Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 338 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 338 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 13098-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1387/2024 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/03/2024 R.G.N. 2922/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal Consigliere AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO2024
COGNOME.
Rep.
Ud. 22/10/2025
CC
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1587/2023 il Tribunale di Nola aveva rigettato l’opposizione di COGNOME NOME all’ordinanza del medesimo Tribunale che, nella fase sommaria del procedimento ex lege n. 92/2012, pure aveva rigettato la sua impugnativa del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, intimatole dalla convenuta RAGIONE_SOCIALE con nota del 17.12.2019.
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Napoli accoglieva il reclamo proposto dalla lavoratrice contro la sentenza di primo grado e, in totale riforma della stessa, dichiarava la nullità del licenziamento intimato alla COGNOME con nota del 17.12.2019 e ordinava alla RAGIONE_SOCIALE la reintegrazione della COGNOME nel posto di lavoro, con condanna a corrisponderle, a titolo di risarcimento del danno, un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto percepita, pari a € 1 .408,13, calcolata dal giorno del licenziamento sino all’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre interessi sulle suddette somme via via rivalutate, dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo, e versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, per il medesimo periodo.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, riesaminato il caso, concludeva che la coincidenza del motivo posto a base del licenziamento individuale con quello che aveva sorretto la precedente procedura di licenziamento collettivo, attivata dalla RAGIONE_SOCIALE (procedura dichiarata illegittima per violazione dei criteri di scelta dei
lavoratori) e l’insussistenza del requisito organizzativo della soppressione del posto di lavoro conducevano a ritenere che l’atto di recesso impugnato avesse l’esclusivo intento di eludere la precedente pronunzia di reintegra della lavoratrice, ottenuta d a quest’ultima in altro giudizio.
La Corte, pertanto, riteneva che alla stessa competesse la tutela di cui all’art. 18, comma 1, L. n. 300/1970, nei termini specificati nel dispositivo della propria decisione.
Avverso tale decisione RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
Resiste con controricorso l’intimata.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
La Corte si è riservata di depositare l’ordinanza nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380 -bis. 1 cpv. c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 604/1966. Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.’, per aver la sentenza impugnata ‘ritenuto di per sé insussistente il giustificato motivo oggettivo in ragione del fatto che il datore di lavoro aveva disposto alcune assunzioni a tempo determinato, per mansioni diverse da quelle che la ricorrente riferiva di aver svolto e richiedenti specifici titoli abilitanti, per esigenze sostitutive di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, prima del licenziamento oggetto di impugnazione’.
Con un secondo motivo denuncia ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 L. 604/1966, 1344 e 1345 c.c. Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.’. Lamenta la ricorrente che: ‘In presenza di un licenziamento collettivo risalente all’anno 2015 ed intimato da un diverso soggetto giuridico rispetto alla RAGIONE_SOCIALE e per motivazioni del tutto diverse, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente un motivo unico determinante ed illecito del licenziamento’. Deduce che: ‘Le norme sopra richiamate sono state violate e male applicate avendo la Corte ritenuto integrato lo schema fraudolento per quanto, tra il licenziamento collettivo e quello individuale, fossero diversi i datori di lavoro intimanti, fossero diverse le relative motivazioni, fosse del tutto assente l’elemento d ella contiguità temporale sia tra i due licenziamenti e sia tra l’annullamento giudiziale del licenziamento collettivo e l’intimazione del licenziamento individuale’.
Con un terzo motivo denuncia ‘Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. (Art. 360 C.1 n. 5 c.p.c.)’. Deduce che: ‘La Corte, infatti, ha omesso di considerare la diversità soggettiva dei soggetti intimanti il licenziamento collettivo e quello individuale e la diversità delle rispettive motivazioni, oltre al fatto che uno era intervenuto nel 2015 e l’altro nel 2020. Parimenti omesso era stato l’esame dei documenti da cui emergevano chiaramente i predetti fatti primari estintivi delle pretese della controparte’.
Con un quarto motivo denuncia ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 c. 1 e c. 4 L. 300/1970. (Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.)’. Assume che: ‘Per tutte le motivazioni sopra indicate, si ritiene che la sentenza della Corte territoriale meriti di essere integralmente cassata, con ogni conseguenza di legge.
Tuttavia, nella denegata ipotesi in cui fossero accolti solo il secondo ed il terzo motivo di ricorso, la sentenza dovrebbe essere riformata, anche nella parte relativa all’applicazione della tutela di cui all’art. 18 c. 1 L. 300/1970, che risulterebbe err ata per il caso di mera assenza del giustificato motivo oggettivo, a cui -in via subordinata -dovrebbe seguire l’applicazione del c. 4 della richiamata disposizione’.
I primi due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per connessione, sono inammissibili.
Secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, espresso più volte anche a Sezioni unite, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (così per tutte Cass., sez. un., 27.12.2019, n. 34476).
Nell’ambito del primo motivo la ricorrente censura anzitutto solo taluni passaggi motivazionali presenti tra la nona e la decima facciata dell’impugnata sentenza, passaggi che attengono al tema dell’insussistenza del giustificato motivo oggettivo.
Più estesamente di quanto considerato dalla ricorrente, la Corte, dopo aver premesso che, ai fini del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, l”oggetto del sindacato giudiziale è l’effettività dei motivi addotti’, ha considerato: ‘Dagli atti è emerso che erano assunte a tempo determinato in data 1.12.2019 COGNOME NOME con le mansioni di tecnico di laboratorio; in data 1.10.2018 COGNOME NOME con le mansioni di
tecnico di laboratorio; in data 25.06.2019 NOME con le mansioni di tecnico di laboratorio.
La società evidenziava di aver sottoscritto dei contratti a termine per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro; alle udienze del 18.01.2022 e del 21.06.2022, però, i testi ascoltati, rispettivamente COGNOME e COGNOME, dichiaravano che al momento in laboratorio vi fossero COGNOME e COGNOME, con contratto a tempo determinato.
Dunque, le lavoratrici, assunte a tempo determinato in epoca coeva al licenziamento della COGNOME, erano ancora in servizio nel 2022, pur essendo stato dedotto dal datore di lavoro che i contratti servissero a coprire personale assente e che vi fosse st ata la soppressione del posto dell’istante.
In altri termini, è, invece, emersa l’esigenza dell’azienda di dover utilizzare in modo stabile la posizione lavorativa, che non era soppressa, né erano allegate e provate sopravvenute strategie aziendali di economicità e risparmio dei costi di gestione.
Del resto, ai fini della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato per la soppressione del posto di lavoro, cui era addetto il lavoratore licenziato deve risultare, ai fini dell’effettività della soppressione, che il datore di lavoro non ha effettuato per un congruo periodo di tempo successivo al recesso alcuna nuova assunzione per lo svolgimento di mansioni inerenti la posizione di lavoro soppressa (Cfr. per tutte Cass. 11 maggio 2009, n. 11720). Né può rilevare, ai fini di c ui trattasi, l’eventuale diversità della qualifica del lavoratore assunto successivamente se tale
assunzione avviene per l’espletamento, come nel caso di specie, delle stesse mansioni inerenti la posizione lavorativa soppressa .’, (nella specie il recesso era stato motivato sul presupposto della soppressione del posto cui era addetta la lavoratrice, le cui mansioni erano però state assegnate ad altra dipendente, assunta con contratto a termine per più volte, ed avente diverso in quadramento; la RAGIONE_SOCIALE, nell’escludere l’effettività delle ragioni indicate dal datore in ragione dell’identità delle mansioni del le lavoratrici, ha ritenuto l’illegittimità del recesso). (Cfr. in motivazione Cass. n. 7474 del 2012)’.
