Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1161 Anno 2026
Civile Sent. Sez. L Num. 1161 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/01/2026
SENTENZA
sul ricorso 27353-2024 proposto da:
NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1560/2024 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 13/11/2024 R.G.N. 503/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
Oggetto
Autoferrotranvieri Esonero per scarso rendimento
R.G.N. 27353/2024
COGNOME.
Rep.
Ud. 03/12/2025
PU
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEtore AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Bari, con la sentenza impugnata, nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto l’impugnativa del licenziamento per giustificato motivo soggettivo intimato con provvedimento del 10 dicembre 2018 ad NOME Antonia dall’RAGIONE_SOCIALE
La Corte territoriale, in estrema sintesi e per quanto possa rilevare in sede di legittimità, ha premesso che ‘il motivo posto a fondamento dell’atto di recesso aziendale è costituito dallo , imputabile a fatto e colpa della lavoratrice, in quanto cagionato da ‘; ha ritenuto accertata la riconducibilità della fattispecie contestata nell’art. 27, lett. d) dell’Allegato A, R.D. n. 148 del 1931, ‘avendo la contestazione disciplinare addebitato alla lavoratrice lo scarso rendimento, nell’adempimento delle proprie funzioni, dovute all’assenza dal servizio, per fittizietà e simulazione della malattia, quindi una condotta caratterizzata da colpa’; scrutinate le risultanze istruttorie, la Corte ha ritenuto sia ‘dimostrata, mediante presunzioni, la non veridicità di svariate malattie, ossia tutte quelle brevi ed abbinate a riposi o ferie’, sia che ‘il rendimento della NOME nell’esecuzione delle prestazioni lavorative si attestava su degli standard inferiori rispetto a quelli degli altri colleghi assegnati allo svolgimento delle
stesse mansioni’; ha quindi considerato che nella specie ricorresse l’ipotesi dello scarso rendimento previsto nell’art. 27 lett. d) All. A R.D. n. 148/31 ‘causato dal microassenteismo per malattia che, per le particolar modalità con cui si è sviluppato nel tempo, sia singolarmente che unitariamente considerate, risulta essere simulata, con grave violazione degli obblighi minimali di diligenza, correttezza e collaborazione incombenti sulla reclamata, nella qualità di lavoratrice subordinata’.
Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la soccombente con tre motivi; ha resistito la società con controricorso.
L’Ufficio della RAGIONE_SOCIALE ha comunicato memoria con cui ha illustrato le conclusioni di rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso possono essere esposti secondo la sintesi offerta da parte ricorrente come di seguito.
1.1. Il primo denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonché dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 111 della Carta Costituzionale, in relazione all’art. 360, 1° comma, punto 3 c.p.c. Nella sentenza che si impugna viene in assoluta evidenza la violazione dell’art. 2697 del codice civile il che non ha consentito, alla Corte barese, di rendere la sua pronuncia in linea con il disposto dell’art. 113 del c.p.c. Alla Corte territoriale, infatti, non è stata fornita, da parte della odierna resistente, la società RAGIONE_SOCIALE di Bari, la prova della simulazione della malattia e dello scarso rendimento da essa società contestate alla ricorrente e poste
a fondamento del licenziamento della stessa ricorrente. Su un fatto così fondamentale l’assenza di prova costituisce un vulnus non affatto ‘trascurabile’, posto che in assenza di prova le deduzioni della resistente andavano prontamente rigettate, come era accaduto in primo grado, nella doppia fase del procedimento (Rito Fornero)’.
1.2. Il secondo motivo denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 132, 2° comma punto 4 c.p.c. e art. 118 disp. att c.p.c., nonché art. 111 della Carta Costituzionale 6° comma, il tutto in relazione all’art. 360, punto 4 c.p.c. La sentenza che si impugna individua, per così dire, alcuni aspetti della vicenda che ci intrattiene, ritenendoli fondati. Si tratta della (asserita) simulazione di malattia, da parte della lavoratrice e del suo conseguenziale scarso rendimento che avrebbero giustificato -a detta dell’RAGIONE_SOCIALE – il suo licenziamento. La Corte barese ritiene che avendo – la lavoratrice superato per malattie ‘simulate’ il limite di 27 giornate annuali, potesse legittimamente essere licenziata. Limite (27 giornate) pensato e adottato, motu proprio , dalla società resistente e condiviso dal Giudice. Le vicende così appena illustrate, non sono sorrette da alcuna motivazione ma proprio da nessuna. Con alcune e più volte ripetute considerazioni, che vedremo, la Corte tenta ad adiuvandum – di giustificare la sua pronuncia finale con la quale – appunto – ritiene legittimo, sui soli presupposti anzidetti, il licenziame nto dell’COGNOME. Ma si tratta di considerazioni frammentarie, dalla lettura delle quali non si riesce a scorgere quella necessaria logica che deve sorreggere un provvedimento giudiziario. Si tratta -in maniera evidente -di considerazioni manifestamente illogiche ed inidonee a far comprendere il ragionamento del
Giudice, così che non è possibile effettuare alcun controllo sull’esattezza del ragionamento stesso.’
1.3. Il terzo motivo deduce: ‘Sub A) Violazione e falsa applicazione dell’art. 27, 1° comma lettera C e D del Regolamento all. A al R.D. 148/1931 nonché dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 12 delle Preleggi al Codice Civile, in relazione all’art. 360, 1° comma punto 3 c.p.c. Sub B) Violazione e falsa applicazione dell’art. 132, 2° comma punto 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., nonché art. 111 della Carta Costituzionale 6° comma, in relazione all’art. 360, punto 4 c.p.c. La Corte barese non fa corretta applicazione delle norme – peraltro tra di esse confliggenti – di cui alle lettere C e D del Regolamento all. A al R.D. 148/1931, norme richiamate entrambe nella nota di licenziamento pur prevedendo, esse norme, ipotesi del tutto diverse e, una delle due, addirittura non il licenziamento ma la conservazione del posto di lavoro. Sul punto, quanto alla violazione delle norme processuali (sub B) riportate, la Corte non rende alcuna motivazione che consenta di conoscere perché in presenza di due norme tra di loro contrastanti, abbia prediletto la norma che consente il licenziamento piuttosto che quella conservativa anche perché (le ragioni sono ampiamente descritte nel 2° motivo di ricorso) manca ogni prova in ordine ai fatti contestati ed alla loro ‘.
Il ricorso -i cui motivi possono essere trattati congiuntamente per reciproca connessione – non può trovare accoglimento in quanto formula censure in larga parte inammissibili o, comunque, infondate.
2.1. La Corte territoriale si mostra pienamente consapevole
della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’esonero definitivo dal servizio per scarso rendimento previsto dall’articolo 27 lett. d) dell’allegato A al R.D. n. 148/1931 si connota per un duplice profilo, oggettivo -in presenza di un rendimento della prestazione inferiore alla media esigibile – e soggettivo – per la imputabilità a colpa dell’agente, di modo che, a partire dall’arresto rappresentato da Cass. n. 14758/2013, la nozione di “scarso rendimento” è stata legata ad un inadempimento del lavoratore che abbia carattere notevole e sia a lui imputabile (in conformità: Cass. n. 3855/2017; Cass. n. 10963/2018; più in generale, sulla rilevanza dello ‘scarso rendimento’ ai fini della risoluzione di un rapporto di lavoro v. Cass. n. 10640/2024).
Questa Corte ha pure chiarito che l’ipotesi dello scarso rendimento è diversa e separata da quella concernente la malattia (lett. b, stesso art. 27) che determini inabilità al servizio, con la conseguenza che, in sede di valutazione del comportamento del lavoratore riconducibile allo ‘scarso rendimento’ non può tenersi conto delle diminuzioni di rendimento determinate da assenze per malattia, non caratterizzate da colpa del lavoratore (v. Cass. n. 16472/2015, con la giurisprudenza ivi citata).
Tuttavia, nella specie, la Corte territoriale ha accertato in fatto che le assenze erano frutto di malattie ‘simulate’, come tali riconducibili a colpa della dipendente, tanto che è proprio questo aspetto che viene contestato dalla ricorrente.
Ma, chiaramente, valutare se, nella concretezza della vicenda storica, le malattie che hanno determinate le assenze fossero o meno simulate involge accertamenti di merito che non possono essere messi in discussione innanzi ai giudici di legittimità.
2.2. In particolare, il primo motivo è inammissibile in quanto denuncia impropriamente la violazione dell’art. 2697 c.c.
Tale violazione è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107/2013; Cass. n. 13395/2018; Cass. n. 26769/2018; in conformità, più di recente, Cass. n. 26739/2024), mentre nella specie parte ricorrente critica l’apprezzamento operato dai giudici del merito circa la raggiunta la prova della simulazione, opponendo una diversa valutazione.
2.3. Il secondo e il terzo motivo sono infondati là dove deducono vizi radicali della motivazione.
Come noto le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza solo nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014).
Si è ulteriormente precisato che di ‘motivazione apparente’ o di ‘motivazione perplessa e incomprensibile’ può parlarsi laddove essa non renda ‘percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’ iter logico seguito per la formazione del
convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice’ (Cass., Sez. Un., n. 22232/2016).
Il che non ricorre nella specie in quanto è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per respingere l’impugnativa del licenziamento e non è sufficiente a determinare il vizio radicale della nullità della sentenza né una eventuale insufficienza della motivazione, né, tanto meno, la circostanza che la medesima non soddisfi le aspettative di chi è rimasto soccombente.
Il terzo motivo è, altresì, inammissibile ove lamenta formalmente una violazione o falsa applicazione di norme di diritto ma, nella sostanza, critica l’interpretazione degli atti della procedura disciplinare dai quali i giudici d’appello hanno ricavato il convincimento che alla dipendente era stata contestata, come fattispecie autonoma di risoluzione del rapporto di lavoro, anche in via alternativa, quella disciplinata dalla lettera d) dell’art. 27 più volte citato.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato nel suo complesso, con spese, liquidate come da dispositivo, che seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. Un. n. 4315/2020).
La Corte rigetta il ricorso e condanna la soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 -quater , d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il AVV_NOTAIO estAVV_NOTAIO NOME COGNOME