Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34591 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34591 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 26847-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO COGNOME INDIRIZZO COGNOME INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 36/2022 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 06/05/2022 R.G.N. 9/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
08/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
R.G.N. 26847/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 08/11/2024
CC
Rilevato che
NOME COGNOME adiva il giudice del lavoro chiedendo accertarsi il diritto all’instaurazione con la convenuta RAGIONE_SOCIALE di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di assunzione, avvenuta il 14 gennaio 2008, ovvero il diritto alla conversione del rapporto di lavoro di apprendistato professionalizzante della durata di 46 mesi in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, accertarsi la inefficacia/inesistenza del licenziamento orale intimato il 14 novembre 2011 ; chiedeva inoltre la condanna della società alla riassunzione in servizio ed al risarcimento del danno pari all’ammontare delle retribuzioni non percette dal licenziamento alla riammissione in servizio nonché al pagamento delle differenze retributive tra la VI categoria dovuta e la IV attribuita, oltre accessori, ed all’ulteriore risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale;
il giudice di primo grado dichiarava la nullità del contratto di apprendistato professionalizzante (per omessa formazione) stipulato in data 14 gennaio 2008 e la sua qualificazione ab origine come contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; dichiarava la nullità del licenziamento orale comminato il 14 novembre 2011 ed ordinava la reintegrazione del ricorrente con le mansioni di programmatore- analista programmatore, con diritto all’inquadramento nella categoria VI c.c.n.l.; condannava la società al pagamento delle differenze retributive fino al 14.11.2011, oltre accessori, ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, nonché al pagamento della indennità risarcitoria pari a € 8.728,20, corrispondente a
cinque mensilità, oltre accessori dal 14 novembre 2011, già detratto l’aliunde perceptum ;
la Corte d’appello di Potenza, pronunziando sull’appello principale della società e sull’appello incidentale del COGNOME, respinto l’appello principale, accoglieva l’appello incidentale condannando la società al pagamento in favore del lavoratore della so mma di € 32.813,96, oltre accessori di legge;
3.1. la Corte di merito, dato atto del giudicato intervenuto sulla nullità dell’atto di licenziamento orale con conseguente reintegrazione del lavoratore nelle mansioni di programmatoreanalista programmatore, ha osservato al fine della individuazione della tutela applicabile che il licenziamento orale non era nullo ma piuttosto inefficace e quindi inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro; in conseguenza, trovando applicazione l’ordinario regime risarcitorio la società era tenuta a corrispondere al lavoratore le retribuzioni medio tempore maturate; tale era stata nella sostanza, la tutela risarcitoria riconosciuta dal primo giudice, da ancorarsi quindi non all’art. 18 St. lav.; in relazione agli altri profili di censura, rilevato che il primo giudice aveva correttamente identificato il contratto collettivo applicabile in quello dei metalmeccanici, richiamato nel contratto individuale di lavoro, ha ritenuto, all’esito dell’esame del quadro istruttorio, che la società non aveva provato di avere impartito al COGNOME un’effettiva formazione, onere reso ancor più gravoso dalla genericità formale del piano di formazione; ha ritenuto corretto il riconoscimento della superiore qualifica rivendicata dal COGNOME; in accoglimento dell’appello incidentale ha ridetermin ato sulla base della disposta consulenza tecnica d’ufficio la somma dovuta al COGNOME,
tenuto conto dell’ incontestato aliunde perceptum da parte del lavoratore nel periodo di riferimento ;
per la cassazione della decisione ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE sulla base di sei motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso; parte ricorrente ha depositato memoria;
Considerato che
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ex art. 360, comma 1. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 436 e 115 c.p.c. dell’art. 115 c.p.c. per non avere la Corte di merito valutato le conseguenze connesse al mancato deposito del fascicolo di parte del primo grado di giudizio, che si era svolto in modalità cartacea, nel secondo grado di giudizio e per avere deciso la causa in assenza di prove offerte dalle parti e segnatamente del c.c.n.l. metalmeccanici industria sul quale si fondava la domanda di inquadramento nel VI livello e di risarcimento del danno;
con il secondo motivo deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 18 St. lav. per avere la Corte di appello negato che il primo giudice avesse applicato l’art. 18 , nonostante nella sentenza di primo grado si facesse ad esso riferimento avendo il primo giudice condannato la società al risarcimento fisso pari a cinque mensilità;
con il terzo motivo deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 2 l. n.604/1966 e dell’art. 1233 c.c. per avere la Corte territoriale limitato la quantificazione del danno al solo periodo dal 14.11.2011 sino a tutto il 2013 e non all’intero periodo di estromissione del lavoratore;
con il quarto motivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nonché del c.c.n.l. per avere la Corte di merito applicato un contratto documentalmente non applicabile alla fattispecie;
con il quinto motivo deduce ex art. 360, comma 1 , n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per apparenza di motivazione in ordine al fatto di avre ritenuto di applicare il c.c.n.l RAGIONE_SOCIALE in luogo del c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE;
con il sesto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. argomentando che l’omesso deposito del fascicolo di primo grado in sede di appello e l’errata individuazione contratto collettivo applicabile avevano inficiato il corretto inquadramento del COGNOME;
7. il primo motivo di ricorso è inammissibile;
7.1. la Corte di appello ha dato espressamente atto del tempestivo deposito in seconde cure della memoria difensiva del COGNOME e del relativo fascicolo di parte (sentenza pag. 5, ultimo capoverso); ricordato che parte controricorrente ha negato di non avere in seconde cure depositato il fascicolo di parte osservando l’irrilevanza a tal fine della mancata indicazione dei documenti nella memoria, la generica censura formulata con il motivo in esame non è idonea a superare l’accertamento sul punto del giudice del merito; la doglianza anzi, sembra muovere, da un dato -mancato deposito del fascicolo di parte di primo grado -che non trova riscontro nelle ragioni della decisione per cui la censura difetta di pertinenza con essa;
il secondo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse ad impugnare;
8.1. in disparte il tema delle conseguenze risarcitorie connesse alla inefficacia del licenziamento orale, modulate diversamente in ragione dell’applicabilità o meno dell’art. 18 St. lav., nella formulazione ratione temporis applicabile, la questione della condanna della società al pagamento di cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, che parte ricorrente asserisce non dovute ove dovesse ritenersi applicabile la ordinaria tutela risarcitoria e non quella stabilita dall’art. 18 St. lav., risulta superata dalla rideterminazione operata dalla sentenza di appello delle retribuzioni dovute al lavoratore a titolo risarcitorio, in conseguenza del licenziamento inefficace. La Corte di merito, in accoglimento del reclamo incidentale del lavoratore, che aveva contestato l’entità della somma liquidata a titolo di indennità risarcitoria, ha proceduto infatti ad un nuovo calcolo del dovuto mediante consulenza tecnica di ufficio sulla base della quale, espunte le somme percepite a titolo di aliunde perceptum dal COGNOME ha condannato la società, a titolo di risarcimento del danno al pagamento della somma di € 32.813,96, oltre accessori di legge;
9. il terzo motivo di ricorso deve essere respinto;
9.1. premessa la conformità a diritto della tutela risarcitoria applicata in conseguenza del licenziamento orale, si rileva che la Corte di merito, nel rideterminare la somma spettante al COGNOME in adesione agli esiti della consulenza tecnica di ufficio disposta in seconde cure ha affermato che era stato tenuto conto anche dell’ aliunde perceptum ; ha evidenziato che il COGNOME nell’impugnare sul punto la sentenza di prime cure aveva
ritenuto corretto quanto affermato dal giudice di primo grado circa la corrispondenza tra quanto percepito aliunde e quanto avrebbe potuto percepire rimanendo occupato presso la società negli anni a partire dal 2014; alla luce di quanto sopra deve quindi escludersi che la Corte territoriale, nel conferire l’incarico di consulenza limitatamente agli anni dal 14 novembre 2011 a tutto l’anno 2013, con esclusione di quelli successivi, sia incorsa negli errori di diritto denunziati in rubrica; in particolare non emerge, né la sentenza contiene affermazioni in tal senso, che in tal modo si sia inteso eludere il principio della compensatio lucri cum damno ; il giudice di appello infatti si è pronunziato nei limiti del devoluto che, alla stregua dell’appello incidentale risultava limitato al solo periodo dal 14 novembre 2011 a tutto l’anno 2013, laddove parte ricorrente non ha dimostrato di avere investito con il proprio ricorso in appello, eventualmente in via condizionata, l’accertamento di prime cure relati vo alla concreta determinazione dell’entità del dovuto e dell’entità del percepito ( aliunde ), risultando a tal fine inidoneo il mero richiamo alle difese del ricorso in appello in difetto di relativa trascrizione ( ricorso, pag. 16) e generico il contenuto della memoria depositata a fronte dell’appello incidentale;
il quarto ed il quinto motivo, trattati congiuntamente per connessione , devono essere respinti;
10.1. non sussiste la denunziata apparenza di motivazione avendo la Corte di merito, nel ritenere corretta l’applicazione del c.c.n.l. Aziende Settore Metalmeccanica in luogo del c.c.n.l. Piccola e Media industria, invocato dalla società, evidenziato che si trattava del contratto collettivo espressamente
richiamato nel contratto individuale quale fonte regolatrice del rapporto di lavoro;
10.2. il relativo accertamento di fatto non è validamente incrinato dalle censure articolate che si sostanziano nella richiesta di un diverso apprezzamento delle risultanze di causa ed in particolare della mancata valorizzazione di circostanze in tesi rive latrici dell’applicabilità del contratto collettivo della Piccola e Media Industria, sollecitando un sindacato precluso al giudice di legittimità;
10.3. il sesto motivo è inammissibile per genericità in quanto collega l’infondatezza dell’accertamento del diritto al superiore inquadramento al rilievo del mancato deposito del c.c.n.l., rilievo infondato alla luce di quanto osservato in relazione alle ragioni di rigetto del primo motivo di ricorso; la deduzione relativa alla errata individuazione del contratto collettivo di riferimento in relazione all’inquadramento del personale è assorbita dal rigetto dei motivi quarto e quinto;
al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002 ;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese
forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Con distrazione.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Roma, 8 novembre 2024
La Presidente
Dott.ssa NOME