Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6334 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6334 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14075/2019 R.G. proposto da:
LO VERDE NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME -domicilio digitale alla PEC: EMAIL;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-intimate- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE PALERMO depositata il 08/01/2019 nel procedimento iscritto con RG n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO svolto avanti al Tribunale di Palermo. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME e considerate le conclusioni scritte depositate dal PG.
FATTI DI CAUSA
L’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME era stata nominata consulente tecnic o d’ufficio in una controversia pendente avanti al Tribunale di Palermo tra NOME COGNOME e NOME COGNOME e in pendenza dei termini per l’ultimazione delle operazioni peritali le parti
avevano raggiunto un accordo a definizione della lite. In data 8.3.2017, nell’ambito dell’udienza in cui le parti avevano dichiarato di aver e raggiunto una conciliazione e su richiesta concorde delle stesse, il Tribunale di Palermo, rilevata la cessazione della materia del contendere, aveva liquidato alla Consulente € 970,43 (corrispondente, in sostanza, all’acconto già versato dalle parti), con cancellazione della causa dal ruolo e declaratoria di sua estinzione.
In data 3.4.2017 lo stesso Tribunale aveva revocato, su istanza di sollecito dell’AVV_NOTAIO. COGNOME del 31.3.2017, l’ordinanza dell’8.3.2017 in relazione alla liquidazione del compenso di consulenza e aveva provveduto ad una sua nuova liquidazione – in risposta all’istanza già formulata dall’interessata il 10.2.2017, unitamente al deposito della relazione finale all’esito dell’espletamento dell’incarico -in € 4.162,18, comprensivi di spese documentate e al netto dell’acconto ricevuto, con pagamento posto a carico delle parti in via solidale.
NOME COGNOME aveva proposto tempestiva opposizione ex art. 15 d.lgs n. 150/2011 avverso il decreto del 3.4.2017, affermandone l’adozione irrituale e chiedendone l’annullamento; NOME COGNOME si era costituita chiedendo il rigetto dell’opposizione, la declaratoria di inesistenza/annullamento del decreto in data 8.3.2017 e, comunque, la determinazione del proprio compenso nella misura disposta nel decreto impugnato; veniva integrato il contraddittorio anche nei confronti di NOME COGNOME, che non svolgeva difese.
Il Tribunale di Palermo aveva respinto l’opposizione in base alle seguenti considerazioni, che si riportano integralmente: ‘ Nel merito si osserva che il provvedimento revocato è stato emesso dal giudice all”udienza dell’8 marzo 2017, contestualmente al verbale di conciliazione di pari data. Definita la controversia con l’accordo conciliativo trasfuso nel verbale, il giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere, e su richiesta delle parti, ha liquidato il compenso al CTU in € 970,43 da dividere in parti uguali e, quindi, ordinato la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato estinto il processo. Su istanza dell’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO del 31 marzo 2017, tuttavia, ritenendo erronea la precedente liquidazione, l’ha revocata, con decreto del 3.4.2017, liquidando all’ausiliario il maggior importo di € 4.162,18. Quest’ultimo provvedimento, come dedotto da parte ricorrente, è stato irritualmente adottato e va, in accoglimento dell’opposizione, annullato. Per costante giurisprudenza della Corte Suprema (v. da ultimo Cass.20640/2017), il provvedimento di liquidazione, che non soggiace ad alcun vincolo di forma, per le
sue intrinseche caratteristiche ha, infatti, natura giurisdizionale e, come tale, non è revocabile. Trattasi, come chiarito dalla Cassazione nell’arresto menzionato, di provvedimento: a) emesso da organo che appartiene all’ordine giudiziario; b) che va notificato; c) che la parte interessata può impugnare d); che, se non impugnato, ha idoneità ad acquisire il valore di giudicato e, dunque, divenire irrevocabile; e) ha contenuto essenzialmente decisorio su diritti soggettivi, dato che statuisce sulla pretesa dell’ausiliario al compenso; f) è titolo immediatamente esecutivo. L’autorità giudiziaria che l’emette, inoltre, consuma il proprio potere decisionale. Il potere di revoca o di modifica, peraltro, appare del tutto incompatibile con la previsione (art.170 del DPR n.115 del 2002) di un termine perentorio concesso alle parti e al beneficiario per opporsi al provvedimento. L’unica liquidazione valida nella specie rimane, pertanto, quella adottata in data 8 marzo 2017, che, per quanto detto, non poteva essere revocata dal giudice. La resistente ha chiesto, nel caso di accoglimento della opposizione, in via riconvenzionale, la liquidazione del compenso per l’attività prestata. Tale domanda, che integra un’opposizione al provvedimento dell’8 marzo 2017 ex art. 170 DPR 115 del 2002, va dichiarata, però, inammissibile, essendo ormai decorso il termine di trenta giorni per impugnare il provvedimento anzidetto. La domanda è stata proposta, infatti, in data 27 luglio 2017 ben oltre il termine di trenta giorni (la resistente ha avuto conoscenza del provvedimento di liquidazione dell’8 marzo 2017 quantomeno dalla data di notificazione del ricorso del 3 maggio 2017, avvenuta in data 17 maggio 2017). Sussistono giusti motivi, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie, per compensare integralmente tra le parti le spese del presente procedimento ‘.
Avverso al provvedimento di rigetto dell’opposizione ha proposto ricorso per cassazione, ex art.111 Cost., NOME COGNOME, affidandolo a cinque motivi.
Non vi è controricorso, essendo rimasta NOME COGNOME intimata come NOME COGNOME.
Il PG ha depositato requisitoria scritta, instando per il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa delle difese svolte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso NOME COGNOME lamenta la ‘Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui a ll’ art. 168 TU spese di giustizia con l’art. 52 disp. att. c.p.c. e l’ art. 135 c.p.c. in relazione all’art.360 co 1 n.3 c.p.c.’.
Ad avviso della ricorrente il verbale dell ‘ 8.3.2017 non potrebbe essere considerato decreto di liquidazione del compenso al CTU, contrariamente all’assunto del Tribunale, perché non sarebbe vero che il decreto di liquidazione non soggiace ad alcun vincolo di forma dovendo avere, appunto, gli elementi identificativi del decreto, e dovendo altresì essere notificato. Il decreto di liquidazione non potrebbe essere inserito in un verbale, salv a l’ipotesi di istanza di liquidazione effettuata oralmente, per cui essendo l’ unico soggetto legittimato a richiedere il compenso il CTU, il decreto avrebbe potuto essere steso in calce all’istanza. NOME COGNOME aveva depositato la relazione peritale e l’istanza di liquidazione del compenso in data 10.2.2017, il provvedimento di liquidazione del 3.4.2017 era seguito al sollecito di liquidazione depositato dalla stessa il 31.3/1.4.2017, con la conseguenza che il provvedimento del 3.4.2017 non sarebbe un provvedimento di revoca, come irritualmente affermato dal Giudice, ma il solo decreto di liquidazione effettivamente tale.
Con un secondo motivo di critica la ricorrente lamenta ‘omessa pronuncia -error in procedendo – violazione del combinato disposto di cui agli artt. 15 d.lgs. n. 150/2011 e 112 c.p.c. in relazione all’art.360 co 1 n.3 c.p.c.’
Il Tribunale di Palermo avrebbe qualificato come irrituale il decreto del 3.4.2017 senza trarne la necessaria conseguenza, che sarebbe stata quella di procedere alla liquidazione del compenso (è sotto questo profilo che si formula la censura), stante l’inesistenza della liquidazione del 8.3.2017.
il terzo motivo di ricorso prospetta una ‘erronea qualificazione della domanda -error in procedendo -violazione dell’art.113 c.p.c. in relazione all’art.360 co 1 n.4 c.p.c.’
NOME COGNOME aveva formulato diverse domande e cioè una richiesta di rigetto dell’opposizione, una richiesta di dichiarare inesistente o nullo il decreto del 8.3.2017 e, in via riconvenzionale ove fosse stata ritenuta fondata l’opposizione e previo accoglimento della declaratoria di nullità del provvedimento 8.3.2017, una richiesta di procedere alla liquidazione del compenso dovutole. Il Tribunale di Palermo avrebbe errato nel ritenere la domanda di liquidazione del compenso formulata in via riconvenzionale come opposizione -affermata tardiva- al decreto in data 8.3.2017.
Con un quarto motivo di critica la ricorrente afferma la ‘violazione e falsa applicazione dell’art.2956 c.c. in relazione all’art.360 co 1 n.3 c.p.c.’
La domanda di liquidazione del compenso, che non sarebbe una domanda riconvenzionale, non sarebbe tardiva perché sarebbe stata proposta entro 100 giorni dal compimento delle operazioni peritali; ne conseguirebbe il diritto di richiedere e ottenere il pagamento del compenso entro il termine di prescrizione.
NOME COGNOME lamenta ancora la ‘violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all’art.702 quater c.p.c. e 168 TU Spese di Giustizia in relazione all’art.360 co 1 n.3 c.p.c.’
L’opposizione avrebbe potuto e dovuto essere proposta nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del presunto decreto del 8.3.2017 e, non essendo questo mai stato comunicato o notificato, il termine non sarebbe decorso.
NOME COGNOME seppe della conciliazione non per aver avuto conoscenza del verbale del 8.3.2017 ma per quanto emerse nel corso dell’udienza del 25.1.2017, alla quale ella fu presente; da qui il richiamo alla intervenuta conciliazione nel sollecito di liquidazione del 31.3.2017.
I motivi sintetizzati, da esaminare in unico contesto poiché hanno tutti in comune la soluzione di questioni processuali connesse, appaiono fondati nei termini che seguono.
Il provvedimento con il quale il Tribunale di Palermo ha definito il giudizio in essere tra NOME COGNOME e NOME COGNOME in esito all’udienza delli 8.3.2017 contiene anche la liquidazione del compenso per la consulenza tecnica d’ufficio; esso è quindi da qualificare, per questo profilo, come decreto di liquidazione, pure se contenuto nel verbale in cui si dà atto dell’intervenuta conciliazione tra le parti e pure se non consequenziale rispetto ad una istanza di liquidazione formulata dal Tecnico interessato; per il decreto di liquidazione non sono previste forme particolari e ben può essere pronunciato a verbale all’esito di udienza nel cui ambito siano state trattate altre questioni, compresa la formalizzazione di una conciliazione raggiunta tra le parti e suscettibile di definire il giudizio, perché non c’è nessuna norma che lo vieti (nessun elemento di riscontro per una diversa conclusione emerge, in particolare, dall’art. 135 c.p.c. richiamato dalla ricorrente); che la liquidazione possa essere effettuata d’ufficio, oppure no, non appare di per sé rilevante ai fini della identificazione del relativo provvedimento, perché, in presenza di una liquidazione comunque effettuata, l’assenza di un’istanza dell’avente diritto al compenso, in tesi necessaria, può costituire un vizio del provvedimento da far valere in sede di impugnazione, ove vi sia interesse, ma non incide sull’identificazione giuridica del
provvedimento comunque pronunciato, per la quale si deve tenere conto degli effetti da esso esplicitati; anche l’assenza di comunicazione e/o notificazione del provvedimento pronunciato non caratterizza il provvedimento ma può rilevare, oltre che ai fini della sua esecuzione, ai fini dell’individuazione dei termini per la sua impugnazione.
-Il decreto di liquidazione del 3.4.2017 revoca il precedente decreto, affermandone l’erroneità, e provvede a liquidare il compenso alla AVV_NOTAIO secondo l’istanza da questa depositata nel febbraio 2017, prima della declaratoria di estinzione del giudizio con cancellazione della causa dal ruolo effettuata anch’essa in data 8.3.2017, all’esito della stessa udienza -.
Come rilevato dal Tribunale di Palermo nel provvedimento ricorso, il decreto del 3.4.2017 era effettivamente irrituale, perché il decreto di liquidazione, quale deve essere considerato (per quanto detto sopra) il provvedimento del 8.3.2017 nella parte in cui determina il compenso da riconoscere al CTU, non può essere revocato (sul suo carattere giurisdizionale è corretto il richiamo all’ordinanza di questa Corte di Cassazione n. 20640/2017, operato sia dal Tribunale che dal PG, alle cui condivisibili considerazioni si rimanda), essendo previsto per esso uno specifico regime lato sensu impugnatorio (art. 170 DPR n. 115/2002, che richiama l’art. 15 d.lgs. n. 150/2011: pur non trattandosi di un mezzo di impugnazione in senso stretto, perchè non rientrante tra i mezzi di impugnazione ordinaria ai sensi dell’art. 323 c.p.c., esso ha la stessa ratio ‘ verificandosi anche in questa evenienza la proiezione della rilevanza della decisione verso l’esterno, cioè in funzione della reazione contro il provvedimento, ancorché l’opposizione non sia diretta a dolersi presso altro giudice-uffici ‘, come rileva in motivazione Cass. n. 1899/2023); inoltre in data 8.3.2017 era stata disposta l’estinzione del giudizio e la cancellazione della causa dal ruolo e, di conseguenza, non avrebbe potuto essere esaminato il sollecito di liquidazione proposto dalla CTU il 31.3.2017 (con richiamo all’istanza del 10.2.2017) e non avrebbe potuto essere pronunciato il provvedimento del 3.4.2017, per essere la controversia avanti al Tribunale di Palermo già definita e per essere quindi venuto meno il potere di pronuncia del Giudice (cfr., sul punto, le considerazioni svolte da Cass. n. 20478/2018; Cass. n. 1899/2023).
Del resto, in concreto la liquidazione del l’ 8.3.2017 non esisteva più dal 3.4.2017 perché con il provvedimento in pari data il Tribunale di Palermo lo aveva revocato e sostituito con la diversa liquidazione operata: il provvedimento del 3.4.2017 non
avrebbe potuto che essere contestato con l’opposizione ex art. 170 cit. e 15 d.lgs. n. 150/2011, effettivamente proposta da NOME COGNOME.
Costituendosi in sede di opposizione contro il decreto del 3.4.2017 NOME COGNOME aveva chiesto, oltre al rigetto dell’opposizione, anche la declaratoria di inesistenza/nullità del decreto in data 8.3.2017 e ancora, in via riconvenzionale, la liquidazione del compenso per l’attività svolta come richiesto.
Le domande di declaratoria di inesistenza/nullità del decreto in data 8.3.2017 e, in via riconvenzionale, di rideterminazione del compenso in base all’attività effettivamente svolta, sono state interpretate come una contestazione del provvedimento stesso con effetti impugnatori dal Tribunale di Palermo (che ha così qualificato i rilievi dell’odierna ricorrente, considerandoli tardivi). La riqualificazione delle domande evidenziate come opposizione ex art. 170 d.lgs. n. 115/2002 e art. 15 d.lgs. n. 150/2011, avverso al decreto dell ‘8.3.2017 (per l’ipotesi di accoglimento dell’opposizione principale avverso il decreto del 3.4.2017) prescinde dalle considerazioni svolte dalla ricorrente, che nega la loro qualificabilità come opposizione alla liquidazione del compenso in esso disposta (perché nega, non condivisibilmente per quanto sopra detto, che il decreto dell ‘8 .3.2017 esista come decreto di liquidazione del compenso). Da una parte, infatti, la qualificazione giuridica delle domande svolte è stata operata con motivazione congruente dal Tribunale di Palermo nell’esplicitazione di poteri tipicamente meritali e comporta conseguenze in ordine al rito che, in quanto relative a questioni di carattere processuale, possono essere esaminate dalla Corte senza il vincolo della prospettazione delle parti, con verifica diretta degli atti del processo (cfr. per spunti di riflessione al riguardo, tra le altre, Cass., Sez. Un., n. 4617/2011; Cass. n. 23390/2020; Cass. n. 17646/2021); dall’altra, affermare che la richiesta di declaratoria di inesistenza/nullità del decreto di liquidazione non sia opposizione ex art. 170 cit. e art. 15 cit., perché il provvedimento contestato non sarebbe qualificabile come decreto di liquidazione, non esplicita alcuna ipotesi di violazione di legge da parte del Giudice di merito, perchè comporta lo spostamento dell’attenzione dallo strumento di impugnazione al contenuto sostanziale del provvedimento impugnato, che riguarda il merito del giudizio impugnatorio e non l’identificazione del mezzo attraverso il quale far valere il limite lamentato.
Il punto focale della questione diventa, quindi, quello di stabilire se queste critiche che, costituendosi nel procedimento di opposizione instaurato da una delle parti,
l’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO, CTU, svolge nei confronti del decreto in data 8.3.2017 possano essere considerate come opposizione tempestiva oppure no: nel primo caso si supererebbe, infatti, anche la questione relativa alla totale assenza di potere del Tribunale di Palermo di pronunciare un decreto di liquidazione del compenso dopo la definizione del giudizio pendente avanti a sé -si tratterebbe infatti di un giudizio impugnatorio rispetto ad un provvedimento di liquidazione pronunciato in modo rituale dal Giudice della controversia prima della sua definizione anche se nello stesso contesto di questa; nel secondo caso non sarebbe ammissibile la richiesta proposta in via riconvenzionale di provvedere alla liquidazione rivolta al Giudice che si è già spogliato della controversia – cfr., sul punto, Cass. n. 20487/2017, che ha stabilito come ‘ Il giudice, una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l’onere delle spese processuali, non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d’ufficio e, pertanto, ove emesso, tale provvedimento risulta abnorme; peraltro, trattandosi di atto reso da un giudice in carenza di potere ed idoneo ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, avverso lo stesso è ammissibile non già l’opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, quanto il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., da proporre nel rispetto del termine ex art. 327 c.p.c., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d’ufficio a ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex art. 633, n. 3, c.p.c. ‘; in senso analogo, Cass. n. 1369/2023; Cass. n. 1899/2023.
E’ vero che il provvedimento di liquidazione deve essere comunicato o notificato al CTU e, a fronte della negazione dell’interessata, non vi è prova che ciò sia avvenuto (non basta la possibilità di verifica sul PCT perché la comunicazione/notificazione costituisce, ai fini dell’impugnazione, una forma di conoscenza legale non sostituibile con la conoscenza di fatto); tuttavia è incontestato che al momento della proposizione dell’opposizione il decreto dell’ 8.3.2017 non esisteva già più, essendo stato espressamente revocato dal decreto del 3.4.2017, noto quest’ultimo a NOME COGNOME.
Infatti il provvedimento del 3.4.2017, questo sì comunicato, che presupporrebbe la conoscenza dell’esistenza del precedente provvedimento dell’ 8.3.2017, non vi è prova in atti che sia stato legalmente conosciuto nel suo contenuto da NOME COGNOME, per essere stato peraltro sostituito dal provvedimento di revoca; del resto, che
il primo provvedimento sia stato irritualmente revocato è rimasto accertato solo successivamente, quale esito del giudizio di opposizione proposto da NOME COGNOME; fino al momento della pronuncia del Tribunale di Palermo, oggetto del presente ricorso, il decreto di liquidazione esistente era solo quello del 3.4.2017.
In questo contesto la richiesta di declaratoria di inesistenza/nullità di un decreto di liquidazione del compenso in data 8.3.2017 è stata correttamente interpretata (per quanto sopra detto e contrariamente all’assunto dell’interessata) come sostanziale opposizione al decreto stesso, ove questo fosse stato, come in concreto è avvenuto attraverso la sua decretata reviviscenza, ritenuto effettivamente non revocato in modo legittimo (e quindi in caso di accoglimento dell’opposizione di NOME COGNOME avverso al successivo decreto del 3.4.2017, come in concreto avvenuto); essa deve essere inoltre considerata opposizione tempestiva perché effettuata in relazione alla messa in discussione della qualificazione del provvedimento come decreto di liquidazione e della possibilità della sua revoca, effettivamente intervenuta con il provvedimento successivo opposto.
L’interesse di NOME COGNOME ad impugnare il decreto dell’ 8.3.2017 è sorto, infatti, a seguito de lla proposizione dell’opposizione d a parte di NOME COGNOME avverso al decreto del 3.4.2017 (che lo aveva revocato), opposizione dal cui esito l’opponente voleva ottenere, ed ha in concreto ottenuto, appunto la riaffermazione della liquidazione dell ‘ 8.3.2017 come la sola legittima.
La sola notificazione dell’opposizione al decreto di liquidazione del 3.4.2017 non può infine comportare la conoscenza legale, in capo a NOME COGNOME, anche del decreto dell ‘8.3.2017, sia perché non era questo l’oggetto dell’impugnazione proposta da NOME COGNOME, sia perché la conoscenza effettiva anche del provvedimento dell ‘ 8.3.2017 – così come del provvedimento impugnato – si può oggettivamente correlare non con la notificazione del ricorso ma con la costituzione in giudizio della consulente tecnica d’ufficio, costituzione cui è conseguito l’accesso a tutti gli atti e documenti del giudizio – cfr., Cass. n. 26427/2020; Cass. n. 17309/2017; Cass. n. 474/2019; Cass. n.28131/2021, che esprimono principi che giustificano la soluzione del caso di specie nei termini indicati: in queste pronunce si rileva infatti come la notificazione dell’impugnazione non equivalga, per il destinatario al raggiungimento della conoscenza legale del provvedimento impugnato ai fini del decorso del termine breve per impugnare-.
Dalle considerazioni che precedono discende che il Tribunale di Palermo, rilevata l’irritualità della revoca del provvedimento in data 8.3.2017 disposta con il decreto del 3.4.2017 e pronunciato l’annullamento di quest’ultimo, con reviviscenza del precedente quanto alla liquidazione del compenso alla CTU, avrebbe dovuto esaminare l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso al provvedimento in data 8.3.2017 considerato appunto quale quello di effettiva liquidazione del compenso alla CTU, opposizione da qualificare come tempestiva; le questioni ulteriori proposte nell’ambito dei motivi di ricorso esaminati si considerano assorbite.
Il provvedimento impugnato deve pertanto essere cassato con rinvio al Tribunale di Palermo, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, anche per provvedere sulle spese della fase di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, del 15 aprile 2025.
Il Presidente NOME COGNOME