Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29183 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 29183 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/11/2024
legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d’ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione »;
quest’ultima norma è chiara nel prevedere che la PRAGIONE_SOCIALE. è tenuta a far cessare il rapporto una volta raggiunto il limite ordinamentale per essa stabilito e che solo l’impossibilità, per effetto della mancata prosecuzione, di conseguire il diritto a pensione consente il superamento di quello stesso limite;
la precisazione contenuta espressamente nella norma, per cui quello che rileva è il diritto a pensione conseguito « a qualsiasi
titolo », porta a concludere che la preesistenza di una pensione sia essa stessa ragione ostativa alla prosecuzione del rapporto oltre il limite ordinamentale;
d’altra parte, è evidente che la previsione dell’art. 2, co. 5, cit., sia essa norma di reale portata interpretativa o sia essa norma in realtà innovativa, risponde ad una ben precisa politica che coniuga il risparmio della spesa pensionistica (rispetto al trattamento ulteriore usufruibile con la prosecuzione dell’attività di lavoro oltre il limite ordinamentale ed al fine di accedere alla pensione di vecchiaia) e di governo degli effetti dell’età in senso qui di ‘svecchiamento’ -sull’impiego pubblico (in modo da limitare il permanere in servizio, se non per quanto strettamente necessario, del personale di età più avanzata ed in coerenza con quanto desumibile dalla legislazione in tema di limiti al trattenimento in servizio su richiesta dal lavoratore – art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, come nel tempo modificato e, poi, art. 1 del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 – e di risoluzione del rapporto per il raggiungimento della massima anzianità contributiva -art. 72, co. 11, d.l. n. 72 del 2008, conv. con mod. in legge n. 133 del 2008, anch’esso nelle sue varie versioni evolutesi nel tempo);
non a caso, Corte Costituzionale 10 giugno 2016, n. 133 ha efficacemente sintetizzato come « l’eliminazione del trattenimento in servizio ha portato a compimento un percorso già avviato, per agevolare, nel tempo, il ricambio generazionale e consentire un risparmio di spesa … in attuazione dei principi di buon andamento e efficienza dell’amministrazione, …. in linea con l’evoluzione normativa e con la giurisprudenza della Corte di giustizia (ex plurimis, sentenza 7 giugno 2005, in causa C-17/03, RAGIONE_SOCIALE e altri contro RAGIONE_SOCIALE uitvoering en toezicht energiea) »;
una lettura complessiva dei dati testuali e sistematici non rende dunque possibili interpretazioni diverse di quell’inciso sul rilievo da
attribuire al conseguimento « a qualsiasi titolo » del diritto a pensione;
è altresì corretto il rilievo per cui la previsione normativa non collide con il dettato costituzionale ed in particolare con l’art. 38 Cost.;
Corte Costituzionale 6 marzo 2013, n. 33, nel prendere atto che il conseguimento del minimo pensionistico è strettamente connesso a quello dei limiti di età, ha precisato che « la previsione di questi ultimi è rimessa «al legislatore nella sua più ampia discrezionalità» (sentenza n. 195 del 2000 ) e quest’ultima può incontrare vincoli sotto il profilo costituzionale -solo in relazione all’obiettivo di conseguire il minimo della pensione, attraverso lo strumento della deroga ai limiti di età ordinari previsti per ciascuna categoria di dipendente pubblico » ed ha aggiunto che « mentre il conseguimento della pensione al minimo è un bene costituzionalmente protetto, altrettanto non può dirsi per il raggiungimento di trattamenti pensionistici e benefici ulteriori (ex plurimis, sentenza n. 227 del 1997) »;
se ne desume, dunque, che la preesistenza di un trattamento pensionistico, legittimamente è posta dal legislatore come ostacolo alla prosecuzione del rapporto oltre i limiti di età ordinamentali; 5.
la Corte d’Appello ha quindi erroneamente applicato la disciplina che regola la fattispecie, nel ritenere che la RAGIONE_SOCIALE avesse diritto a proseguire nel rapporto di lavoro oltre il limite c.d. ordinamentale;
la pronuncia va dunque cassata, con assorbimento del secondo motivo, in quanto la questione riguardante il riscatto universitario, da esso coinvolta, assumeva rilievo in questa causa in quanto attraverso la sommatoria di esso con l’ulteriore periodo lavorativo fino ai massimi di età, la ricorrente avrebbe potuto raggiungere i vent’anni di contribuzione;
in assenza del diritto a proseguire oltre i limiti c.d. ordinamentali, il Comune resta del tutto estraneo al tema del riscatto -che riguarda solo i rapporti tra la RAGIONE_SOCIALE e l’ente di previdenza sicché quel profilo risulta non più rilevante;
6.
non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, si può anche procedere alla decisione della causa, con rigetto delle domande accolte erroneamente dalla Corte d’Appello;
6.
la novità giuridica della questione giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo .
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta le originarie domande, con compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 10.9.2024.