Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1529 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1529 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al RGN.18990-2021 proposto da:
NOME , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
— ricorrente —
-contro-
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’ RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende ope legis ;
— controricorrente — avverso il decreto n. 106/2021 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il 23/02/2021; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2022
dal Consigliere Dott. NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 3 L. n. 89/2001, la sigNOMEra NOME COGNOME chiedeva alla Corte di Appello di Perugia che venisse dichiarata, in relazione ad un
procedimento in materia di equa riparazione protrattosi eccessivamente, la violazione dell’art. 6 RAGIONE_SOCIALE Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui al relativo par.1.
Con decreto n. 103/2018, la Corte di Appello di Perugia accoglieva la domanda, condannando il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resistente -costituitosi in giudizio -al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE ricorrente RAGIONE_SOCIALE somma di euro 1.420,00, per danno non patrimoniale, oltre agli interessi legali e al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 405,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario 15%, CAP ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore.
Avverso tale decreto l’istante proponeva ricorso per cassazione, deducendo il mancato rispetto dei ‘minimi’ t ariffari nella liquidazione delle spese di lite del giudizio di merito.
Con ordinanza n. 26252/2019, questo Giudice accoglieva il ricorso e cassava il suddetto decreto con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione.
Riassunta la causa, la Corte territoriale, con decreto n. 106/2021 depositato il 23/02/2021, in contradditorio con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, operando il ricalcolo, liquidava le spese di lite, distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procurato re e poste a carico dell’amministrazione soccombente, come segue: euro 872,20 oltre rimborso forfettario 15%, Iva e c.a. come per legge, nonché euro 27,00 per esborsi, quanto al giudizio cassato; euro 893,00 per compensi oltre rimborso forfettario 15%, Iva e c.a., nonché euro 27,00 per esborsi, per il giudizio di legittimità; euro 872,20 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% Iva e c.a., nonché euro 27,00 per esborsi, quanto al giudizio in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
Avverso il decreto n. 106/2021 RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Perugia ricorre in cassazione la sig.ra NOME COGNOME con un unico motivo di impugnazione.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 345 comma 2 e 380bis .1 c.p.c.
In prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato memoria difensiva.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1.Con il primo ed unico motivo di gravame, così rubricato ‘ Violazione e/o falsa applicazione di legge -art. 91, cod. proc. civ.; art. 2233, II comma, cod. civ.; liquidazione compensi ex D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 37/2018 ‘, la ricorrente censura il decreto impugnato nella parte in cui sono stati liquidati i compensi dell’originario giu dizio e di quello di riassunzione in euro 872,20 ciascuno, così determinato l’importo in base al ricalcolo sollecitato da questa Corte operando una riduzione ‘ del 30% su euro 1.246,00 per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto (art. 4, comma 4 dm 55/14 )’.
Sostiene la ricorrente che la norma appena richiamata prevede l’ipotesi -del tutto estranea alla fattispecie de qua -in cui ‘ferma l’identità di posizioni processuali dei vari soggetti, se la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto il compenso altrimenti liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30%’: non essendoci nel caso in questione vari soggetti la norma è in concreto inapplicabile.
Non è dato poi comprendere il riferimento operato dal decreto impugnato a un importo di partenza per la determinazione delle spese pari a euro 1.246,00.
Afferma la ricorrente che i compensi ‘minimi’ tariffari stabiliti dalla Tabella n. 12 d el D.M. 55/14 relativa ai giudizi dinanzi alla Corte d’appello, considerato lo scaglione di riferimento, sono rispettivamente di euro 255,00 per la fase di studio, euro 255,00 per la fase introduttiva, euro 283,50 per la fase istruttoria e euro 405,00 per la fase decisionale; il tutto per un totale di euro 1.198,50 per ognuna delle due fasi (di merito originaria e di riassunzione ex art. 392 cpc) tenutesi dinanzi alla Corte d’appello di Perugia, per un ammontare complessivo di euro 2.397,00 e non di euro 1.744,00. La riduzione al di solito di detti minimi operata dal decreto impugnato lede l’art. 2233 c.c. nella parte in cui la norma stabilisce che il compenso del professionista deve essere adeguato all’importanza dell’opera prestata e al decoro RAGIONE_SOCIALE professione.
