Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 566 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 566 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso iscritto al NRG 26663 del 2022 promosso da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO, NOME COGNOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio del primo in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
– ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE ; UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO -PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA; RAGIONE_SOCIALE; tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo Stato, con domicilio presso la sede RAGIONE_SOCIALE‘Istituto in Roma, INDIRIZZO
-controricorrenti –
R.G. 26663/2022
COGNOME.
Rep.
C.C. 21/11/2023
Consiglio di Stato
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e quale mandataria del costituendo r.t.i. con RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Consiglio di Stato, Terza Sezione, n. 8969/2022, pubblicata il 20 ottobre 2022.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. -La Prefettura -Ufficio RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in data 10 novembre 2021 , emanava un’informativa interdittiva antimafia nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, a causa RAGIONE_SOCIALEa presenza di possibili situazioni di infiltrazioni mafiose, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 del d.lgs. n. 159 del 2011, tendenti a condizionare l’attività di impresa RAGIONE_SOCIALEa società, operante nel settore del soccorso stradale.
A seguito RAGIONE_SOCIALE‘emanazione RAGIONE_SOCIALE‘interdittiva, la Prefettura adottava, il 12 novembre 2021, il consequenziale provvedimento di cancellazione RAGIONE_SOCIALEa società dall’elenco dei custodi giudiz iari e, in data 29 novembre 2021, revocava l’aggiudicazione RAGIONE_SOCIALEa gara , da essa indetta unitamente all’RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca.
Su ricorso RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale amministrativo regionale per la RAGIONE_SOCIALE -sede di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha annullato i provvedimenti suindicati, per la mancata osservanza RAGIONE_SOCIALEa nuova disciplina di legge sul contraddittorio istruttorio (decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152), ritenuta ratione temporis applicabile, essendo il provvedimento di informativa interdittiva intervenuto successivamente alla sua entrata in vigore.
-Hanno proposto appello le Amministrazioni.
Si è costituita l’originaria controinteressata, RAGIONE_SOCIALE, associandosi alle ragioni di parte appellante.
-Con sentenza resa pubblica mediante deposito in segreteria il 20 ottobre 2022, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello interposto dal RAGIONE_SOCIALE -Ufficio RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE.
Il Consiglio di Stato ha evidenziato che la corretta instaurazione del contraddittorio è in realtà avvenuta grazie alle interlocuzioni occorse fra la Prefettura e la società interessata a seguito RAGIONE_SOCIALEa comunicazione, in data 23 marzo 2021, del preavviso di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di iscrizione alla white list e che, in ogni caso, un ‘ ulteriore fase di contraddittorio sarebbe stata pleonastica e, comunque, non suscettibile di indurre l’Amministrazione all’adozione di misure alternative all’interdittiva . Secondo il giudice amministrativo d’appello, infatti, l’unica novità nel frattempo intervenuta era rappresentata da una informativa RAGIONE_SOCIALEa Polizia relativa alla frequentazione tra il legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e un soggetto controindicato ai fini antimafia, episodio non deponente a favore RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente e comunque marginale rispetto al complesso indiziario già acquisito.
Inoltre, il Consiglio di Stato ha osservato che l’art. 92, comma 2 -bis , del d.lgs. n. 159 del 2011, invocato dalla società a sostegno RAGIONE_SOCIALEe
proprie ragioni, sebbene astrattamente applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, era entrato in vigore pochi giorni prima RAGIONE_SOCIALE‘adozione del provvedimento impugnato, quando la fase istruttoria si era ormai conclusa secondo la disciplina previgente.
– Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Consiglio di Stato la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, con atto notificato il 4 novembre 2022, sulla base di due motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE Ufficio RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso.
Ha resistito, con controricorso, anche la RAGIONE_SOCIALE.
-La Prima Presidente ha proposto la definizione accelerata del ricorso, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis cod. proc. civ., avendo ravvisato l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione per cassazione.
Chiesta la decisione da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE, la causa è stata fissata in camera di consiglio.
In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale, il Pubblico RAGIONE_SOCIALE ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Entrambe le società hanno depositato memorie.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
-Con il primo motivo di ricorso, viene denunciata la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 101, comma 2, cod. proc. amm. (d.lgs. n. 104 del 2010), per violazione del termine concesso dalla legge all’appellato per il deposito di memoria con riproposizione dei motivi non scrutinati dal giudice di primo grado.
Ad avviso RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, infatti, il Consiglio di Stato avrebbe omesso di osservare e rispettare il termine dalla norma evocata concesso alla società appellata per la riproposizione, mediante il deposito
di memoria entro il termine per la costituzione in giudizio, dei motivi dichiarati assorbiti dal giudice di primo grado.
In particolare, essendo la notifica RAGIONE_SOCIALE‘appello intervenuta il 28 settembre 2022 (per assenza del destinatario in data 21 settembre 2022), la società ricorrente avrebbe avuto il diritto di depositare le proprie memorie entro sessanta giorni, ossia, al più tardi, il 28 novembre 2022.
La sentenza del Consiglio di Stato, essendo stata emessa a seguito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio del 13 ottobre 2022, avrebbe violato tale diritto spettante all’appellata, comprimendo, per l’effetto, il più ampio diritto di accesso alla tutela giurisdizionale e impedendo il corretto dispiegamento RAGIONE_SOCIALE‘attività difensiva.
-Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 55, comma 5, cod. proc. amm.
Tale norma, prevedendo che la camera di consiglio debba essere fissata, in ipotesi di richiesta di sospensione cautelare RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, non prima che siano decorsi venti giorni dalla notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello, avrebbe imposto al Consiglio di Stato di riunirsi non prima del 18 ottobre 2022. Per tale ragione, la fissazione RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio in data 13 ottobre 2022 rappresenterebbe una negazione in radice RAGIONE_SOCIALE‘accesso alla tutela giurisdizionale e, in ultima analisi, configurerebbe un diniego di giustizia.
-L’uno e l’altro motivo possono essere esaminati congiuntamente.
-Essi sono, entrambi, inammissibili.
-Occorre premettere che le pronunce del Consiglio di Stato sono escluse dal ricorso per cassazione per violazione di legge, contro di esse essendo deducibili, secondo l’assetto definito dalla Costituzione (art. 111 Cost.), i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
La nomofilachia esercitata dalla Corte di cassazione quale giudice del vizio di violazione di legge non si estende al Consiglio di Stato (Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2023, n. 28550).
I motivi inerenti alla giurisdizione -in relazione ai quali soltanto è ammesso il sindacato RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato -vanno identificati con le ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione (che si verifica quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale) o di difetto relativo di giurisdizione (riscontrabile quando detto giudice abbia violato i limiti esterni RAGIONE_SOCIALEa propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici) ( Cass., Sez. Un., 4 febbraio 2021, n. 2605).
I motivi inerenti alla giurisdizione concernono il limite esterno RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione, vale a dire la spettanza del potere decisionale.
Nei confronti RAGIONE_SOCIALEe decisioni del Consiglio di Stato, l’esame da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione non si estende al controllo del cattivo esercizio RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione: non coinvolgendo il limite RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione, il sindacato non può cadere sugli errores in iudicando o in procedendo (Cass., Sez. Un., 30 giugno 2023, n. 18539).
È esclusa dal sindacato sulla giurisdizione la verifica sul rispetto da parte del giudice amministrativo dei limiti interni, RAGIONE_SOCIALEe norme, cioè, che danno contenuto alla giurisdizione attraverso modalità e forme con le quali il potere giurisdizionale deve essere esercitato.
Corollario di questa impostazione è, appunto, l’insindacabilità in cassazione degli errores in iudicando o in procedendo , legati alla violazione RAGIONE_SOCIALEe norme sostanziali e processuali da parte del giudice amministrativo.
E’ naturale che qualsiasi erronea interpretazione o applicazione di norme ovvero qualsiasi vizio di attività processuale in cui il giudice possa incorrere nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa funzione giurisdizionale, ove incida sull’esito RAGIONE_SOCIALEa decisione, può essere lett o in chiave di lesione RAGIONE_SOCIALEa pienezza RAGIONE_SOCIALEa tutela giurisdizionale cui ciascuna parte legittimamente aspira, perché la tutela si realizza compiutamente se il giudice interpreta ed applica in modo corretto le norme destinate a regolare il caso sottoposto al suo esame e se esamina e valuta tutti i punti essenziali RAGIONE_SOCIALEa controversia.
Non per questo, però, ogni errore di giudizio o di attività processuale imputabile al giudice è qualificabile come eccesso di potere giurisdizionale assoggettabile al sindacato RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, quale risulta delineato dall’art. 111, ottavo comma, Cost. e dagli artt. 362 cod. proc. civ. e 110 cod. proc. amm. Ne risulterebbe altrimenti del tutto obliterata la distinzione tra limiti interni ed esterni RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione e il sindacato di questa Corte sulle sentenze del giudice amministrativo verrebbe di fatto ad avere una latitudine non dissimile da quella che si esercita sui provvedimenti del giudice ordinario: ciò che la norma costituzionale e le disposizioni processuali dianzi richiamate non sembrano invece consentire (Cass., Sez. Un., 14 settembre 2020, n. 19085; Cass., Sez. Un., 13 gennaio 2023, n. 963).
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 6 del 2018, ha sottolineato che la tesi del concetto di giurisdizione in senso dinamico, nella misura in cui riconduce ipotesi di errores in iudicando o in procedendo ai motivi inerenti alla giurisdizione, comporta una più o meno completa assimilazione dei due tipi di ricorso, ai sensi del settimo e RAGIONE_SOCIALE‘ottavo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost., e si pone in contrasto con tale disposizione costituzionale e con l’assetto plural istico RAGIONE_SOCIALEe giurisdizioni stabilito dalla Carta fondamentale che, appunto per questo, ha sottratto le sentenze del Consiglio di Stato al controllo nomofilattico RAGIONE_SOCIALEa Corte di
cassazione, stabilendo una riserva di nomofilachia in favore RAGIONE_SOCIALE‘organo di vertice RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione speciale.
-Il ricorso, in entrambi i suoi motivi, deduce violazioni in tema di ‘termine concesso all’appellato per il deposito di memoria con riproposizione dei motivi non scrutinati dal giudice di primo grado ‘ e ‘ per la fissazione RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio sulla richiesta di misura cautelare ‘ .
-La questione posta dal ricorrente è se una sentenza del Consiglio di Stato, emessa in sede cautelare prima del termine previsto dalla legge per la costituzione RAGIONE_SOCIALE‘appellato, integri gli estremi RAGIONE_SOCIALEa manifesta denegata giustizia e come tale costituisca diniego di giurisdizione.
-Può prescindersi, in questa sede, dai rilievi RAGIONE_SOCIALEe parti controricorrenti attinenti al fondo RAGIONE_SOCIALEa complessiva doglianza, ossia dall’osservazione sulla non configurabilità RAGIONE_SOCIALEa lamentata violazione processuale, prospettata tanto dalla difesa RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni (secondo cui sarebbe stato rispettato il termine previsto per la fissazione RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, tenuto conto che l’atto di appello è stato avviato alla notifica in data 16 settembre 2022, l’avviso è stato consegnato all’indirizzo del destinatario per temporanea assenza il 21 settembre 2022 e l’udienza fissata il 13 ottobre 2022), tanto dalla difesa RAGIONE_SOCIALEa controinteressata RAGIONE_SOCIALE (che fa leva sulla circostanza che la camera di consiglio cautelare è stata celebrata oltre il termine di dieci giorni decorrenti dal 28 settembre 2022).
-E’ assorbente la considerazione che la società ricorrente deduce errores in procedendo che, inerendo ai limiti interni RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione amministrativa, sono incensurabili dalle Sezioni Unite, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 111, ottavo comma, Cost.
-La società ricorrente, pervero, ritiene che non si verterebbe nell’ipotesi di violazione di norme processuali, ma in uno sconfinamento RAGIONE_SOCIALEa potestà giurisdizionale. Le censure rientrerebbero in una dinamica evolutiva del concetto di giurisdizione, al fine di garantire il canone RAGIONE_SOCIALE‘effettività RAGIONE_SOCIALEa tutela giurisdizionale e il rilievo cos tituzionale del
principio del giusto processo. Non si tratterebbe di interpretazione di norme, ma di omessa applicazione RAGIONE_SOCIALEe regole processuali che hanno impedito la possibilità alla parte deducente di difendersi e, quindi, di un evidente caso di denegata giustizia. Saremmo di fronte, nella prospettazione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, alla violazione di norme attinenti all’esercizio RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione, dato che la sentenza risulta essere stata emessa prima del termine riconosciuto all’appellato per richiedere uno ius dicere sulla domanda non scrutinata dal giudice di primo grado.
11. -La tesi RAGIONE_SOCIALEa ricorrente non appare al Collegio condivisibile.
L’articolata doglianza prospetta, sostanzialmente, una violazione di legge commessa dal Consiglio di Stato, relativa alla deliberazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza in camera di consiglio prima RAGIONE_SOCIALEa scadenza del termine per la costituzione RAGIONE_SOCIALE‘appellato.
I motivi restano estranei al controllo ed al superamento dei limiti esterni RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione.
La tesi, sostenuta dalla difesa RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione dinamicamente intesa è suscettibile di generare uno slittamento, costituzionalmente problematico, del sindacato sull’eccesso di potere giurisdizionale verso forme di controllo sulla violazione di legge, per loro natura sottratte al giudizio RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione.
Nell’errore interpretativo ed applicativo denunciato dalla ricorrente è ravvisabile una censura per violazione di legge, non conoscibile dalle Sezioni Unite per motivi inerenti alla giurisdizione, quale che sia la gravità RAGIONE_SOCIALE ‘ errore che si ipotizza essere stato commesso dal giudice.
La tesi sostenuta dalla ricorrente aprirebbe il varco alla possibilità di legittimare il ricorso per cassazione in relazione alla violazione di qualunque norma giuridica rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa risoluzione RAGIONE_SOCIALEa controversia, senza distinzione tra i profili relativi all’ an RAGIONE_SOCIALEa tutela e quelli relativi, invece, al quomodo , schiudendo in questo modo l’ingresso a un moRAGIONE_SOCIALEo non sintonico col rapporto tra regola e eccezione voluto dall’art. 111, settimo e ottavo comma, Cost.
L’ effettività RAGIONE_SOCIALEa tutela e il giusto processo vanno senz’altro garantiti, ma a cura degli organi giurisdizionali a ciò deputati dalla Costituzione e non in sede di controllo sulla giurisdizione.
-Il ricorso è dichiarato inammissibile.
-Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
-Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, ricorrono i presupposti processuali per dare atto -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 –RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEe ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
15. -La decisione da parte del Collegio è conforme alla proposta di definizione accelerata formulata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis cod. proc. civ.
La conformità è integrale: riguarda non solo l’esito del ricorso, inteso come dispositivo o formula terminativa RAGIONE_SOCIALEa deliberazione, ma anche le ragioni che tale esito sostengono.
Anche nella proposta di definizione accelerata RAGIONE_SOCIALEa Prima Presidente, infatti, l’inammissibilità del ricorso è prefigurata sul rilievo che tutti e due i motivi di ricorso si risolvono nella prospettazione di errori in procedendo incensurabili ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 111, ottavo comma, Cost., in quanto inerenti ai limiti interni RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione amministrativa.
16. -Avendo la Corte definito il giudizio in conformità alla proposta ex art. 380bis cod. proc. civ., trova applicazione la previsione di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., come testualmente previsto dal citato art. 380bis , ultimo comma (“Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 380bis .1 e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica l’articolo 96, terzo e quarto comma”).
L’art. 96, terzo comma, a sua volta, così dispone: “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore RAGIONE_SOCIALEa controparte, di una somma equitativamente determinata”. Il quarto comma aggiunge: “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000″.
Trattasi di una novità normativa (introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022) che contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore delegato, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore RAGIONE_SOCIALEa controparte (art. 96, terzo comma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000 (art. 96, quarto comma, ove, appunto, il legislatore usa la locuzione “altresì”).
In tal modo, risulta codificata un’ipotesi di abuso del processo, peraltro già immanente nel sistema processuale (da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale). Non attenersi ad una valutazione del Presidente che poi trovi conferma nella decisione finale lascia certamente presumere una responsabilità aggravata.
Quanto alla disciplina intertemporale sull’applicazione ai giudizi di cassazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, per effetto del rinvio operato dall’art. 380bis , rileva la Corte che la predetta normativa è immediatamente applicabile a seguito RAGIONE_SOCIALE‘adozione di una decisione conforme alla proposta, sebbene per giudizi già pendenti alla data del 28 febbraio 2023 (Cass., Sez. Un., 27 settembre 2023, n. 27433).
Ed infatti la norma di cui all’art. 380bis cod. proc. civ. è destinata a trovare applicazione anche nei giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 e per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio (come, appunto, quello in esame).
Una diversa interpretazione (volta ad applicare la normativa di cui si discute ai giudizi iniziati in data successiva al 28 febbraio 2023) finirebbe, a ben vedere, per depotenziare fortemente la funzione stessa RAGIONE_SOCIALEa norma e contrastare con la sua ratio , che mira ad apprestare uno strumento di agevolazione RAGIONE_SOCIALEa definizione RAGIONE_SOCIALEe pendenze in sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione, e quindi idonee a concretare ipotesi di abuso del diritto di difesa.
Sottrarre proprio la condanna al pagamento di una somma in favore RAGIONE_SOCIALEa controparte e di una ulteriore somma in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende al corredo di incentivi e di fattori di dissuasione contenuti nella norma in esame (che sono finalizzati a rimarcare limitatezza RAGIONE_SOCIALEa risorsa giustizia, essendo giustificato che colui che abbia contribuito a dissiparla, nonostante una prima delibazione negativa, sostenga un costo aggiuntivo) verrebbe a limitare fortemente la portata applicativa RAGIONE_SOCIALEa norma, che dovrebbe attendere verosimilmente diversi anni per vedere riconosciuta la sua piena efficacia, in palese contrasto con il chiaro intento del legislatore di offrire nell’immediato uno strumento di agevole e rapida definizione dei ricorsi che si palesino inammissibili, improcedibili ovvero manifestamente infondati, e consentendo alla Corte di cassazione di concentrarsi su quelli che invece si presentino meritevoli di un intervento nomofilattico o che, all’inverso, meritino accoglimento, o comunque un attento e approfondito esame.
Se pure va esclusa una interpretazione RAGIONE_SOCIALEa norma che conduca ad automatismi non compatibili con una lettura costituzionalmente
compatibile del nuovo istituto, dovendo l’applicazione, in concreto, RAGIONE_SOCIALEe predette sanzioni rimanere affidata alla valutazione RAGIONE_SOCIALEe caratteristiche del caso di specie, nondimeno, nell’ipotesi in esame, non si rinvengono ragioni per discostarsi dalla suddetta previsione legale.
Sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione RAGIONE_SOCIALEa norma, la parte ricorrente va condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 4.000 (valutata equitativamente) in favore RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni controricorrenti, di euro 3.000 in favore RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE e di una ulteriore somma di euro 2.500 in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa Prefettura controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, ed in favore RAGIONE_SOCIALEa società controricorrente, che liquida in euro 3.000 per compensi, oltre a euro 200 per esborsi, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 4.000 in favore RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 3.000 in favore RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE e di una ulteriore somma di euro 2.500 in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Dichiara che ricorrono i presupposti processuali per dare atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE a ricorrente , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 21 novembre 2023.