Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9282 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 9282 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13922-2023 proposto da:
SINICATO COGNOME domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 640/2022 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/12/2022 R.G.N. 142/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
Oggetto
Lavoro privato
-patto di prova
R.G.N. 13922/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 04/02/2025
CC
RILEVATO CHE
1. la Corte d’Appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Vicenza di rigetto, per intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 6 legge n. 604/1966, dell’impugnativa del licenziamento per mancato superamento del periodo di prova intimato in data 4.12.2018 dalla società RAGIONE_SOCIALE a NOME COGNOME, assunto con qualifica di business developer , livello quadro del CCNL Terziario della Distribuzione e dei Servizi, con patto di prova di 60 giorni;
2. in particolare, la Corte territoriale ha osservato che il lavoratore aveva rispettato il termine di impugnazione stragiudiziale con richiesta del tentativo di conciliazione in data 28.12.2018, ma non aveva rispettato il termine di 60 giorni per il deposito del ricorso giudiziale (anche tenuto conto di 20 giorni successivi ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c.); il deposito, avvenuto il 4.6.2019, è stato ritenuto oltre il termine di decadenza in quanto era stata richiesta l’attivazione d i tentativo di concil iazione davanti alla Commissione paritetica dell’Ente Bilaterale di Vicenza, non accettato dal datore con comportamento concludente, consistito nel non depositare alcuna memoria nei 20 giorni successivi alla comunicazione della convocazione ai sensi dell’a rt. 410, comma 7, c.p.c.;
3. per la cassazione della sentenza d’appello ricorre il lavoratore con 10 motivi; resiste la società con controricorso; entrambe la parti hanno depositato memorie; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
1. con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione o falsa applicazione degli artt. 410 e 411
c.p.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto applicabili tali disposizioni normative alla fattispecie de qua , nonostante il 3° comma dell’art. 411 c.p.c. espressamente escluda l’applicabilità di tali disposizioni ai tentativi di conciliazione in sede sindacale;
2. con il secondo motivo deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 410 c.p.c., dell’art. 6 legge n. 604/1966, dell’art. 412 -quater c.p.c. (art. 360, n. 3 e n. 5 , c.p.c.), per avere la Corte d’Appello ritenuto tali disposizioni erroneamente applicabili, con la conseguenza che sarebbe maturato il termine decadenziale della citata normativa, sia per non avere la società depositato alcuna memoria nei 20 giorni dalla ricezione della convocazione per il tentativo di conciliazione avanti l’Ente bilaterale Settore Terziario, sia per essere tale condotta stata assimilata o ricondotta ad espresso rifiuto o mancata volontà di aderirvi;
3. con il terzo motivo deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere la Corte d’Appello disatteso il principio per cui i presupposti di fatto e di diritto dell’eccezione di decadenza debbono essere indicati e provati da chi li solleva;
4. con il quarto motivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 39 e 40 CCNL commercio, 410 e 411 c.p.c., 6 legge n. 604/1966 (art. 360, n. 3, c.p.c.);
5. con il quinto motivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 6 e 10 legge n. 604/1966 in combinato disposto con l’art. 2096 c.c., (art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.), per erronea applicazione al caso di specie della legge n. 604/1966, che all’art. 10 ne esclude l’applicabilità ai lavoratori assunti in prova prima che l’assunzione sia divenuta definitiva, circostanza non verificatasi nella fattispecie in esame;
6. con il sesto motivo deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 2096 c.c. (art. 360, n. 5, c.p.c.) per omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti;
7. con il settimo motivo deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 410 c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), sostenendo che il ricorso giudiziale è stato depositato in data 4.6.2019, quindi prima della maturazione del termine di decadenza di 180 giorni;
8. con l’ottavo motivo deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 14 preleggi (Disposizioni sulla legge in generale) con riferimento all’art. 6 legge n. 604/1966 (art. 360, n. 3, c.p.c.) , sostenendo che la decorrenza del termine breve di 60 giorni per l’impugnazione del licenziamento al rifiuto espresso e preventivo alla conciliazione non era applicabile al caso di specie, non avendo la società espressamente rifiutato la procedura conciliativa
9. con il nono motivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 412-ter e 412-quater c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.) per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto che l’Ente bilaterale avesse posto in essere un inadempimento nel non assegnare il termine di 20 giorni alla società per manifestare la propria adesione alla conciliazione
10. con il decimo motivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 412-ter e 412-quater c.p.c. per avere la Corte d’Appello erroneamente affermato che il verbale di mancata comparizione della società avanti l’Ente bilaterale all’incontro del 29.1.2019 fosse atto di valenza amministrativa ma non giuridica;
11. ritiene il Collegio fondato il quinto motivo del ricorso per cassazione, con conseguente assorbimento degli altri motivi;
12. applicando la giurisprudenza di questa Corte (Cass n. 14057/2019, n. 27948/2018) relativa alla decadenza dell’impugnazione del licenziamento in caso di richiesta di tentativo di conciliazione non seguita da deposito del ricorso entro 60 giorni dal rifiuto datoriale, sviluppatasi in materia di impugnativa del licenziamento individuale ex art. 6 della legge n. 604/1966, come modificato dall’art. 32, comma 1, della legge n. 183/2010, la Corte di merito non ha considerato la particolare natura del rapporto di lavoro in controversia e del relativo recesso, avvenuto durante il periodo di prova;
13. tale specificità è espressamente rilevante, nel caso di specie, per effetto della norma di cui all’art. 10 della stessa legge n. 604/1966, che stabilisce che le ‘
14. invero, il regime decadenziale previsto dall’art. 32 della legge n. 183/2010 si applica alle ipotesi di allontanamento dal lavoro ivi espressamente indicate e non, quindi, al recesso intimato durante il periodo di prova, che non può rientrare, per la parti colare valenza che connota tale istituto, nei casi ‘di invalidità del licenziamento’ menzionati nel predetto articolo, riferibili unicamente alle ipotesi di recesso unilaterale del datore da un rapporto di lavoro che sia già in essere o perfezionato (Cass n. 7801/2017; cfr. anche, a contrario , Cass. n. 12357/1993)
15. dunque, la normativa sui licenziamenti individuali di cui alla legge n. 604/1966 novellata nel 2010 è applicabile soltanto nel caso in cui l’assunzione diventi definitiva e comunque quando siano decorsi sei mesi dall’inizio del rapporto di lavoro,
ai sensi dell’art. 10 della legge n. 604/1966; il fatto che all’elenco delle fattispecie sottoposte alla nuova disciplina dei termini il legislatore non abbia fatto menzione del recesso intervenuto durante il periodo di prova deriva dalla diversa ratio che connota tale istituto rispetto al licenziamento;
16. né la prospettazione della nullità del patto di prova è inconciliabile con il motivo accolto (inapplicabilità di decadenza a rapporto di lavoro in prova), perché la tutela applicabile nel caso in esame va valutata in ottica diacronica e non sincronica; l’i napplicabilità della dichiarata decadenza si pone a monte delle questioni di merito, che dovranno essere esaminate una volta superato, perché appunto normativamente inapplicabile, l’ostacolo di rito giudicato preclusivo nelle fasi di merito;
17. in conclusione, la sentenza impugnata, in accoglimento del quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, per provvedere all’esame nel merito delle domande azionate;
18. alla Corte di rinvio spetta anche la regolazione delle spese di lite, incluse quelle del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 4 febbraio 2025