Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30423 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 30423 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/11/2023
Oggetto
Licenziamento individuale
R.G.N. 12742/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 04/10/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 12742-2020 proposto da: COGNOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE ANNUNCIAZIONE DI RAGIONE_SOCIALE, in persona del Parroco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e
difesa dagli avvocati COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchØ contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Prefettizio pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5500/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/10/2019 R.G.N. 510/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. La Corte d’appello di Napoli ha respinto l’appello di NOME COGNOME, confermando la decisione di primo grado che aveva rigettato l’impugnativa del licenziamento per motivo oggettivo al medesimo intimato dalla RAGIONE_SOCIALE il 3.7.2013.
2. La Corte territoriale ha premesso che il COGNOME, assunto nel DATA_NASCITA come sacrista (addetto, tra l’altro, alla pulizia della chiesa), era stato licenziato a causa delle ristrettezze economiche della RAGIONE_SOCIALE che non riusciva piø a sostenere i costi di quell’unico rapporto di lavoro; che la RAGIONE_SOCIALE, prima di intimare il licenziamento, aveva proposto al COGNOME una riduzione (ulteriore) dell’orario di lavoro (già ridotto da 24 ore settimanali a 12 ore, come da accordo del 2012), ricevendone un rifiuto; ha accertato l’effettività delle difficoltà economiche della RAGIONE_SOCIALE e l’impossibilità del repêchage, essendo il COGNOME unico dipendente; che dopo il recesso nessun altra persona era stata assunta per lo svolgimento delle mansioni del ricorrente e che, come già verificato dal tribunale, la pulizia della RAGIONE_SOCIALE era stata in un primo tempo svolta dai fedeli e poi affidata ad una ditta esterna che vi provvedeva una volta a settimana; ha ribadito l’estraneità al rapporto di lavoro del Comune di COGNOME; ha respinto le censure sul capo di condanna alle spese in mancanza di ragioni atte a giustificarne la compensazione.
3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME con due motivi,
illustrati da memoria. Il Comune di COGNOME ha resistito con controricorso. La RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso tardivo, in quanto notificato alla parte ricorrente il 16.7.2020, oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c., tenuto conto della notifica del ricorso alla RAGIONE_SOCIALE in data 19.5.2020. All’esito della camera di consiglio, il Collegio si Ł riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che:
4. Con il primo motivo di ricorso Ł dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 5, legge n. 604 del 1966, degli artt. 115, 414 n. 4 e 5 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; inoltre, violazione delle regole sul riparto dell’onere della prova in tema di repŒchage, violazione e falsa applicazione della legge n. 604 del 1966, artt. 3 e 5, in relazione all’articolo 41 Cost.; inesistenza della modifica del contratto di lavoro da full time a part time in data 1.3.2012.
5. Si rileva che la proposta di riduzione dell’orario di lavoro risale al marzo 2012, quindi ad un anno e quattro mesi prima del licenziamento; che la RAGIONE_SOCIALE ha omesso di depositare il Cud relativo agli anni 2013 e 2014 da cui poteva evincersi che l’importo della retribuzione annua era pari a euro 12.000, sufficiente ad essere coperto dal contributo comunale; si assume che il datore di lavoro, onerato, non aveva assolto all’onere di provare l’impossibilità di adibire il dipendente a mansioni equivalenti; che le mansioni del ricorrente non erano state soppresse bensì risultavano svolte prima dai fedeli e poi da un’impresa di pulizie; che, ancor prima, non era stata allegata nØ provata l’esistenza della presunta crisi economica della RAGIONE_SOCIALE e non erano stati depositati i bilanci e i documenti contabili.
6. Con il secondo motivo Ł dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione della normativa in tema di condanna alle spese del lavoratore alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018. Si sostiene che il lavoratore, quando promuove la causa, non conosce gli elementi di fatto rilevanti e decisivi che sono nell’esclusiva
disponibilità del datore di lavoro, onerato della prova del legittimo esercizio del potere di recesso, e che nel caso di specie il ricorrente Ł stato condannato alla rifusione delle spese per aver impugnato un atto di licenziamento che gli appariva frutto di valutazioni non legittime e non rispondenti ai principi di diritto.
