Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4021 Anno 2026
Civile Sent. Sez. L Num. 4021 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 23/02/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 6397/2025 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘AVV_NOTAIO -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall ‘ Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato -controricorrenti- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Brescia n. 303/2024 depositata il 09/01/2025.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi l’AVV_NOTAIO su delega verbale RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO per il ricorrente.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, dipendente ATA, prestava servizio presso la sede distaccata ‘Don Milani’ di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di San RAGIONE_SOCIALE, dove ricopriva anche la carica di RSU. Lamentava che, a partire dal 2021, la dirigente scolastica avrebbe assunto nei suoi confronti un atteggiamento persecutorio e antisindacale , anche con l’applicazione di sanzioni disciplinari conservative. In esito a tale condotta ed a seguito di due contestazioni, in data 17 gennaio 2023 aveva subito il licenziamento senza preavviso per il rifiuto reiterato di ottemperare a ll’ ordine di trasferimento presso la sede centrale di San RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e per l’esercizio di un secondo lavoro part-time senza autorizzazione.
Il lavoratore impugnava il licenziamento per l’illegittimo trasferimento , disposto in assenza del nulla osta sindacale, e comunque per assenza di ragioni comprovate, oltre che per insussistenza degli ulteriori addebiti e sproporzione RAGIONE_SOCIALEa sanzione espulsiva adottata.
La C orte d’appello di Brescia, come già il Tribunale RAGIONE_SOCIALEa medesima città, h a rigettato l’impugnazione, ritenendo legittimo lo spostamento dalla sede di RAGIONE_SOCIALE a quella di San RAGIONE_SOCIALE, in quanto non qualificabile come ‘ trasferimento ‘ ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 22 RAGIONE_SOCIALEo Statuto dei Lavoratori, poiché entrambe le sedi facevano parte RAGIONE_SOCIALEo stesso istituto comprensivo, privo di distinte unità produttive; pertanto, l ‘assenza del nulla osta sindacale non rendeva illegittimo lo spostamento, trattandosi di riorganizzazione interna nell’ambito di un’unica struttura.
I n ogni caso, ad avviso dei giudici d’appello, i l rifiuto reiterato di ottemperare a detti ordini di servizio, giustificati da esigenze organizzative e supportati da documentazione interna, tra cui i piani RAGIONE_SOCIALEe attività e le relazioni RAGIONE_SOCIALEa dirigente scolastica, era contrario a buona fede, considerate le circostanze del caso.
Tale condotta di insubordinazione, unita allo svolgimento di attività lavorativa non autorizzata, giustificava il licenziamento per giusta causa.
La sanzione è stata ritenuta proporzionata, anche alla luce dei precedenti disciplinari.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME articolando sette motivi, illustrati da memoria, cui hanno opposto difese il RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con un unico controricorso a mezzo del patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato .
Il rappresentante del Pubblico RAGIONE_SOCIALE ha depositato conclusioni scritte, confermate oralmente nella pubblica udienza, chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 20 , comma 4, del CCNQ del 4 dicembre 2017 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative, permessi e sulle altre prerogative sindacali, nonché RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 18, comma 4, del CCNQ del 7 agosto 1998, nonché la violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 22 legge n. 300 del 1970, RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 596 del d.lgs. n. 297 del 1994 e RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 42 del d.lgs. n. 165 del 2001, oltre che la violazione de ll’ art. 2103 c.c. Si censura la decisione impugnata per aver ritenuto che il trasferimento di un dipendente ATA rappresentante RSU dalla sede secondaria di un istituto comprensivo scolastico a quella principale, poste in Comuni diversi, non debba essere preceduto dal nulla osta RAGIONE_SOCIALEa organizzazione sindacale.
1.1. Ragioni di economia decisoria inducono ad esaminare con priorità le ulteriori censure.
Con il secondo motivo, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si prospetta la violazione degli artt. 2103 e 2697 c.c. nonché RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 115 c.p.c. La decisione impugnata sarebbe illegittima in quanto ha considerato
come ‘comprovate’ ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 2103, comma ottavo, c.c. ragioni che il RAGIONE_SOCIALE si è limitato semplicemente a dedurre. In tal modo la decisione che ha confermato il licenziamento senza preavviso si sarebbe basata su prove mai entrate a far parte del processo e dunque inesistenti, oltretutto in presenza di elementi probatori di segno contrario.
Con il terzo motivo, ancora ex art. 360 n. 3 c.p.c., si denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 53 del CCNL relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009, nonché RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 6 RAGIONE_SOCIALEo stesso CCNL, sul rilievo che i giudici d’appello avrebbero errato nel non reputa re illegittimi gli ordini di servizio di trasferimento, peraltro non basati su ragioni comprovate, in quanto contrastanti con il piano RAGIONE_SOCIALEe attività scolastiche in vigore per il personale ATA concordato con i sindacati.
3.1. Il secondo ed il terzo motivo, nei termini formulati, sono inammissibili perché, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, nella sostanza sollecitano un diverso apprezzamento RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali quanto alla sussistenza RAGIONE_SOCIALEe ragioni organizzative poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa disposta assegnazione alla sede principale , in contrasto con l’accertamento svolto dal giudice di merito (in tal senso, fra molte, Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34476).
Con il quarto motivo , sempre proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., si denuncia la violazione degli artt. 2103, 1175, 1375 e 1460 c.c., in quanto i giudici d’appello avrebbero errato a non considerare che il rifiuto del dipendente di ottemperare agli ordini di servizio di trasferimento era legittimo, in applicazione del principio inadimplenti non est adimplendum .
4.1. Anche tale censura non può trovare accoglimento dal momento che, dietro la censura RAGIONE_SOCIALEa violazione si legge, si sollecita in realtà un diverso apprezzamento RAGIONE_SOCIALEe risultanze probatorie in ordine al rifiuto opposto dal dipendente, ritenuto da i giudici d’appello non conforme a buona fede in base ad accertamento in fatto e secondo un giudizio di bilanciamento coerente
con l’ orientamento di questa Corte in materia (da ultimo, Cass. Sez. L, 26/07/2025, n. 21350 e precedenti ivi richiamati).
In questo senso, a ben vedere, la sentenza impugnata si fonda su una duplice ratio decidendi perché, dopo avere ritenuto legittimi gli ordini di servizio relativi al trasferimento di sede, ha comunque ritenuto che il rifiuto opposto dal lavoratore non fosse conforme a buona fede, escludendo, dunque, che la condotta del dipendente in contestazione potesse risultare giustificata.
Questa ulteriore motivazione a sostegno RAGIONE_SOCIALEa complessiva legittimità del licenziamento esime, dunque, dalla disamina del primo mezzo, il cui eventuale accoglimento non potrebbe comunque condurre alla cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
Con il quinto motivo, ex art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., si denuncia la violazione degli artt. 2106 e 2119 c.c. e RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13 del CCNL del Comparto scuola del 2018. La Corte d ‘a ppello avrebbe errato a ritenere legittimo il licenziamento senza preavviso per il fatto che il dipendente aveva svolto un doppio lavoro non autorizzato, limitandosi a ripetere la mera portata edittale RAGIONE_SOCIALEa norma, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta, ritenuta peraltro di minimo disvalore.
Con il sesto motivo , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13 del CCNL del Comparto scuola del 2018 e degli artt. 2106 e 2119 c.c. La Corte d ‘a ppello avrebbe ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare in presenza di infrazioni che il CCNL punisce con la sanzione conservativa, oltretutto limitandosi ad un mero richiamo formale ai criteri di gradualità elencati nello stesso CCNL senza uno vaglio specifico.
6.1. Il quinto e il sesto motivo, da trattare unitariamente perché entrambi intesi a censurare la ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALEa giusta causa, sono inammissibili, in quanto mirano a censurare il giudizio di proporzionalità complessivamente reso dai giudici d ‘ appello senza peraltro cogliere l’effettiva ratio decidendi , che incentra la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa giusta causa di
licenziamento nella violazione del dovere di esclusività protrattasi per più anni in un contesto caratterizzato da episodi reiterati di insubordinazione, risolvendosi, in buona sostanza, nella sollecitazione di un diverso apprezzamento dei fatti di causa, facendo leva su circostanze di fatto che la Corte di merito avrebbe omesso di valorizzare.
Infine, con il settimo motivo, sempre ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 115 c.p.c., in relazione all ‘ art. 2697 c.c. , all’art. 11 lett. h) del CCNL Comparto scuola 2018 ed agli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 152 del 1997. La Corte d ‘ appello avrebbe errato nel ritenere legittimo un ordine di servizio di sgombero materiali indicati di proprietà del dipendente ma in mancanza di prova circa questa titolarità, espressamente contestata dal l’interessato e considerato che l ‘ ordine violava la norma penale; inoltre, un ordine di trasferimento o comunque di prendere servizio presso altra sede, già di per sé illegittimo, non potrebbe essere rappresentato da una non meglio precisata circolare scolastica non seguita da alcuna disposizione specifica verso il lavoratore.
7.1. Anche questa censura deve essere dichiarata inammissibile perché torna a sollecitare un diverso accertamento di merito sui fatti di causa, come già indicato in relazione ai precedenti mezzi.
In definitiva il ricorso è inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/01/2026.
La Consigliera
NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME