Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32571 Anno 2023
Civile Sent. Sez. L Num. 32571 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso 28798-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, con domicilio legale digitale come da pec Registri di Giustizia;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO
Oggetto
Impiego pubblico licenziamento
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 04/10/2023
PU
presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 139/2022 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 09/06/2022 R.G.N. 63/2022;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale AVV_NOTAIO COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per cassazione notificato il 29 novembre 2022 e depositato il 14 dicembre 2022, NOME COGNOME ha premesso di appartenere all’Area del personale ATA, con funzione di collaboratore RAGIONE_SOCIALE, presso la Provincia di Ancona con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2020. Per l’anno RAGIONE_SOCIALE 2020/2021 era stato assunto presso l’RAGIONE_SOCIALE‘ di Falconara Marittima (AN) con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
In data 2 marzo 2021 gli era stato comminato il licenziamento disciplinare in base alla contestazione di aver falsamente dichiarato di essere in possesso del diploma attestante il conseguimento della qualifica
prRAGIONE_SOCIALE di operatore dei servizi di ristorazione nell’anno RAGIONE_SOCIALE 2012/2013 presso l’RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘ di San Marco di Castellabate.
Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento dinanzi al Tribunale di Ancona, che rigettava la domanda.
Proposto appello, la Corte d’Appello di Ancona rigettava l’impugnazione.
2. Il giudice di secondo grado ha premesso che era adeguatamente documentata in atti la falsità materiale del diploma di cui l’originario ricorrente aveva dichiarato il possesso in occasione della domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia, per essere chiamato a ricoprire incarichi di supplenza nel ruolo del personale ATA.
L’Amministrazione era stata ufficialmente notiziata in data 5 gennaio 2021 degli esiti delle indagini, compiute dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, con riguardo al rilascio di diplomi di qualifica prRAGIONE_SOCIALE da parte dell’RAGIONE_SOCIALE Marco di Castellabate, da ritenersi oggetto di un falso materiale, in quanto non conformi ad alcun originale e muniti di un numero progressivo cui non faceva riscontro l’effettiva quantità delle pergamene assegnate dall’Uf RAGIONE_SOCIALE al predetto RAGIONE_SOCIALE.
Gli organi inquirenti aggiungevano di aver individuato il ricorrente tra coloro (552 persone) i quali risultavano consegnatari di un esemplare di tale
diploma ed in sede di audizione ne avevano esibito copia, mai ritirata presso la Scuola, che, del resto, nemmeno disponeva dell’originale.
Come risultava dalla copiosa documentazione prodotta dal Ministero, l’originario ricorrente, grazie alla spendita del titolo di studio in contestazione, aveva ottenuto l’attribuzione di un determinato punteggio, ulteriore rispetto a quello spettante in base ai soli titoli validamente conseguiti, che gli era valso a conquistare nelle predette graduatorie una posizione poziore rispetto agli altri aspiranti alle supplenze, così da beneficiare del conferimento di incarichi annuali a preferenza di costoro, in tal modo giungendo a maturare i requisiti richiesti per l’inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ex art. 554 del d.lgs. n. 297 del 1994, ed infine per la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere da settembre 2020.
Non era quindi sostenibile che la spendita del diploma di qualificazione prRAGIONE_SOCIALE di cui era stata accertata la falsità, non fosse stata determinante ai fini dell’instaurazione del rapporto di lavoro con l’Amministrazione convenuta.
Dal complesso degli elementi indicati, si evinceva la prova, che era a carico dell’Amministrazione datrice di lavoro , del carattere mendace, ossia consapevolmente contrario al vero, della dichiarazione inerente il possesso del diploma in questione, formulata dal collaboratore RAGIONE_SOCIALE nella
domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto.
La Corte d’Appello evidenziava l’assenza di elementi che il lavoratore aveva l’onere di offrire al vaglio del giudicante – necessari a ripercorrere le tappe essenziali dell’itinerario di studi, a conclusione del quale egli avrebbe conseguito il diploma in questione.
Ciò, considerando che il diploma triennale di qualifica prRAGIONE_SOCIALE per operatore dei servizi di ristorazione, non diversamente dagli altri titoli di studio, è atto pubblico, in quanto si sostanzia nella formale attestazione, rilasciata dall’autorità sc olastica nell’esercizio di una funzione pubblica, circa l’avvenuta frequenza di un percorso formativo, nonché nella certificazione inerente all’acquis ito possesso delle competenze e conoscenze inerenti alle discipline che connotano detto percorso.
Una volta acclarata la falsità del documento, colui che vi ha interesse ha l’onere di provare con mezzi diversi la rispondenza al vero dei già menzionati contenuti.
L’accertamento della falsità materiale del titolo di studio comporta la totale perdita dell’efficacia probatoria privilegiata che il documento riveste e genera altresì la presunzione del mancato possesso della qualifica, competenza o abilitazione in argomento, la quale può essere vinta solo dalla rigorosa prova contraria che incombe ei qui dicit , ossia a chi quel possesso vanti.
La Corte d’Appello con riguardo alla condotta del lavoratore rilevava che si trattava di un contegno animato dall’elemento psichico del dolo inteso come consapevolezza della falsità del documento. La condotta espulsiva era considerata adeguata alla gravità del fatto contestato e accertato nella sua componente oggettiva e soggettiva.
Né l’Amministrazione doveva sospendere il procedimento disciplinare in attesa della definizione del procedimento penale.
Per la cassazione della sentenza di appello il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE, assistito da due motivi, e ha depositato memoria in prossimità dell’udienza pubblica.
In data 30 agosto 2023, le Amministrazioni hanno depositato atto di costituzione per partecipare alla discussione in udienza pubblica.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in riferimento all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., sotto il profilo della violazione dell’art. 2697, cod. civ., e dell’art. 5 della legge n. 604 del 1966, in punto al corretto riparto dell’onere probatorio in tema di licenziamento.
1.1. Il ricorrente contesta l’accertamento della falsità materiale del diploma in questione, che l’Amministrazione scolastica avrebbe desunto dalla
pendenza dell’inchiesta penale promossa dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania.
Deduce che non vi era stato procedimento penale promosso nei suoi confronti;
non era stata accertata la falsità materiale del documento in questione con sentenza passata in giudicato penale o civile;
vi era stata solo un’ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania;
l’RAGIONE_SOCIALE era riconosciuto come scuola paritaria abilitata a rilasciare titoli di studio;
esso ricorrente non aveva ritirato il diploma de quo e detto documento non era stato rintracciato presso l’RAGIONE_SOCIALE;
il nome dell’appellante era emerso solo dal registro di consegna dei diplomi, documento non attendibile;
il diploma in questione non risultava oggetto di sequestro penale e non era stato acquisito in originale agli atti del processo.
Dunque, il fatto posto alla base del licenziamento era insussistente perché non provato da parte dell’Amministrazione sulla quale gravava l’onere della prova.
Esso ricorrente aveva sempre contestato di essere a conoscenza della falsità del diploma in questione e di aver contribuito alla falsificazione dello stesso.
Il procedimento disciplinare doveva essere sospeso in attesa della definizione del procedimento penale.
Osserva inoltre il ricorrente che il diploma contestato non avrebbe determinato l’assunzione del ricorrente e neppure una progressione in carriera, sussistendo altro titolo di studio.
2. Il motivo non è fondato.
3. Occorre premettere che la condotta contestata al lavoratore consiste nell’avere falsamente dichiarato il possesso di un titolo di studio (si veda p. 3 del ricorso ‘il dipendente veniva accusato di aver falsamente dichiarato di essere in possesso… al fine di essere inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia…’; si v. pag. 2 della sentenza di appello secondo capoverso ‘Motivi della decisione’ in cui si legge ‘…l’originario ricorrente ha speso il possesso, in occasione della domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia…’) in ordine al quale, dopo l’instaurazione del rapporto di lavoro, l’Amministrazione accertava la falsità materiale.
La Corte d’Appello ha affermato la legittimità del licenziamento in quanto il lavoratore nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto mendacemente aveva dichiarato, in modo non veritiero, il possesso del diploma attestante il conseguimento della qualifica prRAGIONE_SOCIALE di operatore dei servizi di ristorazione nell’anno
RAGIONE_SOCIALE 2012/2013 presso l’RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘ di San Marco di Castellabate.
La Corte d’Appello ha affermato la falsità della dichiarazione atteso che dagli esiti di indagini della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, era emerso che diplomi rilasciati dall’RAGIONE_SOCIALE non erano conformi ad alcun originale e muniti di numero progressivo cui non faceva riscontro l’effettiva quantità del le pergamene assegnate dall’RAGIONE_SOCIALE. Il lavoratore era tra coloro (oltre 552 persone) che risultavano consegnatari di un esemplare di tali diplomi.
Tale statuizione relativa alla falsità materiale della pergamena di diploma, tuttavia, non è stata ritenuta esaustiva, di per sé, della legittimità del licenziamento, in quanto la Corte d’Appello ha esaminato se vi fossero elementi, la cui prova gravava sul lavoratore, atti a comprovare l’avvenuto conseguimento del titolo di studio all’esito del percorso di studi previsto, rilevando che il lavoratore non aveva dato alcuna indicazione circa la personale esperienza formativa e didattica maturata al fine di ricostruire il percorso educativo compiuto.
Dunque, la contestazione ha riguardato la dichiarazione e quindi la certificazione sostitutiva del titolo di studio posseduto (d’altro canto lo stesso ricorrente nel motivo di ricorso afferma di non aver mai ritirato il diploma de quo , pag. 8 del ricorso), che è stata ritenuta mendace a seguito degli esiti delle indagini in sede penale che hanno riguardato la falsità
materiale di pergamene di diploma dell’RAGIONE_SOCIALE.
Quanto all’illecito disciplinare contestato e sanzionato dall’Amministrazione, viene in rilievo l’art. 55, quater , comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 165 del 2001 che prevede: ‘ Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
(…)
d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera’.
Si tratta di una sanzione disciplinare, come tale assoggettata non solo al relativo procedimento applicativo (d.lgs. n. 165 del 2001, art. 55bis ), ma anche alla regola della proporzione della misura rispetto al concreto atteggiarsi dell’infrazione nella singola vicenda (v., Cass., n. 17304 del 2016).
Come questa Corte ha già affermato (Cass., n. 18699 del 2019), le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell’assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento , ai sensi dell’art. 55 -quater , lett. d), in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti, così differenziandosi dai casi di decadenza.
4.1. Le certificazioni sostitutive sono disciplinate dall’art.46 (la cui rubrica reca ‘Dichiarazioni sostitutive di certificazioni’) del d.P.R. n. 445 del 2000.
Tale disposizione prevede che in generale sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dalla norma medesima, tra cui, per quanto che qui interessa, il titolo di studio e gli esami sostenuti (lett. m), nonché la qualifica prRAGIONE_SOCIALE posseduta, il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica (lett. n).
L’art. 71 del medesimo d.P.R. prevede poi che le Amministrazioni effettuino idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneRAGIONE_SOCIALE, e nei casi di ragionevole dubbio, e che possano farlo anche successivamente all’erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.
Infine, l’art. 75 del D.P.R. dispone che ferme restando le eventuali responsabilità penali, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
4.2. Il sistema della documentazione amministrativa, incentrato sulla sostituzione di un certificato o di un atto di notorietà con altrettante dichiarazioni rese dall’interessato, poggia infatti sui due fondamentali principi quello dell’autoresponsabilità del dichiarante e quello dell’equivalenza funzionale delle suddette dichiarazioni rispetto ai certificati o agli atti sostituiti.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione costituisce, quindi, un mezzo di semplificazione delle formalità del rapporto con l’Amministrazione pubblica. La Corte costituzionale con la sentenza n. 164 del 2012, ha affermato che ‘ Il principio di semplificazione, ormai da gran tempo radicato nell’ordinamento italiano, è altresì di diretta derivazione comunitaria Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, attuata nell’ordinamento italiano con decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Esso, dunque, va senza dubbio catalogato nel novero dei principi fondamentali dell’azione amministrativa’ .