Il primo motivo di ricorso presenta plurimi profili di inammissibilità.
8. Anzitutto, difetta il requisito di specificità dei motivi, in quanto le censure di violazione di legge sono espresse in modo confuso e sovrapposto e senza individuazione delle affermazioni, contenute nella sentenza d’appello, che si assumono in contrasto con le disposizioni di legge invocate (v. Cass. S.U. n. 23745 del 2020). Non solo, le critiche mosse alla decisione d’appello, se pure articolate come violazione di plurime disposizioni di legge, sostanziali e processuali, investono nella sostanza la valutazione che la Corte d’appello ha svolto sui dati emersi dall’istruttoria e giudicati idonei a dimostrare l’esistenza delle ragioni economiche addotte dalla RAGIONE_SOCIALE come causative della decisione di interruzione del rapporto di lavoro nonchØ l’effettiv a soppressione del posto di lavoro con
affidamento della pulizia della chiesa ai RAGIONE_SOCIALEni volontari e poi ad una ditta esterna e, ancora, l’impossibilità di adibire il lavoratore, unico dipendente della RAGIONE_SOCIALE, ad altre mansioni. Ciò in linea con la giurisprudenza di questa S.C. in base alla quale la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo presuppone da un lato, l’esigenza di soppressione di un posto di lavoro, dall’altro, la impossibilità di diversa collocazione del lavoratore licenziato, con conseguente onere, a carico del datore di lavoro, di allegare e dimostrare il fatto che rende legittimo l’esercizio del potere di recesso, ossia l’effettiva sussistenza di una ragione inerente all’attività produttiva, all’organizzazione o al funzionamento dell’azienda nonchØ l’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte. (Cass. n. 29102 del 2019; n. 32159 del 2018; n. 10435 del 2018).
Inammissibili sono i rilievi svolti sulla proposta di riduzione dell’orario che si assume fatta dalla RAGIONE_SOCIALE nel marzo 2012 e non accettata dal lavoratore, sia per mancato rispetto delle prescrizioni imposte dagli artt. 366 n. 6 e
369 n. 4 c.p.c., non essendo trascritta, localizzata o depositata la documentazione contenente la citata proposta (v. Cass. S.U. n. 8950 del 2022; S.U. n. 34469 del 2019), e sia perchØ in nessun modo il rifiuto del lavoratore di riduzione dell’orario è sta to posto, dai giudici e dallo stesso ricorrente, in connessione con la legittimità del licenziamento.
10. La denuncia di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio Ł ugualmente inammissibile, sia per l’operare del meccanismo cd. della doppia conforme, e sia, comunque, per difetto dei requisiti richiesti ai fini dell’art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass., S.U. n. 8053 e n. 80534 del 2014), non essendo chiaramente esplicitati, nØ ricavabili dal tenore del ricorso, i fatti il cui esame sarebbe stato omesso ed essendo comunque la previsione inapplicabile ove si denunci la mancata analisi di plurimi fatti, nessuno dei quali evidentemente decisivo.
11. Anche il secondo motivo di ricorso Ł inammissibile, dovendosi ribadire che, quanto al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione Ł limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della
parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nelle altre ipotesi consentite dalla legge processuale di volta in volta vigente, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti fissati dalle tabelle vigenti (Cass. n. 19613 del 2017; n. 8421 del 2017; Sez. 6 n. 24502 del 2017).
12. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
13. Le spese del giudizio di legittimità nei confronti del Comune di COGNOME sono regolate secondo il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. Non si provvede sulle spese nei confronti della RAGIONE_SOCIALE in ragione della tardività della notifica del controricorso.
14. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del Comune RAGIONE_SOCIALE COGNOME che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, de ll’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nell’Adunanza camerale del 4.10.2023