Tale essendo la completa motivazione fornita dalla Corte di merito, le considerazioni svolte dalla ricorrente non sono anzitutto aderenti ad essa.
8.1. Nello sviluppo della censura, invero, la ricorrente assume ‘che in alcun passaggio motivazionale della sentenza, è stato mai affermato che le tre dipendenti in parola fossero state assunte a tempo determinato dalle rispettive date di assunzione nel 2018 o nel 2019 ed avessero proseguito la loro attività lavorativa ininterrottamente sino al 2022, essendo tale circostanza neppure minimamente accennata e/o valutata dal giudice di merito’.
Diversamente, come si è visto, la Corte territoriale ha constatato che all’origine tre dipendenti (COGNOME, COGNOME e COGNOME) erano state assunte a tempo determinato nelle date indicate, ‘per sostituire personale assente con diritto alla conservazione de l posto di lavoro’, come allegato dalla datrice di lavoro; ma dalle date in cui erano state rese le indicate deposizioni testimoniali (del 18.1.2022 e del 21.6.2022) ha
tratto il convincimento che due di esse (la COGNOME e la COGNOME) fossero ‘ancora in servizio’ appunto nel 2022; e da questo dato ha, quindi, desunto che era ’emersa l’esigenza dell’azienda di dover utilizzare in modo stabile la posizione lavorativa, ch e non era soppressa’.
Dunque, la Corte, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, ha accertato che due delle lavoratrici in questione, benché assunte a termine e con la dichiarata causale che ‘servissero a coprire personale assente’, dovessero far fronte ad un’esigenza dell’azienda di dover utilizzare in modo stabile una posizione lavorativa, vale a dire, quella rivestita dalla lavoratrice licenziata, e che in realtà non era stata soppressa.
8.2. La ricorrente osserva ancora che: ‘Tale tipologia di assunzione a termine (c.d. esigenze sostitutive) è ben compatibile con eventi ripetibili nel corso del tempo e, dunque, nulla vieta che una risorsa sia assunta più volte a tempo determinato per esigenze sostitutive, potendo quindi risultare in servizio anche in annualità distinte e separate.
Infatti, essendo state assunte per esigenze sostitutive collegate ad eventi quali la maternità, malattie o le ferie, elle ben potrebbero essere state assunte anche nel 2022 o nel 2023 od anche successivamente, senza che ciò possa avere alcuna influenza in merito alla legittimità di un licenziamento intervenuto nel 2019′ (così a pag. 16 del ricorso).
8.3. E’ di tutta evidenza, tuttavia, che la ricorrente per tal modo, lungi dal proporre una propria rilettura delle risultanze processuali, prospetta invece una mera ipotesi di quello che la datrice di lavoro avrebbe potuto fare, a suo dire,
legittimamente, ossia, reiterare più volte l’assunzione a termine delle stesse dipendenti sempre per ‘esigenze sostitutive’.
Tanto comunque non collima assolutamente con l’accertamento probatorio operato dalla Corte distrettuale, che, piuttosto, ha valorizzato il dato che due delle suddette tre dipendenti, assunte a termine in epoca pressoché coeva al licenziamento della COGNOME (giusta nota del 17.12.2019), erano ancora in servizio circa due anni/due anni e mezzo dopo le rispettive date di assunzione (facendo capo alle date delle testimonianze che avevano comprovato tale permanenza in servizio), senza far cenno a proroghe e/o rinnovazioni di quelle assunzioni, che peraltro neanche risulta attualmente allegato che fossero state tempestivamente dedotte dalla datrice di lavoro nel corso della doppia fase del primo grado come in secondo grado.
La ricorrente, poi, ha sottolineato che la dipendente licenziata aveva ‘sempre affermato di avere lavorato come biologa , tanto che a p. 2 del reclamo aveva affermato: poiché in possesso di laurea in Biologia, a dispetto del formale inquadramento come tecnico di laboratorio, ha sempre svolto le mansioni di biologa essendo addetta al laboratorio della Clinica e alle attività di prelievo ed esame di campioni di sangue, urina, tamponi e materiale organico ed ad effettuare le analisi cliniche, diagnosi di lavoratorio, test, ecc .’.
9.1. Nota anzitutto il Collegio che anche la Corte d’appello ha dato conto nella sua narrativa di tale deduzione dell’attrice (cfr. facciata 2 della sua sentenza).
Tuttavia, la stessa Corte, pur avendo dato conto di detta deduzione della lavoratrice, correttamente ha considerato che
la sussistenza del giustificato motivo oggettivo dovesse essere giudicata tenendo conto delle assunzioni per mansioni di tecnico di laboratorio, in due casi perdurate, come si è visto, per un periodo di circa due anni successivo al licenziamento della lavo ratrice, e quindi senz’altro congruo.
Difatti, la Corte aveva riportato ampio stralcio della comunicazione dell’avvio della procedura ex art. 7 L. n. 604/1966 da parte della RAGIONE_SOCIALE in data 4.11.2019, in cui quest’ultima si riferiva testualmente al dato che era ’emerso che il posto di tecnic o di laboratorio è stato da tempo soppresso’ (cfr. facciata 3 della sua sentenza), vale a dire, la ‘posizione di lavoro dell’istante (di tecnico di laboratorio)’ (così alla successiva facciata 7), posizione in cui pacificamente era rimasta inquadrata la st essa anche all’atto del secondo licenziamento individuale di cui è causa.
Dunque, le considerazioni che la ricorrente svolge in proposito (in particolare a pag. 17 del ricorso) sono aliene dal giustificato motivo oggettivo allegato dalla stessa datrice di lavoro prim’ancora che dal ragionamento decisorio della Corte di merito.
Analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo di ricorso.
Non è anzitutto esatto quello che assume in premessa della censura la ricorrente, e cioè che: ‘La decisione della Corte territoriale è interamente basata sulla sentenza di codesta illm.ma Corte n. 23042 del 2018’ (cfr. in particolare tra la facciata 7 e la facciata 8 dove sono trascritti stralci di Cass. n. n. 28175/2021).
Ma, soprattutto, la Corte d’appello ha ritenuto che le motivazioni alla base, rispettivamente, del licenziamento collettivo a seguito di procedura attivata dalla precedente datrice di lavoro RAGIONE_SOCIALE, e del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dalla RAGIONE_SOCIALE ‘fossero, da un punto di vista sostanziale, del tutto sovrapponibili’.
In particolare, la Corte ha considerato che: .
Ebbene, la critica che formula la ricorrente nel secondo motivo s’incentra su una propria completa rilettura della doppia vicenda processuale (quella del licenziamento collettivo che aveva attinto anche la lavoratrice e quella del successivo licenziame nto che era stato intimato a quest’ultima); rilettura condotta in base a documenti che sono stati in gran parte fotoriprodotti nel corpo del ricorso per cassazione (cfr. in particolare pagg. 21-31 dello stesso).
A sua volta, tale rilettura, come notato in ordine al primo motivo di ricorso, praticamente prescinde dall’accertamento anzitutto fattuale operato dai giudici di secondo grado.
12.1. Più nello specifico, la Corte d’appello, diversamente da quanto assume la ricorrente per cassazione, ha avuto ben presente che la comunicazione del recesso alla lavoratrice in data 4.2.2015 nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo, pro veniva dall’allora datrice di lavoro, ossia, la RAGIONE_SOCIALE, mentre il licenziamento per giustificato motivo oggettivo era stato intimato dalla RAGIONE_SOCIALE in
data 17.12.2019 (cfr. in extenso facciate 24 dell’impugnata sentenza).
Tuttavia, ha evidenziato in sintesi: – che il Tribunale aveva annullato il primo licenziamento per violazione dei criteri di scelta con ordinanza del 6.12.2016; – che la cessionaria RAGIONE_SOCIALE, vale a dire, l’attuale ricorrente, non ottemperava all’o rdine di reintegra impartito in tale provvedimento e proponeva opposizione a detta ordinanza, che era dichiarata inammissibile con sentenza n. 1736 del 24 settembre 2019; – che, anche successivamente alla sentenza di rigetto dell’opposizione, la RAGIONE_SOCIALE non dava corso al provvedimento e, come già notato, richiamava ampio stralcio del contenuto testuale della nota della stessa RAGIONE_SOCIALE ex art. 7 L. n. 604/1966 novellato.
In particolare, per quanto ora rileva, la Corte aveva riportato in sentenza i seguente passi di quella comunicazione: ‘Per quanto RAGIONE_SOCIALE abbia proposto opposizione all’ordinanza che le è stata notificata, essa ha provveduto ad una attenta ricognizione della propria pianta organica e delle proprie necessità operative, al fine di poter accertare se la dipendente in indirizzo potesse essere utilmente utilizzata nell’ambito del proprio organico aziendale, nel quale è stata forzatamente inserita per effetto del provvedimento innanzi richiamato.
Ebbene, è emerso che il posto di lavoro di tecnico di laboratorio è stato da tempo soppresso in quanto RAGIONE_SOCIALE non svolge più attività di laboratorio di analisi per le utenze esterne; …’.
In certo senso, quindi, come la Corte ha sottolineato, era la stessa RAGIONE_SOCIALE a stabilire in quella comunicazione un collegamento tra la vicenda anche processuale del licenziamento collettivo, tanto da ricordare di essersi essa, e non la società che aveva avviato la procedura di licenziamento collettivo, opposta all’ordinanza resa nella fase sommaria del relativo giudizio (omettendo, però, di riferire che quella opposizione, all’epoca della comunicazione del 4.11.2019, era stata già dichiarata inammissibile sia pure di recente, con sentenza del 24.9.2019), e nello specificare che il posto di lavoro di tecnico di laboratorio è stato da tempo soppresso.
Sfugge, infine, al sindacato di questa Corte l’accertamento fattuale, peraltro certamente motivato, in forza del quale i giudici del reclamo hanno ritenuto che le motivazioni alla base dei due provvedimenti espulsivi (quello collettivo e quello individuale), per quanto riguardava la lavoratrice, erano ‘da un punto di vista sostanziale, del tutto sovrapponibili’.
Il terzo motivo è infondato.
Com’è agevole constatare, tale censura, formulata col mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., riguarda i medesimi aspetti oggetto del secondo motivo di ricorso.
E’ sufficiente, allora, rilevare che i fatti dei quali la ricorrente lamenta l’omesso esame da parte della Corte distrettuale sono stati invece ampiamente esaminati dalla stessa, come risulta dallo scrutinio del secondo motivo.
Infine, è inammissibile il quarto motivo.
E’ di tutta evidenza che tale censura non presenta alcuna autonomia rispetto ai precedenti tre motivi. E’ ovvio,
infatti, che, in caso di accoglimento solo del secondo e del terzo motivo che più direttamente riguardano il tema del licenziamento per motivo illecito determinante, e di reiezione, invece, del primo motivo circa la ricorrenza del giustificato motivo oggettivo in sé, alla lavoratrice poteva competere la tutela reintegratoria (non più quella piena ex art. 18, commi 1 e 2, l. n. 300/1970, bensì) c.d. attenuata ex art. 18, comma 4, l. n. 300/1970 nei termini che, sempre in ipotesi, il giudice del rinvio avrebbe dovuto determinare.
Del resto, anche tale tema non può ormai interessare stante la reiezione dei primi tre motivi.
La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore dei due difensori della controricorrente, dichiaratisi anticipatari, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore dei due difensori della controricorrente.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del 22.10.2025.
Il Presidente NOME COGNOME