Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30418 Anno 2023
Civile Sent. Sez. L Num. 30418 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/11/2023
SENTENZA
sul ricorso 30464-2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Ministro pro tempore , RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , RAGIONE_SOCIALE AMBITO TERRITORIALE DI CREMONA RAGIONE_SOCIALE VI in persona del legale rappresentante
Oggetto
Licenziamento giusta causa pubblico impiego
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/09/2023
PU
3696
pro tempore , tutti rappresentati e difesi ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA INDIRIZZO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 114/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 14/07/2022 R.G.N. 287/2021; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 114 del 2022, ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, dell’RAGIONE_SOCIALE, nonché dell’RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso con il quale la lavoratrice, collaboratrice amministrativa presso l’RAGIONE_SOCIALE, aveva impugnato il licenziamento disciplinare che le era stato irrogato dal RAGIONE_SOCIALE il 4 aprile 2019.
Il Tribunale aveva evidenziato che le condotte ascritte alla dipendente, che in cinque occasioni nell’anno 2017 si era allontanata dall’istituto RAGIONE_SOCIALE per tutta la durata RAGIONE_SOCIALE
pausa pranzo senza strisciare il badge sia all’uscita che al rientro, non erano contestate nella loro materialità e integravano la fattispecie di cui all’art. 55 -quater del d.lgs. n. 165 del 2001.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello ricorre la lavoratrice prospettando un motivo di ricorso.
Resiste il RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Il Procuratore AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte che ha confermato nella discussione in udienza pubblica.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1.Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione ed errata applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 2106, 2119, 1455, cod. civ., RAGIONE_SOCIALE norma di cui all’art. 55 -quater, del d.lgs. n. 165 del 2001, comma 1, lett. a ), 1bis e 3, così come da modifiche di cui al d.lgs. n. 116 del 2016, dell’art. 12 del CCNL Comparto istruzione e ricerca triennio 2016-2018, nonché degli artt. 3 e 35, Cost., in relazione all’art. 360, n. 3, c od. proc. civ.
La ricorrente afferma che la Corte d’Appello ha applicato l’art. 55 -quater , commi 1, lett. a), 1-bis e 3, e ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui è da escludere qualsiasi automatismo nell’irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzione disciplinare espulsiva, ma erroneamente non avrebbe considerato gli elementi diretti ad attenuare l’intensità dell’elemento soggettivo e la gravità del comportamento assunto dalla lavoratrice in relazione alla sanzione disciplinare comminata.
La lavoratrice riporta in sintesi il contenuto delle disposizioni richiamate, rilevando che il giudice di secondo grado nell’effettuare la sussunzione RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta nella clausola elastica RAGIONE_SOCIALE giusta causa di recesso, avrebbe dovuto attenersi ad un giudizio rispettoso dei valori dell’ordinamento esistenti nella realtà sociale.
La Corte d’Appello non aveva fatto alcuna specifica valutazione RAGIONE_SOCIALE concretezza degli effetti addebitati alla lavoratrice.
La ricorrente ricorda che il procedimento disciplinare era conseguito ad indagini rivolte ad altri dipendenti.
Né vi era stato alcuna disfunzione del servizio lavorativo.
Il risarcimento del danno richiesto dalla Pubblica amministrazione era stato ridotto a 1.000 euro con la sentenza pronunciata dalla Corte dei conti.
L’affermata gravità RAGIONE_SOCIALE condotta illecita contestata alla lavoratrice si poneva, dunque, in contrasto con gli artt. 35 e 3 RAGIONE_SOCIALE Costituzione, atteso che il licenziamento costituisce estrema ratio .
Circa la dichiarata malafede RAGIONE_SOCIALE lavoratrice in ordine all’uscita da scuola in pausa pranzo, la Corte appariva disinvolta nel giudizio, la versione proposta dalla ricorrente, ed esprimendo in tal modo l’incompletezza di quella necessaria verifica che avrebbe dovuto porre in essere.
Nella specie, non poteva ravvisarsi la gravità RAGIONE_SOCIALE condotta illecita che, ai sensi degli artt. 2106, 2119 e 1455, cod. civ., può consentire il licenziamento.
2. Il motivo non è fondato.
Nella specie viene in rilievo il licenziamento disciplinare per falsa attestazione RAGIONE_SOCIALE presenza sul luogo di lavoro, concretizzatasi non già mediante materiale alterazione dei sistemi di rilevamento RAGIONE_SOCIALE presenza, bensì ‘con altre modalità fraudolente’ e cioè la mancata timbratura dell’uscita dall’ufficio, non autorizzata.
3. Questa Corte, nell ‘ interpretare il d.lgs. n. 165 del 2001, art. 55 quater , lett. a ), ha affermato che la condotta di rilievo disciplinare se, da un lato, non richiede un’attività materiale di alterazione o manomissione del sistema di rilevamento delle presenze in servizio, dall’altro deve essere oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro, sicché anche l’allontanamento dall’ufficio, non accompagnato dalla necessaria timbratura, integra una modalità fraudolenta, diretta a rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale (Cass. n. 17367 del 2016 e Cass. n. 25750 del 2016).
Il comma 1 bis dell’art. 55 quater – introdotto con il decreto n. 116 del 2016, illustra che ‘costituisce falsa attestazione RAGIONE_SOCIALE presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l’amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell’orario di lavoro dello stesso’.
La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare (Cass. n. 17600 del 2021) che il legislatore del
2009, con il d.lgs. n. 165 del 2001, art. 55quater , fermi gli istituti più generali del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, ha introdotto e tipizzato alcune ipotesi di infrazione particolarmente gravi e, come tali, ritenute idonee a fondare un licenziamento.
La disposizione ha, dunque, introdotto una tipizzazione di illecito disciplinare da sanzionarsi con il licenziamento.
In particolare, questa Corte ha affermato che (Cass. n. 22075 del 2018) l’introduzione del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 55quater , comma 1bis (avvenuta con il d.lgs. n. 116 del 2016) non ha portata innovativa, ma vale come interpretazione chiarificatrice del concetto di “falsa attestazione di presenza”.
È falsa attestazione (prima e dopo la riforma) non solo la alterazione/manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, ma anche il non registrare le uscite interruttive del servizio. Nell’eventuale contrasto tra legge e contrattazione collettiva prevale -in quanto imperativa – la disciplina legale, anche se meno favorevole al lavoratore.
A fronte di una fattispecie legale, si pone, quindi, il problema di verificare i principi che il giudice deve applicare nel valutare la legittimità RAGIONE_SOCIALE sanzione irrogata dall’Amministrazione, una volta accertato che il lavoratore abbia commesso una delle mancanze previste dalla norma, e pertanto se il licenziamento sia una conseguenza automatica e necessaria, ovvero se l’amministrazione
conservi il potere-dovere di valutare l’effettiva portata dell’illecito tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e, quindi, di graduare la sanzione da irrogare, potendo ricorrere a quella espulsiva solamente nell’ipotesi in cui il fatto presenti i caratteri propri del giustificato motivo soggettivo o RAGIONE_SOCIALE giusta causa di licenziamento.
Sul punto si è affermato (Cass., n. 18326 del 2016) che la norma cristallizza, dal punto di vista oggettivo, la gravità RAGIONE_SOCIALE sanzione prevedendo ipotesi specifiche di condotte del lavoratore, mentre consente la verifica, caso per caso, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dell’elemento intenzionale o colposo, ossia la valutazione se ricorrono elementi che assurgono a scriminante RAGIONE_SOCIALE condotta.
Ferma la tipizzazione RAGIONE_SOCIALE sanzione disciplinare (licenziamento) una volta che risulti provata la condotta, permane la necessità RAGIONE_SOCIALE verifica del giudizio di proporzionalità o adeguatezza RAGIONE_SOCIALE sanzione che si sostanzia nella valutazione RAGIONE_SOCIALE gravità dell’inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso.
La disposizione normativa è stata, dunque, interpretata (si v., Cass., n. 14199 del 2021) alla luce dello sfavore manifestato dalla giurisprudenza costituzionale rispetto agli automatismi espulsivi e, pertanto, si è valorizzato il richiamo testuale all’art. 2106, cod. civ., per limitare l’imperatività assoluta espressa dalla norma al rapporto fra legge e contratto collettivo e per affermare che l’esercizio del potere datoriale resta comunque sindacabile
da parte del giudice quanto alla necessaria proporzionalità RAGIONE_SOCIALE sanzione espulsiva (nella citata sentenza si rimanda alla giurisprudenza richiamata da Corte cost. n. 123 del 2020 che, valorizzando questa interpretazione costituzionalmente orientata, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 55 quater , prospettata dal giudice rimettente).
4. La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE ha affermato che, sotto il profilo oggettivo RAGIONE_SOCIALE condotta, seppure le assenze non registrate, accertate dalla Guardia di Finanza, coincidevano effettivamente con l’orario RAGIONE_SOCIALE pausa pranzo e si fossero protratte per un tempo sostanzialmente coincidente con la durata RAGIONE_SOCIALE pausa di almeno trenta minuti, prevista dal CCNL comparto scuola per i lavoratori che prestano servizio in modo continuativo per un tempo superiore a 7 ore e 12 minuti (art. 51), ciò non valeva a gius tificare le condotte tenute dall’appellante.
Ed infatti il CCNL là dove afferma il diritto alla pausa pranzo non esonera il dipendente dall’incombenza di effettuare la timbratura quando interrompe il servizio per usufruire RAGIONE_SOCIALE pausa pranzo. Anzi, il CCNL relativo al comparto scuola per il quadriennio 2006-2009 ha previsto (art. 92, lett. g) l’obbligo di rispettare l’orario di lavoro e di adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e di non assentarsi dal luogo di lavoro senza l ‘autorizzazione del dirigente RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’Appello ricorda che i l piano di lavoro del personale ATA per l’a.s. 2016/2017, inoltre, ribadiva che
l’accertamento RAGIONE_SOCIALE presenza sul posto di lavoro del personale doveva avvenire tramite la timbratura elettronica del badge personale, che nel caso di dimenticanza del badge bisognava segnalare tempestivamente la cosa al DGSA (chiariva, altresì, che l’uscita durante l’orario di lavoro doveva essere preventivamente autorizzata dal DGSA e che in caso contrario il dipendente sarebbe stato considerato assente ingiustificato). Per di più, dalla comunicazione n. 98 del 17.01.2009 risultava che il personale ATA de ll’RAGIONE_SOCIALE fosse stato specificamente informato delle modalità di utilizzo del badge e dell’obbligo di procedere alla timbratura in ogni occasione di assenza dal luogo di lavoro per motivi personali.
Pertanto, la Corte d’Appello ha affermato che, in sostanza, le condotte tenute dalla lavoratrice non possono essere giustificate o comunque valutate con minor rigore solo perché poste in essere in coincidenza dell’orario RAGIONE_SOCIALE pausa pranzo, atteso che era chiara a tutto il personale l’esistenza dell’ob bligo di procedere alla timbratura anche nel caso di assenza per recarsi a pranzo.
5. Tale statuizione attua correttamente i principi sopra richiamati in quanto la Corte d’Appello non ha tratto l’intenzionalità RAGIONE_SOCIALE condotta fraudolenta RAGIONE_SOCIALE lavoratrice dalla circostanza in sé dell’uscita dall’ufficio in mancanza di previa autorizzazione e timbratura, che costituisce violazione presuntivamente grave, ma ha effettuato il contestuale e non frazionato esame degli elementi dedotti dalla lavoratrice e non contestati nella loro materialità,
diretti a vincere tale presunzione, in particolare la coincidenza con la pausa pranzo, escludendone con specifiche argomentazioni la rilevanza.
La Corte d’Appello ha , dunque, affermato che la condotta negligente RAGIONE_SOCIALE lavoratrice, reiterata e grave per le modalità con le quali è stata realizzata, lede irrimediabilmente il vincolo fiduciario con l’amministrazione datrice di lavoro e giustifica la massima sanzione espulsiva.
Ciò, in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la modesta entità del fatto addebitato non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro, dovendosi valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all’idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento e ad incidere sull’elemento essenziale RAGIONE_SOCIALE fiducia, sotteso al rapporto di lavoro (cfr., Cass., n. 8816 del 2017).
Quindi, correttamente la Corte d’Appello non ha ritenuto dirimente la prospettazione RAGIONE_SOCIALE minima misura del danno economico, parametrato alla retribuzione indebitamente maturata durante le uscite dalla scuola per motivi personali, attesa la grav ità dell’ inadempimento commesso dalla dipendente e i l rilevante danno all’immagine dell’Amministrazione affermato anche dalla Corte dei conti.
Il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
La corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di cassazione che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13