2. -Ai fini decisori, è necessario differenziare la liquidazione compiuta dalla Corte territoriale per il giudizio di merito originario (conclusosi con decreto n. 103/2018) e per quello di riassunzione, non essendo in contestazione, come da esplicita dichiarazione del ricorrente, la liquidazione operata dal decreto impugnato per il giudizio di legittimità conclusosi con ordinanza n. 26252/2019.
3.- Rispetto al giudizio originario di merito, le doglianze RAGIONE_SOCIALE sig.ra COGNOME sono fondate . Non ricorre nel caso di specie, vista la presenza di un’unica parte, il disposto dell’art. 4, comma 4, del D.M. n. 55/2014, il quale prevede che n ell’ipotesi in cui, ‘ferma l’identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30 per cento’.
L’importo di euro 872,20, determinato dalla Corte distrettuale umbra a seguito RAGIONE_SOCIALE riduzione del 30% sull’originale somma di euro 1.246,00 non tiene conto di quanto indicato dall’ordinanza di rinvio (Cass. n. 26 252/2019) e dei reiterati precedenti di questa Corte che hanno affermato che i compensi minimi di cui alla tabella 12 allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto del valore RAGIONE_SOCIALE causa (da € 1.100,01 a € 5.200,00), pur applicata la riduzione massima in ragione RAGIONE_SOCIALE speciale semplicità dell’affare ex art. 4, d.m. n. 55 del 20 14, sono pari a € 1.198,50 (di cui € 255,00 per la fase di studio; € 255,00 per la fase introduttiva; € 283,50 per la fase istruttoria; € 405,00 per la fase decisionale) (Cass., Sez. 2, 26/04/2022, n. 30536; Cass., Sez. 2, 13/04/2022, n. 11918; Cass., Sez. 6 – 3, 15/12/2017, n. 30286; Cass. Sez. 6 – L, 31/01/2017, n. 2386; Cass. Sez. 6 – 1, 16/09/2015, n. 18167).
3.La liquidazione delle spese appare invece rispettosa dei minimi tariffari quanto al giudizio di riassunzione ex art. 392 c.p.c., poichè lo scaglione di riferimento è in questo caso compreso tra euro 0,01 ed euro 1.100,00, essendo il valore RAGIONE_SOCIALE causa, in base al decisum , pari a euro 793,00, ossia alla differenza tra la somma di euro 405,00 liquidata e quella di euro 1.198,50 richiesta dalla ricorrente e da riconoscere in via integrativa rispetto alla quantificazione delle spese effettuata dal decreto impugnato.
4. Consegue a quanto sopra l’accoglimento del ricorso in quanto parzialmente fondato, la cassazione in parte qua del decreto RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Perugia n. 106/2021 e, poiché non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 comma 2° c.p.c., la decisione RAGIONE_SOCIALE causa nel merito nel senso che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deve essere condannato al pagamento, in favore del difensore RAGIONE_SOCIALE ricorrente dichiaratasi antistatario, dell’importo di euro 1.198,50 per il giudizio originario di merito conclusosi con il decreto RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Perugia
n. 103 /2018, oltre a €. 27,00 per esborsi e al rimborso forfettario del 15% per spese generali e agli accessori di legge.
- -In ragione dell’esito del ricorso, anche le spese legali del giudizio di legittimità devono seguire la soccombenza e possono liquidarsi al minimo come in dispositivo, sempre con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, tenuto conto del valore e RAGIONE_SOCIALE qualità RAGIONE_SOCIALE causa, nonché delle attività espletate.
P.Q.M.
la Corte, in accoglimento del ricorso, cassa -nei limiti di cui in motivazione – il decreto RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Perugia n. 104/2021 depositato il 23/02/2021; condanna il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore del procuratore RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dichiaratosi distrattario, dell’importo di euro 1.198,50 per il giudizio originario di merito concluso con il decreto RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Perugia n. 297/2018, oltre a €. 27,00 per esborsi e al rimborso forfettario del 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Condanna il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a rimborsare in favore RAGIONE_SOCIALE ricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 340,00, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali e agli accessori di legge, oltre a euro 200,00 per esborsi. Spese di lite anche in questo caso distratte.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Seconda