Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17368 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17368 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 1631-2021 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
Oggetto
Illegittimità
licenziamento
RNUMERO_DOCUMENTO.N. 1631NUMERO_DOCUMENTO2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/04/2024
CC
avverso la sentenza n. 138/2020 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il 29/10/2020 R.G.N. 130/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
1. con sentenza 29 ottobre 2020, la Corte d’appello di Cagliari (sez. dist. di Sassari), in accoglimento del reclamo di RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato legittimo il licenziamento disciplinare dalla medesima intimato il 27 novembre 2017 alla dipendente NOME COGNOME: così riformando la sentenza di primo grado, che l’aveva invece dichiarato illegittimo e condannato la società datrice alla reintegrazione della lavoratrice e al pagamento in suo favore di un’indennità;
2. in esito al critico esame delle risultanze documentali ( a : lettera 2 settembre 2017 della lavoratrice di richiesta di trasformazione del rapporto lavorativo da full time a part time , con revisione dell’inquadramento contrattuale ed espressa dichiarazione del’ la propria disponibilità, in conformità alla normativa vigente ad effettuare gli orari del modello organizzativo aziendale: 18 ore settimanali, fascia pranzo 13-16 comprese domeniche e festivi’ ; b : lettera 13 settembre 2017, di conferma della propria disponibilità alla riduzione dell’orario lavorativo da 38 ore a 18 ore settimanali distribuite nella fascia pranzo dalle ore 13 alle ore 16 e manifestazione del’ la propria disponibilità incondizionata a prestare servizio nelle giornate domenicali e festive’ ; c : verbale di conciliazione 28 settembre 2017 tra le parti di accettazione datoriale della richiesta della lavoratrice di riduzione di orario con demansionamento ed
articolazione dell’orario secondo il modello organizzativo aziendale applicato al negozio di Sassari), la Corte territoriale ha infatti ritenuto, diversamente dal Tribunale, la condotta della lavoratrice (dichiarazione del 27 ottobre 2017 di indisponibilità non giustificata alla prestazione lavorativa nella giornata festiva dell’1 novembre 2017 e diserzione dal lavoro, parimenti ingiustificata, nonostante l’espressa diffida datoriale del 30 ottobre 2017, comportante grave disservizio organizzativo e inadeguatezza del presidio del negozio) giustificare il suo licenziamento per giusta causa, assolutamente proporzionato ad essa, per l’elevata intenzionalità di non rispettare il vincolo spontaneamente assunto: così minando l’affidamento datoriale sul futuro punt uale adempimento dell’obbligazione lavorativa; 3. con atto notificato il 28 dicembre 2020, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui la società datrice ha resistito con controricorso;
entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.;
il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo, la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 229 CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi del 18 luglio 2008, in relazione agli artt. 2697 e 2119 c.c., nella ricorrenza dell’ipotesi di fatto punito dal C CNL con sanzione conservativa, ai sensi dell’art. 18, quarto comma legge n. 300/1970, per avere la Corte d’appello ritenuto la giusta causa di licenziamento sulla base di una sola giornata di assenza ingiustificata (e della previsione dal CCNL della sanzione della multa per ‘ assenza dal lavoro fino a tre
giorni nell’anno solare senza comprovata giustificazione’ e del licenziamento solo per giorni di assenza ulteriori), pure ravvisando nella condotta ‘un atto di insubordinazione laddove la reclamata ha comunque reiterato il proprio rifiuto di recarsi al lavoro il 1 novembre nonostante la diffida dell’azienda’ : così applicandole la sanzione espulsiva, laddove stabilita dall’art. 229 CCNL per l’ipotesi di ‘insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso’ .
E ciò, nonostante essa abbia valorizzato, a fini di compensazione delle spese del giudizio, la ‘complessa attività di ricostruzione della volontà delle parti in ordine alla prestazione lavorativa in giorno festivo e collegata alla pluralità di documenti prodotti’ , in specifico riferimento alla disponibilità ‘incondizionata’ della lavoratrice di prestare la propria attività nei giorni festivi (contenuta nella sua lettera 13 settembre 2017) ricavata dal solo suo richiamo nelle premesse del verbale di conciliazione del 28 settembre 2017, ma non in esso esplicitata (ragione per la quale il Tribunale aveva ritenuto l’illegittimità del licenziamento, per nullità della prestazione lavorativa nella festività non concordata tra le parti): neppure dovendo, secondo la Corte territoriale, ‘ l’accordo tra le parti sul lavoro festivo’ essere ‘ricercato nel verbale redatto in sede sindacale, che, in realtà è mera espressione esteriore di quell’accordo già raggiunto in precedenza … ‘ . Sicché, essa ha considerato superflua ‘la prova orale dedotta dalla reclamata’ sulla circostanza dell’espresso chiarimento, da parte della conciliatrice NOME COGNOME indicata come teste, in ordine all’esclusione dell’assunzione di alcun obbligo incondizionato della lavoratrice di prestazione della propria attività nei giorni di festività infrasettimanale con la sottoscrizione del detto verbale;
2. con il secondo motivo, ella ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2113, quarto comma, 2103, sesto comma, 1362, 1371 c.c. e dell’art. 8, secondo comma d.lgs. 81/2015, per inesistenza di alcun accordo tra le parti, in ordine alla prestazione lavorativa nei giorni festivi, nel verbale di conciliazione del 28 settembre 2017, sul punto qualificato dalla Corte territoriale ‘mera espressione esteriore di quell’accordo già raggiunto in precedenza … ‘ , per il richiamo in premessa della lettera della lavoratrice del 13 settembre 2017, in assenza di un obbligo in tale senso validamente assunto dalla medesima, dovendo l’assistenza sindacale, in sede conciliativa, essere effettiva e non soltanto esteriore, così da garantire una consapevole volontà del lavoratore di modificazione del rapporto, secondo i canoni ermeneutici denunciati;
3. con il terzo motivo, la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c. e vizio motivo, per avere la Corte territoriale disatteso la chiara lettera del verbale di conciliazione, privo di alcun riferimento al lavoro festivo ed immotivatamente escluso la prova orale, puntualmente dedotta nel ricorso introduttivo e reiterata alla Corte d’appello (con la sua debita trascrizione), in ordine alla circostanza dell’espresso chiarimento della conciliatrice NOME COGNOME in ordine all’inesistenza di alcun obbligo incondizionato di prestazione lavorativa nei giorni di festività infrasettimanale all’atto della sottoscrizione del detto verbale da parte della lavoratrice;
4. con il quarto, ella ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2 legge n. 260/1949, 5 terzo comma d.lgs. 81/2015, 1346, 1418 c.c., per nullità di una ‘disponibilità incondizionata’ (quand’anche consapevolmente offerta) intesa, come dalla Corte territoriale, ‘senza limiti temporali e senza termini’ , a dire quindi una volta per sempre e non di volta in volta con libertà di
consenso del lavoratore, per inosservanza della norma imperativa, di riconoscimento del diritto del lavoratore medesimo di astenersi dalla prestazione nei giorni di festività previsti dalla legge;
essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati;
dall’esame, conforme ai canoni interpretativi denunciati (in particolare di letteralità), del verbale di conciliazione 28 settembre 2017 si evince con chiarezza l’inesistenza di alcun riferimento in esso a prestazioni lavorative nei giorni festivi; d’altro canto, la Corte d’appello ha esplicitamente affermato (a conclusione del ragionamento dal secondo al penultimo capoverso di pg. 10 della sentenza) che ‘l’accordo tra le parti sul lavoro festivo non va ricercato nel verbale redatto in sede sindacale che , in realtà, è mera espressione di quell’accordo già raggiunto in precedenza … ‘ (così all’ultimo capoverso di pg. 10 della sentenza);
appare allora evidente come un tale assunto si ponga in aperta contraddizione con il principio, secondo cui, in sede di conciliazione sindacale, l’assistenza sindacale deve essere effettiva, ‘così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura’ (Cass. 1 aprile 2019, n. 9006, in motivazione, sub p.to 1.2);
7.1. altrettanto palese risulta la mancanza assoluta di motivazione, puntualmente denunciata, in ordine alla negazione della prova testimoniale, tempestivamente dedotta dalla lavoratrice nel ricorso introduttivo (e debitamente trascritta all’ultimo capoverso di pg. 18 dell’odierno ricorso), da parte della Corte territoriale, che, in conseguenza dell’esposto ragionamento viziato dall’errore di diritto rilevato, l’ha ritenuta
superflua tout court (al primo capoverso di pg. 11 della sentenza);
8. in tema di festività infrasettimanali, è poi noto che la normativa (legge n. 260 del 1949, come modificata dalla legge n. 90 del 1954) sia completa ed autosufficiente nel riconoscere al lavoratore il diritto soggettivo di astenersi dal prestare la propria attività lavorativa in occasione di determinate festività celebrative di ricorrenze civili e religiose, con la conseguenza che esso non può essere posto nel nulla dal datore di lavoro, potendo il riposo nelle festività infrasettimanali essere rinunciato solo in forza di un accordo tra il datore di lavoro e lavoratore o di accordi sindacali stipulati da organizzazioni sindacali, cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato (Cass. 15 luglio 2019, n. 18887, che nella specie ha cassato la sentenza del giudice di merito che – reputato legittimo il licenziamento intimato ad un dipendente per essersi quest’ultimo rifiutato di espletare attività lavorativa nella giornata del 1° maggio – non aveva previamente verificato se la normativa di legge fosse stata derogata da un accordo individuale col datore o da accordi sindacali stipulati dalle organizzazioni sindacali con esplicito mandato da parte del lavoratore).
È altresì vero che il diritto soggettivo di astenersi dalla prestazione in occasione delle festività infrasettimanali sia disponibile da parte del lavoratore, il quale può rinunciarvi in virtù di un accordo individuale con il datore di lavoro, il cui contenuto deve essere interpretato alla luce della legge n. 260/1949, che, pur prevedendo l’indisponibilità del diritto a livello collettivo e dunque la nullità delle clausole della contrattazione collettiva che dovessero prevederlo come obbligatorio, non prevede un divieto assoluto di lavorare nelle predette festività (Cass. 31 marzo 2021, n. 8958, che nella
specie ha cassato la sentenza di merito che aveva giudicato nulla, per indeterminatezza dell’oggetto, la clausola di alcuni contratti individuali di lavoro secondo cui, qualora richiesto, il lavoratore poteva essere chiamato ‘a prestare attività lavorativa nei giorni festivi e domenicali, fermo il diritto al riposo previsto dalla legge’: ritenendola interpretabile come manifestazione di una generica disponibilità alla prestazione lavorativa, necessitante di un ulteriore specifico consenso del lavoratore, con riferimento alle singole giornate festive nelle quali il datore avesse richiesto il suo impiego);
il ricorso deve pertanto essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione, per la rivalutazione delle questioni relative alla selezione della tutela appropriata (assorbite dalle superiori argomentazioni), per effetto della ritenuta illegittimità del licenziamento disciplinare, oltre che per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione.
Così deciso nella Adunanza camerale del 10 aprile 2024