L’Amministrazione ha la piena facoltà di verificare la veridicità del dichiarato (citato art. 71 del d.P.R. 445 del 2000), in quanto, in ragione della finalità semplificatoria che l’istituto persegue, il contenuto dell’autocertificazione resta sempre necessariamente esposto alla prova contraria.
Una volta che l’Amministrazione abbia acquisito la certezza della non veridicità del dichiarato, ha il dovere di trarne le necessarie conseguenze, nella corretta e doverosa applicazione del principio
generale di buon andamento dell’Amministrazione pubblica.
4.3. Ciò è avvenuto nel caso in esame, laddove l’Amministrazione, in ragione degli elementi raccolti in sede di indagini penali, rilevava che la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal lavoratore in merito al possesso del diploma di qualifica prRAGIONE_SOCIALE rilasciato dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non era veritiera (falsità ideologica).
Deponevano in tal senso, come accertato dalla Corte d’Appello, il dato – portato ufficialmente a conoscenza dell’Amministrazione il 5 giugno 2021 -risultante da indagini penali di una serie di diplomi consegnati dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a persone tra cui veniva individuato anche il ricorrente, e la mancata indicazioni da parte del lavoratore (su cui gravava l’onere della prova in relazione al principio di riferibilità, vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova) sul relativo corso di studi, al fine della ricostruzione dell’effettivo percorso formativo che sarebbe stato seguito e che costituiva oggetto del diploma in questione.
4.4. Nel caso in esame, dunque, si versa nelle fattispecie della legittima verifica da parte dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445 del 2000, della veridicità dell’autocertificazione in ragione di elementi fondanti la falsità materiale del documento autocertificato, non contrastata dal ricorrente con la prova della sussistenza del titolo di studio avente valore legale.
4.5. Per quanto attiene alla distribuzione tra le parti degli oneri probatori, a fronte di elementi a favore della non autenticità del diploma, sopra richiamati, era onere del lavoratore fornirne contrari, in grado di superare le suddette risultanze, come affermato dalla Corte d’Appello, laddove deduce che il lavoratore avrebbe dovuto documentare il percorso formativo compiuto e avrebbe dovuto in sostanza corroborare la propria tesi sulla autenticità del diploma in questione, con tutti quegli elementi in grado di dimostrare, quanto meno apparentemente, che il diploma conseguito fosse in effetti l’atto finale e conclusivo di un regolare percorso di studi.
Di questi elementi, e della prospettazione nei gradi di merito, non vi è alcuna indicazione nel ricorso e la statuizione del giudice di appello non ha costituito oggetto di alcuna contestazione circostanziata.
Il ricorrente contesta la ritenuta falsità materiale del titolo di studio nei sensi sopra indicati, ma non deduce in modo esplicito e circostanziato (avendo invece affermato di non aver ritirato il diploma, pag. 8 del ricorso) di avere effettivamente conseguito il titolo di studio in questione a seguito della frequenza del relativo corso di studi e del superamento degli esami previsti.
4.6. In relazione al profilo di censura, secondo cui egli sarebbe comunque in possesso di un diverso diploma, distinto da quello giudicato falso, si osserva, a prescindere dalla novità della questione che non risulta trattata in appello, che lo stesso è
inammissibile in quanto non censura in modo adeguato l’accertamento della Corte d’Appello sulla decisività del diploma prRAGIONE_SOCIALE di operatore dei servizi di ristorazione, ai fini del punteggio che era valso a conseguire l’instaurazione del rapporto di lavoro di collaboratore RAGIONE_SOCIALE.
4.7. Quanto alla censura con cui si contesta la mancata sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del procedimento penale, si osserva che lo stesso ricorrente afferma che nessun procedimento penale è stato promosso nei suoi conf ronti e che correttamente la Corte d’Appello ha escluso la sospensione obbligatoria.
Come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il d.lgs. n. 165 del 2001, in ragione dell’ art. 55ter , come introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2009, ha introdotto nell’ordinamento la regola generale dell’autonomia del procedimento disciplinare da quello penale, contemplandone la possibilità di sospensione, dunque facoltativa e non obbligatoria, come ipotesi eccezionale, nei casi di illeciti di maggiore gravità, qualora ricorra il requisito della particolare complessità nell’accertamento, restando la P.A. libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che essi forniscano, senza necessità di ulteriori acquisizioni e indagini, elementi sufficienti per la contestazione di illecito disciplinare al proprio dipendente (cfr., ex aliis , Cass., n. 5194 del 2023).
Nella specie la Corte d’Appello ha accertato che la dovizia di significativi elementi aveva consentito all’Amministrazione di completare l’ iter disciplinare.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in riferimento all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., in punto di violazione del principio di diritto della gradualità e proporzionalità della sanzione comminata.
Assume il ricorrente che il licenziamento sarebbe nullo in quanto sproporzionato, atteso che le falsità documentali o dichiarativo non sono necessariamente ostative all’instaurazione del rapporto di lavoro come affermato da Cass., n. 18699 del 2019.
Nel caso di specie le dichiarazioni infedeli non comportano la mancanza di un requisito che avrebbe impedito l’instaurazione del rapporto di lavoro, atteso che il lavoratore era in possesso di diploma quinquennale di tecnico delle industrie elettroniche in forza del quale era stato inserito nelle graduatorie 20082011. L’Amministrazione, quindi, preso atto della mancanza del titolo avrebbe dovuto rivedere il punteggio assegnato.
5.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte non fondato.
Va premesso che la questione dell’ulteriore diploma di studio non risulta trattata in sede di appello dalla sentenza impugnata, e nel motivo non se ne deduce la devoluzione al giudice di merito, con conseguente novità della questione che peraltro
impinge accertamenti di fatto, inammissibile in sede di legittimità.
La giurisprudenza sopra richiamata (già citata nell’esaminare il primo motivo di ricorso, cui adde, Cass . n. 5805 del 2023) distingue tra l’istituto del licenziamento e quello della decadenza.
L’art. 55 -quater , comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 165 del 2001 e l’art. 127, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 3 del 1957, hanno riguardo a fattispecie diverse e contemplano conseguenze giuridiche differenti, posto che la prima norma disciplina il caso di falsità ‘commess e ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro’ comminando la sanzione disciplinare del licenziamento, mentre la seconda prevede l’automatica decadenza nel caso in cui ‘l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile’, ovverosia quando la falsità abbia riguardato proprio i documenti comprovanti i requisiti necessari per ottenere l’impiego; ove, peraltro, la falsità verta su aspetti e requisiti non essenziali all’assunzione, il licenziamento non costituisce un effetto automatico dell’illecito accertato, ma è applicabile solo a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti.
Nella fattispecie in esame la Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi relativi alla fattispecie del licenziamento, e ha accertato, in ragione della documentazione prodotta
dall’Amministrazione, la decisività del punteggio attribuito a seguito della dichiarazione mendace.
Ha quindi svolto il giudizio di proporzionalità, demandato al giudice di merito, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (v., ex aliis , Cass., n. 26010 del 2018), tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio sorretto da adeguata e logica motivazione, sia quanto al profilo oggettivo che soggettivo.
Il giudice di secondo grado ha considerato l’intenzionalità del comportamento, che non poteva imputarsi a distrazione o errore come illustrato nella sentenza, e il rango primario degli interessi della Pubblica Amministrazione fatti oggetto di lesione da parte della condotta del lavoratore, che in astratto integrerebbero fattispecie di reato, contro la fede pubblica e contro il patrimonio.
Il ricorso deve essere rigettato.
Nulla va statuito in merito alle spese, non essendosi le Amministrazioni costituite nei termini di legge mediante controricorso, ma essendosi costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio