SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 487 2026 – N. R.G. 00001951 2025 DEPOSITO MINUTA 11 02 2026 PUBBLICAZIONE 11 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
dott. NOME COGNOME Presidente dott. NOME COGNOME COGNOME rel. dott. NOME COGNOME COGNOME riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all’udienza del
03/02/2026 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1951 del RAGIONE_SOCIALE Generale del lavoro dell’anno 2025
TRA
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli RAGIONE_SOCIALE NOME AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE NOME AVV_NOTAIO e presso i medesimi elettivamente domiciliata in Frosinone, INDIRIZZO
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO presso il quale elettivamente domicilia in Avellino alla INDIRIZZO APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 29.07.2025, la ha proposto appello avverso la sentenza del giudice del lavoro di Avellino n. 707/25, pubblicata in data 09.07.2025 e notificata in data 11.07.2025, con la quale il giudice – in accoglimento della domanda proposta da – così statuiva: ‘ – Annulla il licenziamento intimato in data 6.12.2022 dalla al ricorrente Sig. ; -Per l’effetto, condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro
precedentemente occupato e al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a 4 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (pari ad euro 3.065,40 mensili lorde) dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, oltre interessi dalla maturazione al saldo;
-Condanna la parte resistente al versamento in favore del ricorrente dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall’illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative
– Compensa le spese di lite. ‘.
L’appellante sostanzialmente lamenta una erronea valutazione del materiale probatorio da parte del giudicante, ritenendo che sono state provate una serie di circostanze che – complessivamente valutate – costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti che possono fondare il rigetto della domanda comprovando la legittimità del licenziamento. Ha concluso chiedendo il rigetto dell’impugnativa proposta dal lavoratore con integrale riforma della sentenza impugnata.
Si è costituito l’appellato che ha chiesto il rigetto dell’appello di cui ha rimarcato l’infondatezza.
All’udienza odierna, su richiesta dei procuratori delle parti, la causa è stata decisa con separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
La Corte, infatti, condivide le valutazioni effettuate dal Tribunale.
In punto di fatto, va rimarcato che il lavoratore non contesta i fatti nella loro materialità, ma ne fornisce una giustificazione differente da quella ritenuta dalla società, giustificazione che – a parere del collegio – è perfettamente compatibile con i fatti accertati.
In particolare, l’
non ha negato che:
– nella notte tra il 25 ed il 26 ottobre, il ricorrente (odierno appellato) – uscito dal INDIRIZZO – si metteva alla guida della vettura di servizio Fiat Panda targata TARGA_VEICOLO che era in sosta nei pressi del Gate e si recava nei parcheggi riservati alla sosta delle vetture personali dei dipendenti e dei visitatori delle società del gruppo; parcheggiava la vettura di servizio a lato della propria autovettura Opel Insigna targata TARGA_VEICOLO e qui apriva il bagagliaio della Opel, prelevava due buste azzurre come quelle utilizzate per i rifiuti con all’interno dei contenitori che poi si rivelavano taniche di plastica e li poneva nella Panda di servizio sul pavimento anteriore lato passeggero destro, dopodiché riprendeva la guida della vettura di servizio per effettuare i giri di ronda e, quindi, ritornava al Gate 1 alle ore 5:00 circa per prelevare la guardia particolare giurata ed accompagnarlo al Gate 2, per l’apertura del cancello e la relativa gestione delle entrate dei dipendenti comandati sul primo turno di produzione;
nella notte tra il 26 ed il 27 ottobre 2022, alle ore 4:05 circa, durante un regolare turno di servizio, l’appellato – uscito dalla guardiola del INDIRIZZO – si metteva alla guida della vettura di servizio Fiat Panda targata TARGA_VEICOLO che era in sosta nei pressi del INDIRIZZO, si recava nei parcheggi riservati alla sosta delle vetture dei dipendenti e dei visitatori del gruppo e qui, parcheggiata la Panda di servizio a lato della propria autovettura Opel Insigna, apriva il bagagliaio di quest’ultima vettura e prelevava due buste di colore azzurro del tipo di quelle usate per i rifiuti con all’interno dei contenitori e le riponeva sul pavimento anteriore lato passeggero destro della Panda di servizio, dopodiché riprendeva la guida della vettura di servizio per completare i giri di ronda e faceva ritorno alla guardiola del Gate INDIRIZZO alle ore 5:05 circa per prelevare il collega e lo accompagnava alla guardiola del gate 2 per l’apertura del cancello e la gestione degli ingressi dei dipendenti comandati sul primo turno di lavoro; alle ore 5:20 circa, faceva ritorno al INDIRIZZO e si portava con la vettura di servizio all’interno del parcheggio sopra indicato e qui, parcheggiata in retromarcia tale vettura accanto a quella personale, apriva il vano bagagli della Fiat Panda per prelevare le due buste di cui sopra dal bagagliaio della Panda, apriva la portiera lato destro passeggero anteriore della propria vettura e le poggiava sul pavimento del lato passeggero richiudendo sia la portiera della Opel che il bagagliaio della Panda;
che, all’esito dei controlli, le due taniche rinvenute all’interno della sua autovettura contenevano benzina.
