Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33078 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 33078 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 25944-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 60/2022 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 06/05/2022 R.G.N. 18/2021;
Oggetto
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
R.G.N. 25944/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 07/11/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2024 dal Consigliere Dott. NOMECOGNOME
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Trieste, con la sentenza impugnata, ha confermato l’illegittimità del licenziamento intimato il 27 dicembre 2018 a NOME COGNOME da RAGIONE_SOCIALE riconoscendo la tutela prevista dagli artt. 2 e 3 d. lgs n. 23 del 2015 per insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto alla base del licenziamento ma riducendo l’indennità risarcitoria dalle sei mensilità attribuite in prime cure a quattro mensilità, fermo il valore di euro 1.825,95 per ciascuna di esse;
la Corte territoriale, in estrema sintesi, ha rilevato come la motivazione del recesso, ‘assolutamente generica ed indefinita’, facesse riferimento ‘ad un evento futuro e, come tale, incerto, quale la riduzione del fatturato nel 2019’; ha osservato che ‘l’atto di licenziamento deve fare riferimento ad una situazione in essere al momento dell’atto medesimo’ e che ‘i documenti dimessi dall’appellante hanno solo contenuto di proiezione e sono parziali ed incompleti ma non fotografano la reale situazione dell’impresa interessata’;
per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la soccombente società, con due motivi; ha resistito l’intimato con controricorso;
entrambe le parti hanno comunicato memorie;
all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
i motivi di ricorso possono essere esposti secondo la sintesi offerta dalla stessa parte ricorrente:
1.1. il primo motivo denuncia: ‘violazione artt. 2 e 3 L. 604/66 in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c. approccio formalistico alla motivazione del licenziamento -valutazione sulla scelta di gestione aziendale; la Corte di Appello sostenendo la mancanza di motivazione del licenziamento e l’inattualità dei motivi è sostanzialmente entrata nel merito della scelta di gestione dell’azienda sostenendo che il licenziamento non poteva esser determinato da una ipotesi di perdita del fatturato, effettivamente verificatasi, quando tale situazione era la logica conseguenza di un evento già attuale all’atto del licenziamento, consistente nella perdita di clienti che avevano garantito parte importate del fatturato, senza peraltro prendere in considerazione la documentazione prodotta che comprovava l’effettiva contrazione e chiusura in perdita nell’anno successivo’;
1.2. il secondo motivo denuncia: ‘violazione artt. 112 e 132 n. 4) c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c. omessa pronuncia su motivo d’appello relativo all’omesso esame della documentazione comprovante la situazione di consistente perdita di clientela e di fatturato’;
il Collegio reputa che il ricorso non possa trovare accoglimento;
2.1. avuto riguardo al primo motivo, la sentenza impugnata applica dichiaratamente il principio secondo cui il giustificato motivo oggettivo, di cui all’art. 3 della legge n. 604 del 1966, deve essere valutato sulla base degli elementi di fatto esistenti al momento della comunicazione del recesso, la cui motivazione deve trovare fondamento in circostanze realmente esistenti e non future ed eventuali (Cass. n. 5301 del 2000) e ‘la
valutazione della situazione esistente al momento del recesso corrisponde ad un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito’ (in termini: Cass. n. 12261 del 2003);
2.2. il secondo motivo è inammissibile;
l’eventuale omesso esame di documentazione non può mai tradursi in una omessa pronuncia, che può riguardare solo domande o eccezioni di merito, mentre la Corte territoriale ha esplicitamente dichiarato, rispetto allo specifico motivo di gravame sul punto avverso la pronuncia di primo grado (pag. 4 sentenza impugnata), di aver preso in considerazione ‘i documenti dimessi dall’appellante’ (pag. 6), mentre ogni valutazione in ordine al valore probatorio degli stessi appartiene al giudizio di merito ed esorbita dal sindacato di legittimità;
pertanto, il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,
da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 7 novembre