SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 4061 2025 – N. R.G. 00006250 2025 DEPOSITO MINUTA 20 08 2025 PUBBLICAZIONE 20 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 6250/2025 R.G. promossa da:
(c.f.
, con l’avv. NOME COGNOME NOME
ricorrente
contro
(c.f.
), con l’avv. AVVOCATURA DELLO
STATO DI VENEZIA
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA (c.f.
)
resistenti
C.F.
P.
P.
CONCLUSIONI
Conclusioni del ricorrente:
NEL MERITO, riesaminato il provvedimento di liquidazione alla luce delle tariffe attualmente vigenti e della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Ordinanza del 02/02/2025, n. 18262/2022 R.G.; n. 348/2025 Sezionale; n. 2456/2025 Raccolta Generale), preso atto di quanto esposto nelle premesse anche in relazione ai minimi e massimi tabellari, rilevata l’urgenza per l’espletamento dell’incarico affidato dal PM e la scusabilità del ritardo, disporsi in favore del Dott. la
liquidazione, ai sensi dell’art. 2, D.M. 182/2002, di una somma ricompresa tra il valore minimo di Euro 2.684,62 ed il massimo di Euro 5.372,41 (oltre oneri di legge), importo da aumentarsi di 1/5 ex art. 51 DPR 115/2002 per l’urgenza dell’incarico ;
IN INDIRIZZO, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della superiore riesaminato il provvedimento di liquidazione alla luce delle tariffe attualmente vigenti e della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Ordinanza del 02/02/2025, n. 18262/2022 R.G.; n. 348/2025 Sezionale;
domanda e di ritenuta non scusabilità del ritardo nel deposito della perizia, n. 2456/2025 Raccolta Generale), preso atto di quanto esposto nelle premesse anche in relazione ai minimi e massimi tabellari, rilevata l’urgenza per l’espletamento dell’incarico affidato dal PM, disporsi in favore del Dott. la liquidazione, ai sensi dell’art. 2, D.M. 182/2002, di una somma ricompresa tra il valore minimo di Euro 2.684,62 ed il massimo di Euro 5.372,41 (oltre oneri di legge), importo da aumentarsi di 1/5 ex art. 51 DPR 115/2002 per l’urgenza dell’incarico e successivamente da ridursi di 1/3 per il ritardo;
IN OGNI CASO, con condanna dei convenuti alla rifusione delle spese di lite per tutti i precedenti gradi di giudizio (primo grado e cassazione).
Conclusioni del :
Rigettare le domande avversarie, con vittoria di spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.2.25 il dott. ha tempestivamente riassunto, ex art. 392 c.p.c., avanti al Tribunale di Venezia il giudizio avente ad oggetto l’opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/02 promossa dal suddetto avverso il decreto di data 02.10.2018 notificato in data 9.4.2021 con il quale la presso l’intestato Ufficio liquida va all’istante, per l’attività di consulenza tecnica d’ufficio prestata quale CTU nel procedimento penale n. 2876/2015 RGNR Mod. 44 avanti la presso il Tribunale di Venezia, la somma di € 1.147,53 oltre IVA e CP.
Come esposto dal ricorrente:
con ordinanza del 30.12.2021 il Tribunale di Venezia, a definizione del giudizio n. 3104/2021 R.G., rigettava l’opposizione proposta da avverso il suddetto decreto di liquidazione , ritenendo corretto il criterio di liquidazione adottato dalla Procura di Venezia, nulla liquidando per le spese;
con ricorso in data 4.7.2022 la suddetta ordinanza veniva dall’odierno ricorrente impugnata in Cassazione per l’erronea applicazione del criterio di liquidazione per vacazioni in luogo di quello a percentuale sul valore della controversia ex art. 2 della Tariffa e la conseguente mancata liquidazione delle spese del giudizio;
la Corte di Cassazione, con ordinanza del 30.1.2025, pubblicata il 2.2.2025, accoglieva il ricorso ritenendo applicabile il criterio indicato dal ricorrente per la liquidazione del compenso, cassava l’ordinanza impugnata e rinviava la causa al Tribunale di Venezia, in persona di diverso magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Il si è costituito ritualmente in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda avversaria e richiamando la relazione del Procuratore della Repubblica di Venezia Dott. del 13.5.2025 nella quale, preso atto di quanto statuito dalla Cassazione, si ritiene applicabile la riduzione di un terzo dell’onorario ex art. 52 co.2 TUSG per il ritardo nel deposito della perizia e non applicabile invece l’aumento di cui all’ art. 51 co. 2 TUSG per l’urgenza dell’incarico .
La causa è stata discussa all’udienza del 3.7.2025, ex artt. 281 sexies e terdecies c.p.c., sulle conclusioni ivi rassegnate da parte ricorrente.
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
L’ordinanza del Tribunale di Venezia in data 30.12.2021 è stata cassata dalla S.C. con ordinanza pubblicata e comunicata il 2.2.2025 nella quale si precisa che ‘ Non è corretta, quindi, la liquidazione dell’onorario in base al criterio residuale delle vacazioni, come ripetutamente stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «el sistema di cui al d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 ed
ai sensi dell’art. 2 delle tabelle allegate al citato d.m. 30 maggio 2002, in materia di compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, al consulente tecnico in materia contabile spetta un onorario a percentuale calcolato per scaglioni, dovendosi ritenere che la possibilità prevista dall’art. 1 delle medesime tabelle – di commisurare l’onorario con riguardo al valore del bene o al valore della controversia e, ove ciò non sia possibile, al tempo necessario per lo svolgimento dell’incarico, abbia carattere residuale, applicabile soltanto in assenza di una specifica previsione, come già avveniva nella vigenza della legge 8 luglio 1980, n. 319» (Sez. 2, Sentenza n. 20116 del
02/09/2013; Sez. 2, Sentenza n. 17333 del 23/07/2009; Sez. 2, Sentenza n. 10443 del 21/10/1998)’;
in conclusione, accolto il ricorso, l’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Venezia, in persona di altro magistrato, affinché riesamini la fattispecie concreta attenendosi al principio di diritto sopra indicato, e che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione’.
In ossequio, quindi, al principio stabilito dalla S.C. cui il giudice del rinvio è tenuto a uniformarsi, va fatta applicazione dell’art. 2 delle tabelle allegate al d.m. 30.5.02 (perizia in materia contabile), trattandosi di incarico avente ad oggetto la verifica dell’eventuale ‘natura usuraria degli oneri applicati al contratto di mutuo rep. n. 16930 notaio di Mestre, indicando il metodo di analisi e calcolo eseguito ed ogni altra utile informazione’ (all. 3-4 ricorrente).
In ordine alla quantificazione del compenso, il ricorrente chiede la liquidazione come da istanza già presentata innanzi alla Procura della Repubblica (all. 5 ricorrente) di una somma ricompresa tra il valore minimo di € 2.684,62 ed il massimo di € 5.372,41 (determinati in base al valore della controversia di € 128.507,52), ovvero € 4.028,53 per onorario, oltre all’aumento del 20% per l’urgenza dell’incarico pari a € 805,71, per un totale di € 4.834,24, oltre agli accessori di legge.
L’applicazione di una misura intermedia tra il valore minimo ed il massimo, come richiesto, appare congrua, tenuto conto della complessità medi dell’incarico e dell’attività espletata come desumibil i dalla Relazione depositata e dai relativi allegati.
Appare dovuto, inoltre, anche l’aumento del 20% ex art. 51 DPR 115/2002, attesa l’urgenza dell’incarico espressamente dichiarata dal PM (all. 2 ricorrente), a nulla potendo rilevare sul punto l’eventuale ampiezza del termine concesso per il deposito della Relazione.
Va inoltre applicata, sul totale dovuto, la decurtazione di un terzo atteso il deposito della Relazione oltre il termine concesso ex art. 52 co.2 TUSG (circostanza riconosciuta anche dal ricorrente), non avendo sul punto il giudice alcun potere discrezionale nell’applicazione della sanzione con riferimento al quantum o all’ent ità del ritardo (si veda, sul punto, Cass. n. 22621/19).
L’importo riconoscibile si riduce, pertanto, alla somma di € 3 .222,83, oltre IVA e cassa previdenziale se dovuti.
D alla riforma dell’ordinanza del Tribunale di Venezia in data 30.12.2021, a seguito dell’accoglimento del ricorso in Cassazione, consegue l’accoglimento della domanda e quindi il diritto del ricorrente alla integrale rifusione delle spese relative al giudizio n. 3104/21 R.G.
Le spese del predetto giudizio vengono liquidate in conformità al d.m. 55/14, per le cause di valore fino ad € 5.201,00, avuto riguardo alla somma riconosciuta di spettanza, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, ai minimi di tariffa avuto riguardo alla non complessità della controversia, per un totale di € 852,00, oltre accessori e spese vive documentate.
Secondo gli stessi criteri, considerato l’accoglimento della domanda, vengono liquidate le spese del giudizio di Cassazione con riferimento a tutte le fasi (studio, introduttiva, decisionale), per un totale di € 939,00 oltre accessori e spese vive documentate, e quelle del presente giudizio con riferimento alle fasi di studio, introduttiva e decisionale , per un totale di € 85 2,00 oltre accessori e spese vive documentate.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
-in accoglimento del ricorso ed in riforma del provvedimento impugnato, liquida al Dott. , per l’attività di consulenza tecnica prestata nel procedimento penale n. 2876/2015 RGNR Mod. 44 avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, la somma di € 3 .222,83, oltre IVA e cassa previdenziale se dovuti
-condanna il alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del procedimento n. 3104/2021 R.G., che si liquidano in € 852 ,00 per compensi ed € 125,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge
-condanna il alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del procedimento in Cassazione, che si liquidano in € 939 ,00 per compensi ed € 423,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge
-condanna il alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del presente procedimento, che si liquidano in € 85 2 ,00 per compensi ed € 125,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Venezia, 20 agosto 2025
Il Giudice
dott. NOME COGNOME
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario UPP D.ssa NOME COGNOME