SENTENZA TRIBUNALE DI CAGLIARI N. 30 2026 – N. R.G. 1 2025 DEPOSITO MINUTA 19 03 2026 PUBBLICAZIONE 18 03 2026
N.R. Proc. Un. 234-1//2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Giudice .
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII
sui beni di (C.F. ), nata il DATA_NASCITA a Cagliari (CA) e residente a Pula (CA), INDIRIZZO (doc. 1), elettivamente domiciliata presso la persona dell’AVV_NOTAIO (C.F. ), con studio in Parma (PR), INDIRIZZO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio, visto il ricorso depositato in data 19.11.2025, con cui la ricorrente ha chiesto che il Tribunale dichiari aperta la liquidazione controllata dei beni ai sensi dell’art. 268 del codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza, approvato con d.lgs. 14 del 2019;
sentito il ricorrente, il quale ha confermato la domanda;
v ista la relazione redatta dall’OCC dott. , recante la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e la illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
preso atto che i ricorrenti non sono assoggettabili alla disciplina della liquidazione giudiziale e che non sono state presentate nei loro confronti strumenti di regolazione della crisi di cui al Titolo IV del codice della crisi; Rilevato che, alla luce della complessiva situazione patrimoniale e finanziaria documentata ed attestata dall’OCC, i ricorrenti si trovano in stato di sovraindebitamento, essendo gravati da debiti complessivi per € 155,358,77 ;
r itenuto sussistenti i presupposti per l’apertura della liquidazione controllata sui beni del debitore, con esclusione di quelli indicati dall’art. 268 comma 4, nei limiti che saranno fissati con decreto dal giudice delegato;
r itenuto, in assenza di giustificati motivi, di dover nominare l’OCC che ha predisposto la relazione, ai sensi dell’art. 270 comma 2 lett. b) CCII;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara l’apertura della liquidazione controllata di ;
nomina il dott. NOME COGNOME giudice delegato alla procedura e liquidatore il dott. ;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201; si applica l’articolo 10, comma 3;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
6 . dispone a cura del liquidatore l’inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
ordina, a cura del liquidatore, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili o beni mobili registrati oggetto di liquidazione.
Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.
Si notifichi al debitore e, a cura del liquidatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ai sensi dell’art. 272 CCII.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 17.3.2026.
IL GIUDICE ESTENSORE
NOME COGNOME
IL PRESIDENTE NOME COGNOME