Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31398 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31398 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13187/2021 R.G. proposto da :
COGNOME NOME con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell’avvocato COGNOME NOME che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PERUGIA n. 185/2020 pubblicata il 05/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Perugia, con la sentenza n.185/2020 pubblicata il 5 novembre 2020, ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME nella controversia con l’IRAGIONE_SOCIALE
La controversia ha per oggetto il diritto alla liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, della NASpI a titolo di incentivo all’avvio di un’attività di lavoro autonomo, ex art.8 del d.lgs. n.22/2015.
Il Tribunale di Perugia rigettava le domande proposte dalla COGNOME.
La corte territoriale ha rilevato che al momento della proposizione della domanda ex art.8 d.lgs. cit. la appellante fosse già titolare del trattamento NASpI ordinario ed ha pertanto ritenuto che la COGNOME fosse tenuta ─ a pena di decadenza – a comunicare all’istituto previdenziale il reddito annuo presunto ricavabile dall’attività di lavoro autonomo, giusta l’art.10 del d.lgs. n.22/2015. La Corte territoriale ha poi ritenuto che l’appellante non potesse chiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione della NASpI perché tale beneficio era riservato ai soli assicurati che l’ avessero chiesta prima della erogazione del trattamento in forma ordinaria.
Per la cassazione della sentenza ricorre la COGNOME con ricorso affidato ad un unico motivo illustrato da memoria. L’Istituto previdenziale è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la «violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art.360 c.p.c. n.3 in relazione dell’art.8, 10, 11 e 14 del D.lgs. 4 marzo 2015 n.22». Sostiene che l’unico presupposto per la erogazione del beneficio ex art.8 d.lgs. n.22/2015 è costituito dalla presentazione della domanda entro 30 giorni dalla data di inizio dell ‘ attività lavorativa autonoma e che la
diversità di regime, titolo e presupposti tra il trattamento NASpI ordinario ed il beneficio ex art.8 d.lgs. cit. rende irrilevante il difetto di comunicazione del reddito presunto nei termini di legge.
Il motivo è infondato.
Deve in primo luogo individuarsi la ratio decidendi della sentenza della corte territoriale, siccome fondata su due rationes in apparenza concorrenti. Avuto riguardo alle domande spiegate dalla parte ricorrente nel giudizio di merito ─ come riportate nel ricorso per cassazione ─ l’unica ratio pertinente è costituita dalla ritenuta insussistenza dei presupposti previsti dall’art. 8 comma 1 del d.lgs. n.22/2015, ed in particolare dal fatto che al momento della proposizione della domanda la ricorrente fosse già titolare del trattamento ordinario NASpI.
Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
La disposizione in esame prevede che: «Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.».
Secondo il significato proprio delle parole, ex art.12 disp. prel. al cod. civ ., l’inciso «che non gli è stato ancora erogato» deve essere univocamente interpretato nel senso che uno dei presupposti per la
erogazione dell’incentivo all’autoimprenditorialità (così la rubrica) è costituito proprio dal fatto che il richiedente già non goda del trattamento ordinario NASpI.
Diversamente opinando non si tratterebbe più di anticipazione, che postula la non ancora avvenuta erogazione del trattamento, ma di una vera e propria duplicazione, totale o parziale, a fronte di un trattamento già erogato.
La corte territoriale ha fatto dunque esatta applicazione della norma al caso di specie, mentre le altre censure dedotte dalla parte ricorrente sono del tutto irrilevanti in quanto non afferenti alla ratio decidendi.
Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato. La mancata costituzione dell’Inps esonera il Collegio dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità mentre, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 15/11/2024.