Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5514 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 5514 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
Oggetto
Licenziamento
ex lege n. 92 del 2012
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 08/01/2026
CC
ORDINANZA
sul ricorso 12885-2025 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1442/2025 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/04/2025 R.G.N. 1791/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
08/01/2026 dal AVV_NOTAIO Dott. COGNOME.
Fatti di causa
La sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di prime cure, ha accertato la legittimità e proporzionalità del
licenziamento intimato da RAGIONE_SOCIALE al dipendente NOME COGNOME in data 27.5.2022, emesso a seguito di contestazione disciplinare e di sospensione cautelare del 9/10.5.2022, – adottata in virtù di una missiva della Guardia di Finanza che aveva notificato alla datrice di lavoro un ordine di esibizione per alcune società fornitrici e aveva eseguito una perquisizione personale e locale, relativamente al predetto lavoratore, Specialista tecnico amministrativo presso la microstruttura Sistemi di qualificazione – per avere intrattenuto relazioni del tutto improprie con rappresentanti di alcune ditte potenziali assegnatarie di appalti e di forniture a RAGIONE_SOCIALE, in quanto le stesse erano tali da indurre i suddetti legali rappresentanti al convincimento di beneficiare di percorsi preferenziali all’interno di RAGIONE_SOCIALE, con conseguente grave pregiudizio all’immagine dell’Azienda.
L’odierno ricorrente ha chiesto la cassazione della decisione sulla base di tre motivi..
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Ragioni della decisione
La Corte di appello, acquisiti gli atti del procedimento penale a carico del COGNOME, ha ritenuto sussistente la giusta causa del recesso per le condotte da questi tenute (frequenti pranzi con i legali rappresentanti delle società) che, in considerazione del ruolo rivestito e degli effetti dei rapporti di natura estremamente confidenziale tenuti, che esorbitavano dai limiti e dalle esigenze del servizio e inducevano a confidare nella sua figura di riferimento
all’interno di RAGIONE_SOCIALE, in uno alla mancanza di controlli e delle necessarie qualifiche di alcuni imprenditori, erano idonee a compromettere irrimediabilmente l’elemento fiduciario che deve sussistere nel rapporto di lavoro.
I motivi possono essere così sintetizzati.
Il primo motivo ascrive, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, alla gravata sentenza la violazione dell’art. 7 legge n. 300 del 1970, anche con riferimento all’art. 115 cpc, censurando la stessa per avere confermato la legittimità del licenziamento avendo riguardo a fatti ulteriori rispetto a quelli contestati, acquisiti nel corso del reclamo: in particolare, i fatti specifici avulsi dai passi riportati nelle trascrizioni delle intercettazioni richiamate nella contestazione.
Il motivo è infondato.
Va ribadito che il principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare, che vieta di infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli contestati, può ritenersi violato qualora il datore di lavoro alleghi, nel corso del giudizio, circostanze nuove che, in violazione del diritto di difesa, implicano una diversa valutazione dei fatti addebitati, salvo si tratti di circostanze confermative, in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre, ovvero che non modifichino il quadro generale della contestazione; in tema di licenziamento disciplinare, infatti, il principio di immutabilità della contestazione attiene al complesso degli elementi materiali connessi all’azione del dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate, così da determinare una concreta menomazione del diritto di difesa dell’incolpato, e
non quando il datore di lavoro proceda a un diverso apprezzamento o a una diversa qualificazione del medesimo fatto (cfr. Cass n. 11540/2020, n. 8293/2019).
Nella fattispecie in esame, invece, la Corte territoriale, con un corretto accertamento di fatto, partendo dalla contestazione disciplinare ed estrapolando il contenuto sostanziale degli addebiti, ha ritenuto la fondatezza degli stessi, limitatamente all’a ccettazione di pranzi (circostanza riportata chiaramente nella contestazione) nonché alla natura anomala dei rapporti tenuti dal lavoratore con alcuni imprenditori che partecipavano alle gare di RAGIONE_SOCIALE, richiamando alcuni episodi, dalle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche acquisite, che costituivano unicamente circostanze confermative di quanto già indicato nella lettera di contestazione.
Il secondo motivo addebita, ai sensi dell’art. 360 co. n. 3 cpc, all’impugnata pronuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 414 e 434 cpc, 1 co. 51 e 59 legge n. 92/2012, 101, 115 e 210 cpc, 94 disp. att. cpc, contestando la ritualità dell’acqu isizione degli atti delle indagini preliminari, effettuata su istanza di parte dal giudice del reclamo, in contrasto con le preclusioni operanti e con le regole del contraddittorio, di disponibilità delle prove e di esercizio dei poteri di ufficio.
