Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10333 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10333 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/04/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 24884/2022 R.G. proposto da :
AVV. COGNOME difeso da se stesso
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
-intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE AVELLINO n. 5141/2021 depositata il 11/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Il ricorrente, difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione del GIP, lamentando che la liquidazione complessiva di € 1.798,50 non teneva conto della pluralità e complessità delle attività difensive svolte in più fasi e giudizi. Ha dedotto in particolare che la sua attività era consistita in plurime udienze e atti distinti e documentati: interrogatorio di garanzia dinanzi al GIP, giudizio cautelare personale
innanzi al tribunale del riesame, incidente probatorio, udienza di esame del consulente tecnico d’ufficio, udienza preliminare dinanzi al GUP con proposizione di questione preliminare. Ha lamentato che il decreto impugnato avrebbe omesso di considerare dette articolazioni processuali, ciascuna corrispondente a distinte fasi processuali, e che avrebbe disatteso il criterio della liquidazione per fasi tabellari secondo il d.m. n. 55/2014. Il ministero si è costituito deducendo la mancanza di documentazione idonea a fondare la domanda.
Il giudice ha rigettato l’opposizione, osservando che, ai sensi del d.m. n. 55/2014, le fasi del processo penale rilevanti ai fini della liquidazione sono tre (indagini preliminari, giudizio e fase esecutiva) e che tutte le attività elencate dall’opponente si collocano nella fase delle indagini preliminari. Ha affermato che la richiesta dell’opponente risulta quindi fondata su una erronea scomposizione della fase delle indagini preliminari in sottofasi autonome e che non risulta documentata alcuna concreta attività difensiva che giustifichi una diversa liquidazione, essendo gli atti prodotti meri atti giudiziari o del pubblico ministero, e non risultando provata un’attività professionale effettiva, ulteriore e rilevante. Ha inoltre rilevato che il GIP aveva comunque applicato valori medi parametrici e che, pur operando una riduzione, essa si collocava entro i limiti consentiti dalla legge e non si discostava sensibilmente dal valore medio dimidiato (€ 1.935,00) ottenuto applicando i valori medi per ciascuna delle quattro fasi generali (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale), che ha indicato puntualmente. Ha compensato le spese per la particolarità esegetica della nozione di «fase».
Ricorre in cassazione l’avvocato con un motivo. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.
Con l’unico motivo il ricorrente censura la decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 82 d.p.r. 115/2002, 12 co. 1 e 3 d.m. n. 55/2014 (come modificato dal d.m. n. 37/2018) e della tabella 15
allegata al decreto. Deduce che la sentenza ha erroneamente ritenuto che le sole tre fasi penalmente rilevanti (indagini preliminari, giudizio e fase esecutiva) siano determinanti per la liquidazione, laddove invece il decreto ministeriale distingue, per ciascun tipo di giudizio (GIP, GUP, riesame, ecc.), quattro distinte fasi (studio, introduttiva, istruttoria o dibattimentale, decisionale), ciascuna con parametri specifici.
Nel caso di specie, sono indicate le seguenti corrispondenze tra le attività concretamente svolte e le relative fasi processuali previste dal d.m. n. 55/2014, tabella 15: per le indagini preliminari (interrogatorio di garanzia del 20/07/2021 dinanzi al gip, con istanza di revoca della misura cautelare): fasi di studio e istruttoria; per il giudizio cautelare personale (istanza di riesame ex art. 309 c.p.p., motivi scritti e udienza del 14/08/2020 davanti al tribunale del riesame): fasi di studio, introduttiva e decisionale; per il giudizio dinanzi al gip (incidente probatorio del 06/10/2020 con deduzioni difensive e questione preliminare, ed esame del consulente all’udienza del 20/11/2020): fasi di studio, introduttiva e istruttoria; per il giudizio dinanzi al GUP (udienza del 02/03/2021 con questione preliminare e conclusioni): fasi di studio, introduttiva e decisionale. Si c ontesta quindi l’unitarietà con cui il giudice ha accorpato tutte le attività sotto la sola fase delle indagini preliminari, nonostante esse fossero riferibili, per ciascuna tipologia processuale, a distinte fasi liquidabili.
In via preliminare, il Collegio rileva che il ricorso per cassazione nei confronti del Ministero della giustizia è stato invalidamente notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato, anziché all’Avvocatura generale, e che il Ministero è rimasto intimato. Poiché il vizio non si è sanato ex art. 156 co. 3 c.p.c. per conseguimento dello scopo dell’atto, la giurisprudenza costante di questa Corte applica estensivamente l’art. 291 c.p.c. (cfr. Cass SU 608/2015). Pertanto, si assegna al ricorrente un termine perentorio di sessanta
giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la rinnovazione della notifica del ricorso presso l’Avvocatura generale dello Stato e si dispone il rinvio della trattazione del ricorso a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte ordina la notifica del ricorso presso l’Avvocatura generale dello Stato entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e dispone il rinvio della trattazione del ricorso a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 02/04/2025.