Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26049 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 26049 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/09/2025
SENTENZA
sul ricorso 24362-2024 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1126/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 19/07/2024 R.G.N. 1080/2023; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/2025 dal AVV_NOTAIO; udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME;
R.G.N. 24362/2024
COGNOME.
Rep.
Ud. 06/05/2025
PU
udito l’AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La professoressa NOME COGNOME aveva svolto docenze (supplenze) a tempo determinato part time in qualità di esperta madrelingua inglese nella scuola pubblica di Istruzione secondaria di II grado, a far data dall’anno 1997 e, come CEL (collaboratore esperto linguistico), presso l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dall’anno 2009 con contratti di lavoro di diritto privato.
In data 14 settembre 2015, a seguito RAGIONE_SOCIALEa immissione in ruolo in qualità di docente alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALEIstruzione per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera (Inglese), la ricorrente sottoscriveva regolare contratto e veniva assegnata presso il RAGIONE_SOCIALE scientifico ‘RAGIONE_SOCIALE‘ di Guidonia (Roma). Contestualmente (il 14.09.2015) la ricorrente chiedeva di essere collocata in aspettativa, per motivi personali, dall’Amministrazione pubblica scolastica e allegava che: a) nell’anno sc olastico 2016/2017 svolgeva docenze part time per n. 6 ore settimanali c/o l’RAGIONE_SOCIALE Cagnano Varano; b) nell’anno scolastico 2017/2018 svolgeva docenze part time per n. 6 ore settimanali c/o l’RAGIONE_SOCIALE; c) nell’anno scolastico 2018/2019 svolgeva docenze part time per c/o l’RAGIONE_SOCIALE, continuando il servizio con lo stesso orario a tempo parziale e presso lo stesso RAGIONE_SOCIALE scolastico di titolarità negli anni 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 fino alle dimissioni comunicate via pec in data 05.10.2021; d) i redditi del servizio part time RAGIONE_SOCIALEa ricorrente presso l’Amministrazione scolastica negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 sono attestati anche dall’estratto contributivo INPS. In definitiva, gli incarichi a tempo determinato presso l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in qualità di CEL
(collaboratore esperto linguistico) si sono susseguiti con diverse proroghe o selezioni dal 16.10.2009 fino al 31.08.2018. Nell’ultima domanda di partecipazione alla selezione ‘Sel.1/2014′ indetta dall’RAGIONE_SOCIALE, la ricorrente aveva espressamente indicato nel curriculum vitae e nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex art. T.U. 445/2000) di ‘aver insegnato nella scuola pubblica di istruzione secondaria di RAGIONE_SOCIALE grado dall’a.s. 1997/98 all’a.s. 2013. All’esito RAGIONE_SOCIALEa citata procedu NOME, veniva stipulato contratto con decorrenza 01.04.2014 / 30.09.2015, successivamente prorogato di altri 18 mesi.
In data 01.09.2018, a seguito di procedura di stabilizzazione ex D. Lgs. 75/2017, la ricorrente veniva assunta a tempo indeterminato, con contratto part time di 500 ore annuali. In data 30 settembre 2021 l’RAGIONE_SOCIALE comunicava alla dott.ssa COGNOME formale contestazione di addebito disciplinare, con contestuale convocazione per il contraddittorio a sua difesa per il giorno 16 novembre 2021 presso l’Ufficio per i procedimenti disciplinari. Conseguentemente, in data 05.10.2021 la prof.ssa COGNOME comunicava a mezzo PEC all’RAGIONE_SOCIALE la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere con decorrenza dal 01.09.2021. Tale dichiarazione era regolarmente acquisita e registrata al numero di protocollo del suddetto RAGIONE_SOCIALE al nr.NUMERO_DOCUMENTO.
Con decreto del direttore generale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (n. 954/2021 Prot. n. 57835-VII/13) del 30.11.2021 veniva irrogata alla prof.ssa COGNOME la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa senza preavviso richiamando le risultanze RAGIONE_SOCIALE ‘UPD.
NOME COGNOME impugnava il licenziamento con ricorso al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che, con sentenza n.1068/2023 rigettava la domanda, compensando le spese.
La ProfCOGNOME proponeva appello, evidenziando l’insussistenza di incompatibilità, anche avuto riguardo a quanto deciso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 22497/2022 ed a quanto previsto dal disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 in tema di incompatibilità, cumulo d’impieghi ed incarichi dei dipendenti pubblici, e che non sussisteva alcuna dichiarazione mendace, non essendo tenuta la ricorrente a richiedere alcuna autorizzazione, né a comunicare alcunché, svolgendo solo due ore settimanali di lavoro part time presso la scuola. Oltretutto, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE – con sentenza n.3493/2022, giudice AVV_NOTAIO – su un caso identico riguardante una Collaboratrice Esperta Linguistica (che aveva subito analogo provvedimento di espulsione per presunta incompatibilità con altro incarico di pubblico impiego scolastico) risolveva la controversia in senso favorevole alla lavoratrice.
Con sentenza n. 1126/2024 pubblicata il 19.07.2024, la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE respingeva il gravame, condannando la ricorrente alle spese di lite.
La Corte territoriale, disattendendo le censure RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, riteneva che ‘parte appellante non ha censurato la sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda risarcitoria articolata sub c) RAGIONE_SOCIALEe conclusioni del ricorso ed avente ad oggetto il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe differenze retributive relative al periodo 16.10.2009 al 31.08.2018. In ragione di tanto e a fronte RAGIONE_SOCIALEa mancata riproposizione RAGIONE_SOCIALEa relativa domanda, la decisione resa sul punto dal Tribunale deve ritenersi cristallizzata’. Nel merit o, la Corte d’Appello osservava che ‘dall’esame degli atti di causa, emerge indubitabile che il decreto del 30.11.2021, lungi dal
configurare un provvedimento di decadenza dall’impiego, così come previsto dall’art. 63 del DPR n. 3/1957, costituisce, per forma e contenuto, un licenziamento per giusta causa, ritualmente irrogato alla lavoratrice ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 55 quater del D.lgs. n. 165/2001, all’esito di un procedimento disciplinare’. Conclusivamente, la Corte di RAGIONE_SOCIALE, nel confermare la sentenza di prime cure, riteneva che ‘non colgono nel segno i profili di doglianza concernenti la mancata pronuncia, da parte del Tribunale, in ordine alla (pur contestata) violazione del divieto di cumulo di impieghi pubblici, derivando tale opzione dalla rituale applicazione alla fattispecie del principio per cui, nell’ipotesi di licenziamento per giusta causa intimato a fronte di più condotte in adempienti, anche l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa fondatezza di uno degli addebiti può essere idoneo a giustificare la massima sanzione espulsiva.’.
La Corte territoriale riteneva dirimente il fatto che in occasione RAGIONE_SOCIALEa stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato del 29 agosto 2018 con l’RAGIONE_SOCIALE la COGNOME già docente di ruolo presso la scuola pubblica sin dal 2015 ha espressamente dichiarato di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e che con la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa proprio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 45 del D.P.R. n. 445/2000 la stessa ha ribadito ha riprova RAGIONE_SOCIALE‘intenzionalità del comportamento di non prestare servizio presso altre amministrazioni pubbliche eludendo peraltro la successiva opzione presente nel prestampato contenente la dichiarazione di prestare servizio presso altra amministrazione. Ad avviso RAGIONE_SOCIALEa Corte distrettuale, pertanto andava confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha qualificato la condotta RAGIONE_SOCIALEa docente come grave ed intenzionale attesa l’infedele dichiarazione resa ai fini o in occasione RAGIONE_SOCIALE‘instaurazione
del rapporto di lavoro che ha consentito alla stessa di beneficiare RAGIONE_SOCIALEa procedura di stabilizzazione destinata ai soli lavoratori precari.
La Corte di appello inoltre riteneva priva di pregio la deduzione concernente l’asserita impossibilità per l’ufficio procedimenti disciplinari di pervenire all’accertamento dei fatti illeciti penalmente rilevanti prima di una sentenza di condanna passata in cosa giudicata. A riguardo La Corte rilevava come la normativa di cui al decreto legislativo numero 188 del 2021 non incida in alcun modo sull’esercizio nell’ambito dei rapporti di lavoro dei poteri disciplinari di cui all’articolo 2106 cod civ essendo noto che la valutazione RAGIONE_SOCIALEa gravità disciplinare di una condotta ha natura autonoma e distinta rispetto alla valutazione RAGIONE_SOCIALEa relativa rilevanza penale, citando a riguardo numerosi precedenti RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione.
In ordine alla richiesta di pagamento RAGIONE_SOCIALEa retribuzione per il mese di novembre 2021 la Corte riteneva infondata la domanda atteso che il pagamento è da ritenersi subordinato ad una specifica attestazione RAGIONE_SOCIALE‘attività espletata dalla docente secondo le modalità definite dal direttore del Centro; ed in tal senso rilevano anche la previsione contrattuale secondo cui per ogni ora di attività non svolta si avrà una riduzione di 1/500 RAGIONE_SOCIALEa retribuzione complessiva ed il contenuto del cedolino del 12 dicembre 2021 in cui è presente uno specifico conteggio in base alle ore espletate nei precedenti mesi da maggio a ottobre previo conguaglio con le assenze. Conseguentemente nulla sarebbe dovuto alla COGNOME non avendo la stessa provveduta da testare l’attività lavorativa svolta nel corso RAGIONE_SOCIALE‘anno 2021 mediante la compilazione RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione del registro RAGIONE_SOCIALEe attività così come prevedeva l’articolo quattro del contratto di lavoro.
La prof.COGNOME ricorre infine per cassazione, affidando le proprie difese a due motivi, cui resiste con controricorso l’amministrazione.
La Procura generale chiede nelle sue conclusioni il rigetto del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta ‘Violazione per mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.53 comma 6 del d.lgs. 165/2001, RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 bis D.Lgs. 165/2001, RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 RAGIONE_SOCIALEa legge 4 novembre 2010 n. 183, interpretati alla luce RAGIONE_SOCIALE‘art.9 comma 1 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 201 9/1152/UE e RAGIONE_SOCIALE‘art.8 commi 1, 2 e 4 del D.lgs. n.104/2022, alla luce RAGIONE_SOCIALEa sentenza n.22497/2022 RAGIONE_SOCIALEa Cassazione, nonchè violazione per falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.20 comma 1 del d.lgs. n.75/2017, RAGIONE_SOCIALE‘art. 55 -quater, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 165 /2001, RAGIONE_SOCIALE‘art.483 c.p. e RAGIONE_SOCIALE‘art.2119 c.c., in combinato disposto con gli artt.112 e 116 c.p.c., anche in relazione alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.4 comma 1 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, come recepito d all’art.2 comma 1 d.lgs. n.188/2021 -In riferimento all’art.360 comma 1 n.3) c.p.c.’.
La ricorrente si duole che la Corte del merito abbia ignorato quanto disposto dall’art.53 comma 6 del D.lgs. n.165/2001, norma che l’RAGIONE_SOCIALE ha sempre ignorato anche nel procedimento disciplinare, basato essenzialmente, a differenza di quanto sembra ritenere la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, proprio sulla incompatibilità tra i due rapporti di lavoro pubblico.
Con il secondo motivo ci si duole RAGIONE_SOCIALEa ‘Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.36 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione e RAGIONE_SOCIALE‘art.2094 c.c., nonché
RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 CCNL, in combinato disposto agli artt.112 e 116 c.p.c., in riferimento all’art.360 comma 1 n.3) c.p.c.’.
La ricorrente lamenta che la Corte di Appello non ha, erroneamente, rilevato che l’RAGIONE_SOCIALE non ha considerato che, durante il periodo da settembre a novembre 2021, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato come CEL fosse ancora in corso con diritto alla piena retribuzione e che abbia svolto le ore di didattica previste, tanto è vero che, seppure tardivamente, ha corrisposto le mensilità di settembre e ottobre 2021, rifiutandosi di pagare la mensilità di novembre 2021 con motivi risibili rispetto alla normativa di tutela del lavoratore e di diritto alla giusta retribuzione ai sensi degli artt.36 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione e 2094 c.c. La Corte di Appello, inoltre, ha erroneamente ritenuto che l’erogazione RAGIONE_SOCIALEo stipendio fosse subordinata ad una specifica attes tazione RAGIONE_SOCIALE‘attività espletata dalla docente, secondo le modalità definite dal Direttore del Centro, perché l’RAGIONE_SOCIALE non ha mai negato che le prestazioni fossero state svolte, essendo peraltro il registro RAGIONE_SOCIALEe attività nella esclusiva disponibilità d ell’RAGIONE_SOCIALE a causa del licenziamento RAGIONE_SOCIALEa ricorrente e dal momento che tale registro non è stato mai esibito in giudizio.
3. Con il primo motivo, la ricorrente contesta alla Corte territoriale di aver ritenuto la irrilevanza, ai fini RAGIONE_SOCIALEa statuita illegittimità licenziamento, RAGIONE_SOCIALEa compatibilità tra due rapporti di lavoro subordinato con due pubbliche amministrazioni, di cui uno con il RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) con part time di sole 2 ore settimanali (quindi inferiore al 50% RAGIONE_SOCIALE‘orario normale di lavoro dei docenti MIM) e uno a tempo ‘pieno’ con l’RAGIONE_SOCIALE di 500 ore all’anno, ed a vrebbe invece ritenuto erroneamente che, senza la falsa dichiarazione, la
docente non sarebbe stata stabilizzata a tempo indeterminato presso l’RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è inammissibile non confrontandosi col decisum. In particolare, la censura non si rapporta con la sentenza impugnata, laddove la stessa ha ritenuto dirimente la falsità dichiarativa reiterata.
Orbene, il ricorso per cassazione deve contenere, invero, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, aventi i requisiti RAGIONE_SOCIALEa specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421; Cass. 24/02/2020, n. 4905). In particolare è necessario che venga contestata specificamente, a pena di inammissibilità, la «ratio decidendi» posta a fondamento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia oggetto di impugnazione (Cass., 10/08/2017, n. 19989).
La Corte territoriale ha accertato che il licenziamento per giusta causa si fonda, esclusivamente, sull’accertamento RAGIONE_SOCIALEa ‘falsità dichiarativa commessa all’atto RAGIONE_SOCIALE‘instaurazione del rapporto a tempo indeterminato’, per cui la pronuncia ha ritenuto irrilevante la verifica RAGIONE_SOCIALEa insussistenza, nel caso di specie, di ipotesi di incompatibilità passibili di sanzione espulsiva essendo assorbente il fatto che, contrariamente al vero, la docente ha affermato, all’atto RAGIONE_SOCIALEa stipula, ‘di non avere altri rapport i di impiego pubblico o privato’ ed ha ribadito, con la dichiarazione sostitutiva di certificazione, di ‘non prestare servizio presso altre amministrazioni pubbliche’.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che, per il periodo settembre/novembre 2021, non avesse diritto alla retribuzione.
Anche tale censura è inammissibile.
La sentenza impugnata ha infatti rigettato la specifica domanda RAGIONE_SOCIALEa lavoratrice perché la stessa non ha provato lo svolgimento, in quel periodo, RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa. La censura in quanto volta a contestare tale valutazione di merito è inammissibile nella presente sede di legittimità. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente costituita RAGIONE_SOCIALEe spese di lite che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario RAGIONE_SOCIALEe spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione, il giorno 6 maggio 2025.
Il Giudice estensore NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME