Licenziamento Patto di Prova: la Cassazione esclude i termini di decadenza
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato una questione cruciale nel diritto del lavoro: i termini per impugnare un licenziamento durante il patto di prova. Con una decisione netta, la Suprema Corte ha stabilito che le rigide scadenze previste dalla legge per contestare un licenziamento non si applicano in questa specifica fase del rapporto di lavoro, offrendo un importante chiarimento a tutela dei lavoratori.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un lavoratore, assunto con la qualifica di business developer e un patto di prova della durata di 60 giorni. Prima della scadenza di tale periodo, l’azienda gli comunicava il recesso per mancato superamento della prova. Il lavoratore decideva di contestare il licenziamento, attivando una richiesta di conciliazione.
Nonostante l’impugnazione stragiudiziale fosse avvenuta nei termini, il successivo ricorso in tribunale veniva depositato oltre il termine di 60 giorni che la legge prevede in caso di fallimento della conciliazione. Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello dichiaravano il lavoratore decaduto dal suo diritto, ritenendo che avesse perso la possibilità di agire in giudizio per non aver rispettato le scadenze procedurali.
La Disciplina del Licenziamento durante il Patto di Prova
Il cuore della controversia risiede nell’interpretazione della normativa sui licenziamenti individuali (Legge n. 604/1966) e delle successive modifiche che hanno introdotto termini di decadenza molto stringenti per l’impugnazione. L’obiettivo di tali termini è garantire la certezza dei rapporti giuridici, imponendo al lavoratore di agire rapidamente.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, basando la sua decisione su un punto fondamentale: la specificità del recesso durante il periodo di prova. Questo tipo di interruzione del rapporto ha una natura e una ratio diverse dal licenziamento disciplinare o per giustificato motivo oggettivo, che riguardano un rapporto di lavoro già consolidato.
L’Applicabilità delle Norme sulla Decadenza
La Corte d’Appello aveva erroneamente applicato al caso le norme generali sui termini di impugnazione, senza considerare l’eccezione prevista proprio dalla stessa legge. I giudici di merito avevano ritenuto che il mancato deposito di una memoria difensiva da parte dell’azienda nella procedura di conciliazione equivalesse a un rifiuto, facendo scattare un termine breve per il deposito del ricorso giudiziale.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha ribaltato questa interpretazione, accogliendo il quinto motivo del ricorso del lavoratore e assorbendo tutti gli altri. Il punto centrale della motivazione risiede nell’art. 10 della Legge n. 604/1966. Questa norma esclude espressamente l’applicazione della disciplina sui licenziamenti individuali ai lavoratori assunti in prova.
La Corte ha specificato che il regime di decadenza, introdotto per dare stabilità ai rapporti di lavoro definitivi, non può essere esteso a una fase, come quella di prova, che per sua natura è provvisoria e finalizzata alla valutazione reciproca tra le parti. Il recesso durante la prova non rientra tra le ipotesi di “invalidità del licenziamento” a cui si applicano i termini di impugnazione previsti dall’art. 32 della Legge n. 183/2010.
In sostanza, il legislatore non ha menzionato il recesso in prova tra le fattispecie soggette a decadenza proprio perché la sua logica è intrinsecamente diversa da quella di un licenziamento tradizionale. Pertanto, l’inapplicabilità dei termini di decadenza si pone a monte di qualsiasi valutazione sul merito della legittimità del recesso stesso.
Le Conclusioni
La Cassazione ha cassato la sentenza d’appello e ha rinviato la causa a un’altra sezione della Corte d’Appello di Venezia. Quest’ultima dovrà ora esaminare il caso nel merito, senza poter più eccepire la decadenza del lavoratore dal suo diritto. La decisione ha un’importante implicazione pratica: i lavoratori licenziati durante il periodo di prova non sono vincolati ai brevi e perentori termini di impugnazione previsti per gli altri licenziamenti. Questo principio rafforza la tutela del lavoratore in una fase particolarmente delicata del rapporto, garantendogli la possibilità di far valere le proprie ragioni in giudizio senza l’ostacolo di una scadenza procedurale non applicabile al suo caso.
Il termine di decadenza per impugnare un licenziamento si applica anche al recesso durante il patto di prova?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la normativa sui licenziamenti individuali e i relativi termini di decadenza, come stabilito dall’art. 10 della Legge n. 604/1966, non si applicano ai lavoratori assunti in prova.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la decisione dei giudici di merito?
La Corte ha annullato la sentenza perché i giudici di merito avevano erroneamente applicato il regime di decadenza previsto per i licenziamenti ordinari a un recesso avvenuto durante il periodo di prova, ignorando la specifica esclusione prevista dalla legge per questa fattispecie.
Qual è il fondamento normativo di questa decisione?
Il fondamento è l’art. 10 della Legge n. 604/1966, che esclude l’applicabilità delle norme sui licenziamenti individuali ai lavoratori in prova. La Corte ha chiarito che la ratio del recesso in prova è diversa da quella del licenziamento di un rapporto di lavoro già consolidato, e per questo non soggiace agli stessi vincoli procedurali di impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9282 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 9282 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13922-2023 proposto da:
NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
- controricorrente – avverso la sentenza n. 640/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/12/2022 R.G.N. 142/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Lavoro privato
-patto di prova
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 04/02/2025
CC
RILEVATO CHE
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la Corte d’Appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE di rigetto, per intervenuta decadenza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 legge n. 604/1966, RAGIONE_SOCIALE‘impugnativa del licenziamento per mancato superamento del periodo di prova intimato in data 4.12.2018 dalla società RAGIONE_SOCIALE a NOME COGNOME, assunto con qualifica di business developer , livello quadro del CCNL RAGIONE_SOCIALE, con patto di prova di 60 giorni;
-
in particolare, la Corte territoriale ha osservato che il lavoratore aveva rispettato il termine di impugnazione stragiudiziale con richiesta del tentativo di conciliazione in data 28.12.2018, ma non aveva rispettato il termine di 60 giorni per il deposito del ricorso giudiziale (anche tenuto conto di 20 giorni successivi ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c.); il deposito, avvenuto il 4.6.2019, è stato ritenuto oltre il termine di decadenza in quanto era stata richiesta l’attivazione d i tentativo di concil iazione davanti alla RAGIONE_SOCIALE, non accettato dal datore con comportamento concludente, consistito nel non depositare alcuna memoria nei 20 giorni successivi alla comunicazione RAGIONE_SOCIALE convocazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘a rt. 410, comma 7, c.p.c.;
-
per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza d’appello ricorre il lavoratore con 10 motivi; resiste la società con controricorso; entrambe la parti hanno depositato memorie; al termine RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza;
CONSIDERATO CHE
- con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione o falsa applicazione degli artt. 410 e 411
c.p.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto applicabili tali disposizioni normative alla fattispecie de qua , nonostante il 3° comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 411 c.p.c. espressamente escluda l’applicabilità di tali disposizioni ai tentativi di conciliazione in sede sindacale;
-
con il secondo motivo deduce violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 410 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 legge n. 604/1966, RAGIONE_SOCIALE‘art. 412 -quater c.p.c. (art. 360, n. 3 e n. 5 , c.p.c.), per avere la Corte d’Appello ritenuto tali disposizioni erroneamente applicabili, con la conseguenza che sarebbe maturato il termine decadenziale RAGIONE_SOCIALE citata normativa, sia per non avere la società depositato alcuna memoria nei 20 giorni dalla ricezione RAGIONE_SOCIALE convocazione per il tentativo di conciliazione avanti l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Settore RAGIONE_SOCIALE, sia per essere tale condotta stata assimilata o ricondotta ad espresso rifiuto o mancata volontà di aderirvi;
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con il terzo motivo deduce violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere la Corte d’Appello disatteso il principio per cui i presupposti di fatto e di diritto RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di decadenza debbono essere indicati e provati da chi li solleva;
-
con il quarto motivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 39 e 40 CCNL commercio, 410 e 411 c.p.c., 6 legge n. 604/1966 (art. 360, n. 3, c.p.c.);
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con il quinto motivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 6 e 10 legge n. 604/1966 in combinato disposto con l’art. 2096 c.c., (art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.), per erronea applicazione al caso di specie RAGIONE_SOCIALE legge n. 604/1966, che all’art. 10 ne esclude l’applicabilità ai lavoratori assunti in prova prima che l’assunzione sia divenuta definitiva, circostanza non verificatasi nella fattispecie in esame;
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con il sesto motivo deduce violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2096 c.c. (art. 360, n. 5, c.p.c.) per omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti;
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con il settimo motivo deduce violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 410 c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), sostenendo che il ricorso giudiziale è stato depositato in data 4.6.2019, quindi prima RAGIONE_SOCIALE maturazione del termine di decadenza di 180 giorni;
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con l’ottavo motivo deduce violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 preleggi (Disposizioni sulla legge in generale) con riferimento all’art. 6 legge n. 604/1966 (art. 360, n. 3, c.p.c.) , sostenendo che la decorrenza del termine breve di 60 giorni per l’impugnazione del licenziamento al rifiuto espresso e preventivo alla conciliazione non era applicabile al caso di specie, non avendo la società espressamente rifiutato la procedura conciliativa
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con il nono motivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 412-ter e 412-quater c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.) per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avesse posto in essere un inadempimento nel non assegnare il termine di 20 giorni alla società per manifestare la propria adesione alla conciliazione
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con il decimo motivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 412-ter e 412-quater c.p.c. per avere la Corte d’Appello erroneamente affermato che il verbale di mancata comparizione RAGIONE_SOCIALE società avanti l’RAGIONE_SOCIALE all’incontro del 29.1.2019 fosse atto di valenza amministrativa ma non giuridica;
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ritiene il Collegio fondato il quinto motivo del ricorso per cassazione, con conseguente assorbimento degli altri motivi;
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applicando la giurisprudenza di questa Corte (Cass n. 14057/2019, n. 27948/2018) relativa alla decadenza RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione del licenziamento in caso di richiesta di tentativo di conciliazione non seguita da deposito del ricorso entro 60 giorni dal rifiuto datoriale, sviluppatasi in materia di impugnativa del licenziamento individuale ex art. 6 RAGIONE_SOCIALE legge n. 604/1966, come modificato dall’art. 32, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 183/2010, la Corte di merito non ha considerato la particolare natura del rapporto di lavoro in controversia e del relativo recesso, avvenuto durante il periodo di prova;
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tale specificità è espressamente rilevante, nel caso di specie, per effetto RAGIONE_SOCIALE norma di cui all’art. 10 RAGIONE_SOCIALE stessa legge n. 604/1966, che stabilisce che le ‘
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invero, il regime decadenziale previsto dall’art. 32 RAGIONE_SOCIALE legge n. 183/2010 si applica alle ipotesi di allontanamento dal lavoro ivi espressamente indicate e non, quindi, al recesso intimato durante il periodo di prova, che non può rientrare, per la parti colare valenza che connota tale istituto, nei casi ‘di invalidità del licenziamento’ menzionati nel predetto articolo, riferibili unicamente alle ipotesi di recesso unilaterale del datore da un rapporto di lavoro che sia già in essere o perfezionato (Cass n. 7801/2017; cfr. anche, a contrario , Cass. n. 12357/1993)
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dunque, la normativa sui licenziamenti individuali di cui alla legge n. 604/1966 novellata nel 2010 è applicabile soltanto nel caso in cui l’assunzione diventi definitiva e comunque quando siano decorsi sei mesi dall’inizio del rapporto di lavoro,
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 RAGIONE_SOCIALE legge n. 604/1966; il fatto che all’elenco RAGIONE_SOCIALEe fattispecie sottoposte alla nuova disciplina dei termini il legislatore non abbia fatto menzione del recesso intervenuto durante il periodo di prova deriva dalla diversa ratio che connota tale istituto rispetto al licenziamento;
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né la prospettazione RAGIONE_SOCIALE nullità del patto di prova è inconciliabile con il motivo accolto (inapplicabilità di decadenza a rapporto di lavoro in prova), perché la tutela applicabile nel caso in esame va valutata in ottica diacronica e non sincronica; l’i napplicabilità RAGIONE_SOCIALE dichiarata decadenza si pone a monte RAGIONE_SOCIALEe questioni di merito, che dovranno essere esaminate una volta superato, perché appunto normativamente inapplicabile, l’ostacolo di rito giudicato preclusivo nelle fasi di merito;
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in conclusione, la sentenza impugnata, in accoglimento del quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, per provvedere all’esame nel merito RAGIONE_SOCIALEe domande azionate;
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alla Corte di rinvio spetta anche la regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, incluse quelle del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 4 febbraio 2025