Il motivo è anche esso infondato.
Questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, che l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (invero diverso per presupposti e disciplina dalla richiesta di informazioni alla P.A. ex art. 213 c.p.c.: v., da ultimo, Cass., 24/5/2023, n. 14374) è uno strumento istruttorio di natura residuale, utilizzabile esclusivamente allorquando la prova dei fatti non
possa essere in alcun modo fornita o acquisita con altri mezzi, e l’iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa (v., da ultimo, Cass., 8/10/2021, n. 27412; Cass., 1°/4/2019, n. 9020; Cass., 25/10/2013, n. 24188). Esclusivamente in tale ipotesi il giudice può esercitare il proprio potere discrezionale officioso al riguardo, non potendo la sua iniziativa invero supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’onerato (v. Cass., 31/8/2020, n. 18152).
Inoltre, è stato precisato che (Cass. n. 13533/2011) la discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 421 cod. proc. civ., l’esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo sopperire all’inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 e 94 disp. att. cod. proc. civ. e deve essere supportata da un’idonea motivazione, anche in considerazione del più generale dovere di cui all’art. 111, comma sesto, Cost., saldandosi tale discrezionalità con il giudizio di necessità dell’acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto. Nel caso de quo , in primo luogo va evidenziato che la società aveva formulato, sia nella fase sommaria che in sede di opposizione, la richiesta di acquisizione, presso la Procura della Repubblica di Roma, degli atti di indagine (informative di PG, intercettazioni telefoniche etc.) disposti nei confronti del lavoratore nell’ambito del procedimento penale che lo interessava e, in particolare dell’informativa riepilogativa della Polizia Giudiziaria, delle intercettazioni telefoniche nonché dei verbali dei servizi di osservazione citati nel decreto di perquisizione.
La Corte territoriale, sulla base, quindi, di una pista probatoria costituita dal decreto di perquisizione del 13.1.2022 richiamato nella contestazione disciplinare, ha ritenuto, nell’ambito dei suoi poteri discrezionali e a fronte dei presupposti di legge, di dovere acquisire gli atti oggetto dell’istanza della società e, valutandoli come prova atipica e opinandoli indispensabili, ha estrapolato gli episodi, relativi ai richiami già indicati nella contestazione disciplinare, valorizzandoli quali elementi confermativi degli stessi.
Alcuna violazione delle disposizioni di legge sopra denunciate è, pertanto, ravvisabile.
5. Il terzo motivo obietta alla gravata sentenza la violazione degli artt. 2119 cod. civ., 1 legge n. 604/1966, 2106 cod. civ., 5 legge n. 604/1966, lamentando l’erronea sussunzione della fattispecie dedotta in giudizio, per come ricavabile dagli atti di causa, nella clausola generale della giusta causa. E’ utile ricordare che la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell’elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all’intensità del profilo intenzionale, dall’altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell’elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare; quale evento “che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, la giusta causa di licenziamento integra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata dall’interprete
tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici e giuridici (per tutte, Cass. n. 6498/2012).
Nella fattispecie, non vi è stata alcuna violazione del parametro normativo ex art. 2119 cod. civ. perché effettivamente il ruolo professionale di un lavoratore, quale Specialista Tecnico Amministrativo nell’ambito della Direzione Acquisti di una società di un importante Gruppo gestore di infrastrutture nazionali, qualificata quale organismo di diritto pubblico, richiedeva, per la delicatezza della qualifica, una particolare accortezza nella gestione delle relazioni con gli interlocutori aspiranti e potenziali controparti contrattuali della società: impongono, infatti, siffatti comportamenti prudenti gli obblighi di fedeltà e di diligenza di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ. in un settore particolarmente delicato quale è quello degli appalti di lavori ferroviari.
Per il resto, la ritenuta idoneità nel caso in esame -a fare venire meno il vincolo fiduciario in ordine alla sussistenza di una giusta causa di recesso, connotata dal requisito della gravità- della sistematica fruizione di pasti al ristorante con gli aspiranti fornitori (e potenziali controparti) della datrice di lavoro, peraltro ammessa dal lavoratore, attiene alla valutazione di merito operata dalla Corte di appello, adottata
con adeguata motivazione e, pertanto, non sindacabile in questa sede.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, l’8 gennaio 2026
La Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME