possano ritenersi soddisfatti i presupposti degli artt. 268s. CCII, poiché versa in stato di sovraindebitamento, e non è soggetto alle procedure concorsuali maggiori; il gestore attesta che merge una situazione di sovraindebitamento grave, stabile e non reversibile, riconducibile a cause oggettive e non imputabili a condotte colpose o abusive del debitore.
già titolare per molti anni di impresa individuale nel settore termoidraulico, ha accumulato un’esposizione debitoria rilevante, principalmente di natura fiscale e contributiva, a fronte di una progressiva contrazione dei ricavi e di una documentata compromissione della capacità lavorativa dovuta a gravi e reiterati problemi di salute. Tali circostanze hanno dapprima inciso sulla regolare prosecuzione dell’attività e successivamente determinato la cessazione dell’attività imprenditoriale e, da ultimo, la perdita dell’occupazione come lavoratore dipendente.
Il passivo complessivo risulta pari a oltre € 530.000,00 con netta prevalenza del credito erariale (oltre € 526.000,00), cui si aggiungono un’esposizione bancaria di entità contenuta e i costi della procedura. A fronte di tale indebitamento, il debitore risulta totalmente privo di patrimonio liquidabile, non essendo proprietario di beni immobili o mobili registrati e non avendo posto in essere atti dispositivi negli ultimi cinque anni.
Sotto il profilo reddituale, il debitore è attualmente privo di qualsiasi entrata, essendo stato licenziato dalla per superamento del periodo di comporto – in atti si precisa che è « impossibilitato a produrre reddito a causa dell’infortunio subito e dello stato di invalidità in cui si trova, oltre che della propria età (67 anni)… ».
Il fabbisogno mensile del nucleo familiare, quantificato in € 1.560,00 assorbe integralmente le risorse familiari, sicché non residua alcuna capacità contributiva diretta in capo all’istante.
L’unico apporto utile alla procedura è costituito dalla finanza esterna messa a disposizione dal figlio, pari a e 450,00 mensili per la durata di tre anni, per un importo complessivo di € 16.200,00 somma che rappresenta l’unica utilità che può essere destinata al soddisfacimento, seppur minimale, dei creditori.
Il gestore della crisi ha attestato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta, nonché l’assenza di attivo recuperabile anche tramite azioni giudiziarie, esprimendo una valutazione positiva sulla fattibilità della procedura e sulla coerenza della domanda con la situazione economica, patrimoniale e personale del debitore; alla luce di tali elementi, la liquidazione controllata appare l’unico strumento idoneo a regolare una situazione di insolvenza ormai irreversibile, garantendo da un lato il rispetto del principio di parziale soddisfacimento dei creditori nei limiti del possibile e, dall’altro, l’accesso del debitore al percorso di esdebitazione previsto dall’ordinamento;
rilevato, con riferimento al fabbisogno mensile dell’istante, che ogni decisione circa la parte del reddito da apprendere alla presente procedura, ai sensi dell’art. 268, 4° comma lett. b) CCII, verrà presa dal nominando , previa apposita istanza, da presentarsi a cura del liquidatore, contenente la specifica indicazione della somma mensile percepita dal debitore, oltre che delle eventuali ulteriori somme percepite a titolo di tredicesima e quattordicesima, e delle spese documentate mensili che l’istante (e, se del caso, il suo nucleo familiare) sostiene; Cont rilevato, infine, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 121 del 4 luglio 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia », nella parte in cui non prevedono l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata;
visto l’art. 270 CCII,
PER QUESTI MOTIVI
dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di
nomina Giudice delegato il dott. NOME COGNOME;
nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell’art. 270, 2° comma CCII, l’AVV_NOTAIO;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell’elenco dei creditori; assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, con le modalità di
cui all’art. 270 lett. d) CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art.201 CCII;
ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte della liquidazione;
dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi degli artt. 144, 146 DPR 30.5.2002, n. 115;
avvisa che, ai sensi dell’art. 275, 3° comma CCII, come modificato dal D. Lvo 136/2024, di immediata applicazione, laddove il compito di liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all’OCC verrà liquidato un unico compenso per l’attività svolta dal professionista in entrambe le fasi; detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore, senza che comunque detto accordo sia vincolante per il giudice; l’OCC non dovrà, quindi, presentare istanza di ammissione al passivo per il suo compenso.
Si comunichi anche all’AVV_NOTAIO.
Venezia, 1.4.2026.
il Presidente NOME COGNOME