Secondo la tesi di parte appellante, il Tribunale non avrebbe dato il giusto rilievo al fatto che la guardia particolare giurata aveva constatato che le taniche site all’interno dell’autovettura dell’ , all’inizio del turno
(e cioè intorno alle ore 22:30 del 26 ottobre) erano vuote; al fatto che sulla pavimentazione impermeabile posta alla base di una cisterna contenente la benzina di stabilimento vi erano delle impronte prodotte da suole simili a quelle delle scarpe di lavoro in dotazione all’ ; al fatto che la leva di ritegno sigillata da un lucchetto, posta alla base della cisterna di benzina, poteva essere facilmente rimossa in modo tale da poter prelevare la benzina direttamente dalla cisterna posta fuori terra dietro le colonnine carburanti senza utilizzare la chiavetta magnetica per sbloccare e, quindi, senza tracciare l’erogazione del carburante attraverso le predette colonnine; al fatto che l’ , sia nella notte del 26 ottobre che in quella del 27 ottobre, nella fascia oraria tra le ore 4:00 e le ore 5:00 ha effettuato vari giri perimetrali esterni alle unità operative, avendo, quindi, il tempo sufficiente per poter effettuare il prelievo del carburante dalla cisterna di stabilimento; al fatto che dall’analisi delle timbrature effettuate dal lavoratore emerge che vi è un primo un primo ‘buco’ temporale di 6 minuti tra il punto infiammabili (ore 4.14) e il punto piazzale vuoti (ore 4.21) e, al termine del giro, vi è un secondo e più rilevante ‘buco’ temporale dalle ore 4.25 (Gate 3) alle ore 4.57 (tar) che non è congruente in relazione alla distanza tra i punti datix.
Tanto premesso, va rilevato che la tesi di parte appellante si basa su mere ipotetiche possibilità che l’ aveva per poter sottrarre della benzina dalle cisterne poste all’interno dell’area sorvegliata.
Ed invero, va, in primo luogo, sottolineato – come ha fatto il Tribunale – che nessuno ha realmente visto il lavoratore sottrarre della benzina.
La circostanza delle taniche – che sarebbero state vuote intorno alle 22:30 della sera del 26 ottobre – non ha trovato sufficienti riscontri probatori.
Infatti, una attenta lettura delle relazioni di servizio, redatte nella immediatezza dei fatti, non rivela affatto né che la guardia particolare giurata , dopo l’inizio del terzo turno (alle ore 22.30 circa) abbia ricevuto indicazione, dal , di verificare se la vettura dell’ fosse aperta e, nel caso, capire se all’interno vi fosse la presenza di taniche vuote; né che egli abbia verificato che la vettura personale dell’ non era chiusa a chiave ed abbia riscontrato la presenza di due taniche vuote nel bagagliaio.
Invero, nella relazione del 26 ottobre redatta dal viene soltanto riferito che l’ ‘ uscito dal Gate 1 si metteva alla guida della vettura di servizio Panda …che era in sosta nei pressi del Gate… e si recava nei parcheggi riservati
alla sosta delle nostre vetture personali …. Parcheggiava la Panda di servizio al lato della propria vettura Opel…. Successivamente apriva il bagagliaio della Opel, prelevava nr 2 buste del tipo da rifiuti di colore azzurro e le poneva nella Panda di servizio sul pavimento anteriore lato passeggero dx. Dopodiché riprendeva la guida della vettura di servizio per i giri di ronda e ritornava al Gate 1 alle ore 5:00 per prelevarmi ed accompagnarmi al Gate 2…. Preciso che salito nella vettura di servizio ho fin da subito sentito un forte odore di carburante all’interno dell’abitacolo… ‘.
La relazione, dunque, si rivela attenta nella descrizione di particolari, con indicazione specifica degli orari dei movimenti del lavoratore, del tipo di vettura (di cui vengono evidenziati modello e targa), dei luoghi da dove venivano prelevate e poi posizionate le taniche, dell’odore di benzina all’interno dell’abitacolo.
Dunque, nessun accenno al comando dato dal di verificare se la vettura dell’ fosse aperta, del ritrovamento delle taniche di benzina vuote nel bagagliaio della vettura dell’ .
Analogamente avviene per la relazione di servizio del 27 ottobre, sempre a firma di :
‘ in data, ora e luogo sopra indicati (27.10.2022 ore 4:05, n.d.r.)…. Notavo che il capo turno , uscito dal Gate 1 si metteva alla guida dell’autovettura di servizio Fiat Panda… che era in sosta nei pressi del Gate… E si recava nei parcheggi riservati alla sosta delle nostre vetture personali… parcheggiava la Panda di servizio a lato della propria autovettura Opel… Successivamente apriva il bagagliaio della Opel, prelevava due buste del tipo da rifiuti di colore azzurro e le poneva nella Panda di servizio sul pavimento anteriore lato passeggero dx. Dopodiché riprendeva la guida dell’autovettura di servizio per giri di ronda e ritornava al Gate 1 alle 05:05 per prelevare il collega e lo accompagnava al Gate 2 per apertura entrata dipendenti comandati sul 1 turno di lavoro. Alle 05:20 circa il CT si portava con la medesima vettura di servizio all’interno del parcheggio di cui sopra. Parcheggiava in retromarcia accanto alla vettura personale Opel, apriva il vano bagagli della Fiat Panda per prelevare le due buste notate in precedenza e ho notato che all’interno delle stesse, per via della forma e dal modo di prenderle come se ci fosse un manico, poteva trattarsi di due taniche in plastica. Il CT
prelevate le due buste dal bagagliaio della Panda, apriva la portiera lato dx passeggero anteriore della propria vettura e le poggiava sul pavimento richiudendo sia la portiera della Opel che il bagagliaio della Panda. Successivamente il CT si incamminava a piedi verso la Guardiola del Gate e notavo il che giunto a piedi nei pressi del gate, dal lato interno dello stabilimento, fermava il CT e gli chiedeva chiarimenti in mia presenza sul motivo per cui avesse trasbordato dalla Panda di servizio due buste di colore azzurro per riporre della propria auto ‘.
La contestualizzazione degli eventi (27.10.2022 ore 4:05) contrasta totalmente con la versione dei fatti fornita successivamente con la memoria di difesa e con le dichiarazioni rilasciate dai testi indotti da parte resistente (odierna appellante): se l’osservazione è iniziata alle ore 4:05 non si comprende come sia possibile che la sera precedente (ore 22:30 circa del 26 ottobre) vi sia stato il comando del al .
Eppure, un accertamento sì rilevante non poteva essere del tutto trascurato nelle relazioni di servizio.
D’altro canto, di questa opera di verifica del vano portabagagli dell’auto dell’ non viene fatto cenno neanche nella denuncia fatta ai Carabinieri nella stessa giornata del 27.10.2022 E, in più, non si può fare a meno di notare che la denuncia è stata corredata di tre fotografie: ‘ una raffigurante il bagagliaio della Fiat Panda di servizio dove si rileva la presenza del rotolo di carta asciugamani imbrattata; una raffigurante le due taniche all’interno di due buste color azzurro, contenenti benzina poste all’interno dell’auto dell’ -pavimento Anteriore destro; ed una raffigurante due autovetture affiancate ‘.
Quindi, nessuna traccia di una fotografia raffigurante il bagagliaio della macchina dell’ con le taniche vuote, laddove non avrebbe avuto alcun senso non depositarla assieme alle altre foto a maggior riprova del furto.
Né a differente conclusione può giungersi sulla base della fotografia allegata dalla società. Essa è stata puntualmente contestata dall’ che ha giustamente rimarcato come la stessa fosse ‘ priva di riferimenti spaziali e temporali ‘: non risulta, in particolare, né quando sia stata scattata la foto, né tanto meno di che autovettura si tratti (il che, dunque, non consente neanche di ritenere che la macchina ripresa fosse proprio quella dell’ ).
Ulteriori dubbi sorgono sulla genuinità della tesi propugnata dalla società anche per il fatto che nessun accenno al ritrovamento delle taniche vuote viene fatto neanche nella contestuale lettera di contestazione.
Altrettanto irrilevante è la fotografia delle impronte ritrovate.
In disparte la considerazione che anche in questo caso mancano riferimenti temporali, non si può non rimarcare che – come non ha mancato di sottolineare parte appellata e premesso che tutti i dipendenti hanno in dotazione lo stesso tipo di calzature – non risulta la misura degli stivali che hanno lasciato le impronte, non risulta la misura degli stivali utilizzati dall’ , non risulta che sia stata accertata la corrispondenza tra la misura delle impronte e quella degli stivali in uso all’ .
Ma a monte, non vi è alcuna prova che effettivamente vi sia stato un ammanco di carburante. Come correttamente rimarcato dal Tribunale, ‘ Più precisamente, deve osservarsi che dalla documentazione in atti non risulta provata neppure l’effettiva sussistenza di un ammanco di benzina, poiché non è stato provato che la abbia segnalato tale ammanco o denunciato ovvero segnalato una qualche anomalia della cisterna alla società appaltatrice ( ) ‘.
Secondo la tesi di parte appellante, era possibile aggirare il sistema di rilevamento dei prelievi di benzina: ‘ la leva di ritegno sigillata da un lucchetto, posta alla base della cisterna di benzina, poteva essere facilmente rimossa in modo tale da poter prelevare la benzina direttamente dalla cisterna posta fuori terra dietro le colonnine carburanti senza utilizzare la chiavetta magnetica per sbloccare e, quindi, senza tracciare l’erogazione del carburante attraverso le predette colonnine ‘.
Senonché anche in questo caso l’ipotesi formulata in termini di possibilità non è sufficiente a dimostrare che tale possibilità sia stata realmente ‘sfruttata’ dal lavoratore: questi non è stato trovato, al momento del fatto, in possesso di alcuna chiave che gli consentisse la manovra, né tanto meno è stato visto effettuarla.
Ed invero, il trafugamento della benzina dal serbatoio, mediante la forzatura di una valvola posizionata nella parte sottostante le cisterne presupponeva che il lavoratore fosse entrato nell’area delle cisterne (area infiammabili) con le taniche vuote in mano; che fosse scivolato sotto le cisterne; che avesse forzato con uno strumento (pinza o altro) la valvola; che avesse riempito le taniche; che avesse riavvitato la valvola; che fosse uscito dalla zona infiammabili con le taniche piene in mano, il tutto in una zona illuminata, visibile dagli uffici sovrastanti e controllata da ronde dei RAGIONE_SOCIALE (sulle caratteristiche della zona si veda la deposizione di .
D’altro canto, non vi è neanche la prova che una manomissione da parte dell’ effettivamente ci sia stata: sul punto, emerge che non al momento della denuncia del 27.10.2022, ma nel marzo del 2023, il si è spontaneamente presentato ai Carabinieri affermando di aver effettuato una verifica sulle cisterne (e ancora una volta senza fare alcun accenno all’apertura del portabagagli dell’autovettura del lavoratore alle ore 22:30 del 26.10.2022): ‘ Dalla colonnina dedicata al rifornimento di benzina non risultava alcuna erogazione. Lo stesso giorno del 27/10/2022 rilevavo che a terra, vicino a una cisterna esterna contenente benzina vi erano impronte di calzatura della stessa tipologia di quelle date in dotazione all . Da ulteriori verifiche ho potuto riscontrare che la maniglia inferiore della cisterna dotata di un lucchetto poteva essere rimossa svitando un dato di fissaggio utilizzando una chiave fissa e quindi avendo la possibilità di far uscire il carburante aprendo liberamente la valvola con una semplice pinza e quindi bypassando il sistema di tracciamento. Tale sospetto è scaturito anche dal fatto che al mio controllo il citato dado di fissaggio della maniglia inferiore della cisterna di benzina dove avevo anche riscontrate le tracce di calzature, poteva essere rimosso anche senza l’utilizzo della chiave fissa ma semplicemente con le dita poiché non era serrato, particolare questo che ha fatto pensare che certamente letto dado era stato manomesso ‘.
Da tali dichiarazioni si comprende che, mentre al momento della verifica nella immediatezza dei fatti veniva riscontrata la presenza di impronte di calzatura, soltanto successivamente – sebbene non sia dato di sapere quando – veniva accertato che era possibile svitare la leva con l’utilizzo di una chiave o addirittura a mano libera, poiché il dado di fissaggio non era serrato. Dunque, dal momento del fatto contestato al momento dell’accertamento è decorso un arco temporale non meglio definito. Il che non può portare ad affermare con certezza che fosse stato proprio l’ a forzare il dado.
Ora, non si dubita che anche in materia di licenziamento disciplinare per giusta causa debba affermarsi la piena valenza della prova presuntiva.
Secondo la Suprema Corte, infatti, ‘ il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni “gravi, precise e concordanti”, laddove il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi ‘ (cfr. Cass., n. 18433/2023).
Ma nel caso in esame, neanche complessivamente valutati gli elementi raccolti riescono a convincere della sussistenza del fatto contestato. Le variabili sono tante a tali da non consentire di ritenere senza alcun dubbio che il lavoratore abbia commesso il fatto: non è certo che le taniche fossero vuote prima di essere ritrovate piene nella vettura dell’ , non è certo che le impronte delle calzature fossero proprio quelle del lavoratore né che fossero state lasciate proprio il giorno 26 o 27 ottobre 2022, non è certo che il bullone della leva di fissaggio fosse stato manomesso nelle suddette giornate, non è certo che la benzina ritrovata nella vettura personale del lavoratore fosse pulita.
Gli unici elementi certi sono che il lavoratore ha spostato da una vettura all’altra delle taniche e che vi siano dei ‘buchi’ nelle rilevazioni del giro di ronda.
Ma tali elementi non possono portare a ritenere che egli abbia sottratto del carburante: in primo luogo, perché non vi è alcuna prova dell’ammanco, in secondo luogo, perché le dichiarazioni del teste indotto dal lavoratore, corroborano la sua tesi difensiva.
Tesi che è opportuno rimarcare l’ ha sostenuto sin dal primo momento, come si evince dalla stessa denuncia ai Carabinieri, allorquando il ha affermato che ‘ l’ aggiungeva che le taniche fossero sue e che all’interno vi era della benzina aspirata dall’interno dell’auto del figlio poiché aveva un problema al motore ‘ e dalla lettera di giustificazioni inviata alla società. Per altro, si tratta di una tesi che è stata avvalorata anche dalla deposizione del teste , amico del ricorrente e di professione meccanico, il quale ha
confermato che, nel tardo pomeriggio del 25.10.2022 – chiamato dall’ perché la TARGA_VEICOLO Punto TARGA_VEICOLO di sua proprietà ma in uso soprattutto al figlio ed alla moglie, aveva problemi di carburazione – gli diceva che sicuramente il problema era dovuto al cestello montato sopra al serbatoio o al carburante sporco; che intorno alle ore 20.30 della stessa giornata, giunto sotto la abitazione dell’ , accertava che il cestello non aveva problemi apparenti e, quindi, con l’ausilio di una pompa elettrica collegata ad una batteria, aspirava circa 16/18 litri di benzina sporca che immetteva in tre taniche, riponendole nel vano bagagli posteriore della vettura Opel Insigna dell’ , precisando ‘ di aver chiesto all’ di smaltire lui la benzina sporca perché non volevo sporcare la mia auto ‘.
Tali dichiarazioni risultano conformi alle dichiarazioni rilasciate dal lavoratore nell’immediatezza dei fatti e, comunque, sono rilasciate da un soggetto che non ha alcun interesse, neanche di fatto alla controversia in esame. Pertanto, possono ritenersi assolutamente attendibili, non ritenendo la Corte di condividere l’assunto del Tribunale che ha rilevato che ‘ non vi è alcuna prova (preventivo ovvero ricevuta di pagamento) circa l’effettivo intervento manutentivo descritto ‘, stante il rapporto di amicizia tra le parti e, in ogni caso, il diffuso, per quanto deprecabile, uso di non ‘ lasciare traccia ‘ degli interventi effettuati.
Né la circostanza relativa al numero di taniche utilizzate per lo sversamento della benzina (tre secondo il teste, due secondo la contestazione) induce a ritenere totalmente inattendibile la dichiarazione, tenuto conto anche del tempo intercorso tra il verificarsi dei fatti e la deposizione testimoniale.
La mancanza di ulteriori elementi induce anche a non poter riconoscere alcun valore indiziario neanche agli archi temporali anomali riscontrati nella rilevazione del giro di ronda.
In conclusione, non potendo ritenersi provati i fatti posti a fondamento del recesso, corretta risulta la sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano in € 5.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione all’AVV_NOTAIO. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell’art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all’art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Napoli 03.02.2026
Il COGNOME est. Il Presidente Dott. NOME COGNOME Dott. NOME COGNOME