Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26062 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26062 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al n. 28692/2022 R.G.) proposto da:
SAPORITO AVV_NOTAIO NOME , rappresentato e difeso dall’avv.
NOME COGNOME;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE PER LE RAGIONE_SOCIALE E LA RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
nonché
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata – avverso il decreto di liquidazione C.T.U. della Corte d’ Appello di Milano n. 3281/2022, pubblicato il 29 settembre 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.- Con ricorso in opposizione ai sensi dell’art. 195, comma 4, d.lgs. n. 58 del 1998, notificato l’ 8 febbraio 2019, la società RAGIONE_SOCIALE n. 28692/2022 R.G.
COGNOME.
Rep.
C.C. 6/6/2024
Liquidazione compensi C.T.U..
RAGIONE_SOCIALE ha chiesto alla Corte d’Appello di Milano di annullare la Delibera RAGIONE_SOCIALE n. 20746 del 13 dicembre 2018 con cui era stata applicata alla predetta società una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad € . 80.000,00 (euro ottantamila/00) con riferimento alla relazione sul bilancio d’esercizio e sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 di RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘), redatta in data 14 marzo 2013 da essa società ricorrente e dal socio COGNOME. In tale relazione si è concluso con un giudizio di conformità del bilancio di esercizio agli IFRS ed ai provvedimenti emanati in attuazione all’art. 9 del d.lgs. n. 38 del 2005. Instaurato il contradditorio, la RAGIONE_SOCIALE ha chiesto il rigetto del ricorso proposto dalla ricorrente.
La Corte d’Appello , con ordinanza del 6 ottobre 2020, stante la natura strettamente tecnica delle questioni oggetto del giudizio, ha disposto farsi luogo ad una consulenza tecnica d’ufficio, con la quale ha demandato al l’ausiliario nominato, AVV_NOTAIO, di accertare se vi fosse stata la violazione dei Principi di Revisione indicati da Consob con particolare riferimento alla lettera di Banca d’Italia del 13 febbraio 2013 .
Pertanto, dopo che gli è stato conferito l’incarico, il consulente, entro il termine assegnato, ha depositato la propria relazione finale e, quindi, con istanza depositata in data 8 ottobre 2021, ha richiesto al Collegio di liquidare il proprio compenso nella misura di € . 61.537,94.
Con la sentenza numero 1599, pubblicata il 13 maggio 2022, la Corte d’Appello di Milano ha definito l’opposizione promossa dalla società RAGIONE_SOCIALE contro la RAGIONE_SOCIALE e, in parziale accoglimento della stessa, ha riAVV_NOTAIOo la sanzione irrogata alla predetta società, condannandola al pagamento di parte delle spese di lite in favore di RAGIONE_SOCIALE e ponendo le spese per la consulenza tecnica d’ufficio a carico di ciascuna delle parti nella misura del 50%, senza che si fosse proceduto alla preventiva liquidazione del compenso a seguito di presentazione dell’istanza dell’ausiliare.
Infine, con decreto pubblicato il 29 settembre 2022, cioè in epoca successiva alla pubblicazione della sentenza, avvenuta in data 13 maggio 2022, la Corte di Appello di Milano, ha liquidato al AVV_NOTAIOCOGNOME la somma di € . 4.031,00, a titolo di onorario, oltre 4% ed IVA sull’importo degli onorari indicati, deAVV_NOTAIOo l’acconto già ricevuto.
2.- Avverso tale decreto di liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il Consulente Tecnico d’Ufficio, AVV_NOTAIO.
La RAGIONE_SOCIALE ha proposto un controricorso notificato in data 4 gennaio 2023 e depositato, mediante invio postale, presso la Cancelleria di questa Corte, in data 20 gennaio 2023.
È rimasta intimata la società RAGIONE_SOCIALE.
4.- La parte ricorrente e la parte controricorrente hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente, deve essere disattesa l’istanza di rimessione in termini avanzata, in data 22 febbraio 2023, dalla difesa della RAGIONE_SOCIALE, ai fini del deposito, con modalità telematica, del controricorso.
Ed invero, come già chiarito nel decreto del Presidente Titolare del 2 marzo 2023 (che ha richiamato, a sua volta la nota 6.2.2023 del Primo Presidente della Corte) l’art. 196 -quater disp. att. c.p.c., al comma 1, ha espressamente previsto, l’obbligatorietà del deposito degli atti processuali e dei documenti, con modalità telematiche e tale disposizione normativa, stante la previsione contenuta nell’art. 35, comma 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha avuto effetto a decorrere dalla data del 1° gennaio 2023, con riguardo ai procedimenti civili pendenti dinanzi al tribunale, alla corte d’appello e alla Corte di cassazione , con la precisazione che tale prescrizione deve intendersi a pena di inammissibilità.
Il Collegio non ravvisa alcuna ragione per opinare diversamente e quindi rigetta l’istanza di rimessione in termini non sussistendone le condizioni (decadenza dovuta a causa non imputabile: cfr. in proposito Cass., Sez. U, sentenza n. 4135 del 12 febbraio 2019, Rv. 652852-03).
Infatti, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della controricorrente, non può assumere rilevanza alcuna, al fine di escludere nella specie l’obbligatorietà del ricorso con modalità telematica, il disposto dell’art. 35, comma 2, secondo periodo, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, secondo cui « Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introAVV_NOTAIOi dal presente decreto, si applicano ai dipendenti di
cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023. », trattandosi, con tutta evidenza, di previsione concernente, in via esclusiva, le ipotesi in cui venga in rilievo una pubblica amministrazione che, attraverso un proprio dipendente, stia in giudizio « personalmente » e non già com’è invece nella specie per la RAGIONE_SOCIALE – a mezzo di uno o più difensori muniti di procura ad litem , benché appartenenti ad un servizio di avvocatura interna al medesimo ente pubblico.
Dal rigetto dell’istanza di rimessione in termini deriva, dunque, l’inammissibilità del controricorso della RAGIONE_SOCIALE, in ragione del suo tardivo deposito con modalità telematica (cfr., in tal senso, Cass., Sez. L, sentenza n. 9396 del 21 aprile 2006, Rv. 588502-01) e conseguentemente l’attribuzione alla stessa della veste di intimata .
2.Passando all’esame dei motivi, c on il primo di essi, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione del d .P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e dell’art. 91 c.p.c.
Al riguardo, evidenzia che il decreto di liquidazione impugnato deve ritenersi emanato in carenza di potere da parte del giudice che lo ha emesso, ai sensi dell’art. 91 c.p.c. Tale norma prescrive il dovere in capo al giudice di condannare la parte soccombente al pagamento delle spese processuali (che comprendono le eventuali spese da liquidarsi in favore del Consulente tecnico di ufficio nominato) con la sentenza che chiude il giudizio. Tuttavia, il decreto è stato emanato in data 26 settembre 2022 in un momento in cui era già stata depositata la sentenza pronunciata a definizione del processo tra la società RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE in cui l’ausiliario odierno ricorrente aveva fornito la propria opera professionale. Conformemente all’orientamento consolidato della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, dunque, il provvedimento di liquidazione, secondo la prospettazione del ricorrente, risulterebbe abnorme e necessiterebbe di essere cassato, con ogni conseguenziale pronuncia.
3.- Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità del procedimento per violazione del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e dell’art. 91 c.p.c. .
Deduce, al riguardo, che « Poiché le norme di cui si denuncia la violazione hanno natura processuale, parte della AVV_NOTAIOrina riconduce il
motivo di impugnazione nell’alveo delle nullità del procedimento previste dall’art. 360, 1° comma, n. 4 cod. proc. civ.: per completezza difensiva, dunque, ove la Suprema Corte reputasse di aderire a siffatto orientamento, si qualifica la violazione di legge denunciata (emissione di provvedimento di liquidazione in totale carenza di potere) per l’appunto in relazione art. 360, 1° comma, n. 4 cod. proc. civ.. » (cfr. , all’uopo, il ricorso introduttivo del presente procedimento, a pag. 6).
4.- Le censure, che si prestano ad esame unitario, sono fondate.
Ed invero, come chiarito da questa Corte regolatrice, « Il giudice, una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l’onere delle spese processuali, non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d’ufficio e, pertanto, ove emesso, tale provvedimento risulta abnorme; peraltro, trattandosi di atto reso da un giudice in carenza di potere ed idoneo ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, avverso lo stesso è ammissibile non già l’opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, quanto il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., da proporre nel rispetto del termine ex art. 327 c.p.c., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d’ufficio a ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex art. 633, n. 3, c.p.c.. » (cfr., all’uopo, Cass., Sez. 6-2, ordinanza n. 20478 del 28 agosto 2017, Rv. 645345-01; cfr., altresì, negli stessi termini, Cass., Sez. 6-2, ordinanza del 15 luglio 2021, n. 37480; Cass., Sez. 6-2, ordinanza n. 24101 del 3 agosto 2022).
Orbene, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, il decreto di liquidazione impugnato, a fronte di una istanza presentata dall’ausiliare in pendenza di giudizio (8.10.2021) è stato pronunciato il 26.9.2022, quindi in un momento in cui la corte distrettuale aveva già, da oltre quattro mesi, definito il giudizio con la sentenza n. 1599 del 13 maggio 2022. È evidente, quindi, come il decreto di liquidazione impugnato sia stato emanato in carenza assoluta di potere da parte del giudice di merito.
5.- Alla stregua delle considerazioni finora sviluppate, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato, non potendo la Corte di merito pronunciare sulla richiesta di liquidazione successivamente all’emissione della
sentenza conclusiva del giudizio in cui era stata svolta la consulenza tecnica d’ufficio , senza che possa in tal caso ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d’ufficio a ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex art. 633, n. 3, c.p.c. (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 37480 del 2021; v. anche Cass. 20478/2017; Cass. 28299/2009).
Le spese e compensi del presente giudizio di legittimità vanno dichiarate irripetibili, non avendo alcuna delle parti dato causa al vizio del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2024.