SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TORINO N. 59 2026 – N. R.G. 00000380 2025 DEPOSITO MINUTA 19 02 2026 PUBBLICAZIONE 20 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
PRESIDENTE NOME.
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
CONSIGLIERA
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
CONSIGLIERA
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di lavoro iscritta al n.ro 380 /2025 R.G.L. promossa da:
c.f.:
,
C.F.
elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso e nello studio degli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME che la rappresentano e difendono con poteri disgiunti tra loro giusta delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore avente sede in INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO con studio in INDIRIZZO, presso il quale ha eletto domicilio come da procura speciale in atti P.
APPELLATA
Oggetto: Licenziamento individuale per giusta causa -periodo di prova
CONCLUSIONI
Per l’appellante:
come da ricorso depositato in data 15.07.2025
Per l’appellata:
come da memoria depositata in data 27.01.2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Alessandria in funzione di Giudice del lavoro, la impugnando la legittimità del licenziamento per giusta causa intimatole con lettera del 1392023 per asserita assenza ingiustificata rivendicando il diritto al risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni dovute sino alla naturale scadenza del termine contrattuale fissato al 07112023 per complessivi € 5413,05. La società convenuta si è costituita in giudizio contestando il ricorso e sostenendo la legittimità del recesso.
All’udienza del 07.04.2025, all’esito della discussione, il Tribunale ha rigettato il ricorso ed ha compensato le spese di lite tra le parti.
Ricorre in appello avverso alla sentenza di primo grado
assumendo le seguenti conclusioni:
In via principale:
‘in riforma della sentenza impugnata n.1532025 rg 3342024 pubblicata il 0742025 e non notificata, accertare e dichiarare, per i motivi tutti sopra esposti e dedotti, l’illegittimità del recesso operato dalla datrice di lavoro con lettera del 13 settembre 2023 prima della naturale scadenza del termine contrattuale fissato al 7 novembre 2023 e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare c.f. nella persona del legale rappresentante pro-tempore a risarcire alla lavoratrice ricorrente il danno pari alle retribuzioni maturande sino alla naturale scadenza del termine così come pari a complessivi € 5413,05 ovvero a quella diversa somma meglio accertata come dovuta in corso di causa oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione del credito e P.
sino all’effettivo saldo del dovuto.
In ogni caso con integrale condanna della controparte alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio’.
Resiste l’appellata, nel costituirsi a sua volta nel presente grado di giudizio, assumendo le seguenti conclusioni:
‘In via preliminare dichiarare inammissibile l’appello ex artt. 436 bis e 348 bis c.p.c. in quanto l’impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta;
Nel merito respingere l’appello in quanto infondato e confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese legali.’
All’udienza dell’11.02.2026 il Collegio, all’esito della discussione, ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
La prime Giudice ha ricostruito nella sentenza impugnata i fatti di causa evidenziando che:
‘- la ricorrente risulta essere stata assunta dalla con decorrenza dall’8/8/2023 in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con scadenza prevista per il giorno 7/11/2023; il contratto risulta sottoscritto dalle parti in data 7/8/2023; in esso è previsto un periodo di prova ‘ non superiore a 20 giorni di lavoro effettivo, durante il quale periodo resta salva la Sua e la nostra facoltà di rescissione in qualunque momento, senza bisogno di alcun preavviso e/o indennità sostitutiva ‘ e che ‘ Le mansioni a Lei demandate sono le seguenti ADDETTA ALLA RECEPTION decorso tuttavia il periodo di prova, e nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto, ci riserviamo di modificarle
o adibirla a diverse mansioni come
, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 81 del 15/06/2015 ‘ (doc. 1 res. e 8 ric.);
costituisce circostanza pacifica e documentale che la ricorrente si sia
recata a lavoro il giorno 8/8/2023 ed abbia osservato un orario di 7 ore (doc. 8 ric.);
le ricostruzioni fattuali delle parti divergono invece per quanto riguarda l’indicazione delle concrete attività svolte dalla lavoratrice quel giorno: la ricorrente sostiene di aver svolto attività di addetta alla pulizia delle camere mentre la società afferma che ella si è limitata a prendere contezza dei locali e del contenuto delle mansioni svolte dai vari addetti all’interno dell’hotel e a cui sarebbe poi stata lei stessa destinata;
altra circostanza pacifica è che la signora NOME si sia presentata a lavoro il giorno successivo, il 9/8/2023;
risulta documentale e comunque incontroversa la circostanza che la
ricorrente abbia comunicato via whatsapp il giorno 9/8/2023 alle ore 20:22 a , consigliera del Consiglio di Amministrazione della società, indicata in ricorso quale referente aziendale, senza che la circostanza sia stata tempestivamente e specificamente contestata, e figlia del Presidente, , ‘ Buonasera scusami intanto volevo ringraziarvi per il lavoro ma vorrei solo esprimere diciamo il fatto che non credo di essere molto portata per le pulizie in camera, ho provato ma credo di non riuscire a sostituire qualcuno fino al 21. Sicuramente capisco che il signor mi abbia voluto dare l’opportunità di lavorare sin da subito, ma io posso aspettare fino a quella data. Fatemi sapere cosa ne pensate a riguardo, resto a disposizione…’ e che abbia risposto alle ore 21:25 che ‘ Buonasera, non preoccuparti, può succedere.
Al momento non posso darti una risposta per la reception dal 21, per cui direi di concludere il rapporto lavorativo qua. Non si sa mai per il futuro come andrà, resteremo in contatto .’ (doc. 3 ric. e 3 res.);
successivamente la lavoratrice non si è più recata a lavoro;
con lettera datata 18/8/2023 la società ha contestato alla ricorrente ai sensi dell’art. 7 L. 300/1970 e degli artt. 138-192 CCNL di categoria l’assenza ingiustificata dal 9/8/2023 al 18/8/2023, chiedendole giustificazioni entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione (doc. 4 ric.);
-con lettera del 4/9/2023 la lavoratrice ha replicato di non essersi presentata al lavoro dal giorno 10/8/2023 in poi soltanto in ragione della
comunicazione della volontà unilaterale del datore di lavoro pervenutale (doc. 5 ric.);
con lettera del 13/9/2023 ha comunicato a il licenziamento per giusta causa, non ritenendo di poter
accettare le giustificazioni fornite (doc. 6 ric.);
nel presente giudizio la ricorrente contesta la sussistenza della giusta causa addotta a fondamento del licenziamento, contestando, in particolare, di aver posto in essere la condotta imputatale;
costituendosi in giudizio, la società rileva che il licenziamento è stato intimato nel periodo di prova, durante il quale le parti possono liberamente recedere dal contratto, senza preavviso e motivazione, sicché esso deve essere valutato come legittimo, non essendo stato allegato e dimostrato un motivo illecito estraneo al patto di prova dalla lavoratrice’. (pagine 2-3 dell’impugnata sentenza).
Ciò premesso, la Giudice di prime cure ha deciso la causa con la seguente motivazione:
‘secondo quanto affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, ‘ il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso; incombe, pertanto, sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l’onere di provare, secondo la regola generale di cui all’art. 2697 c.c., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito e, quindi, estraneo alla funzione del patto di prova (Cass. n. 1180 del 2017).
10.2. In base al combinato disposto degli artt. 2096, terzo comma, cod. civ., e 10 della legge n. 604 del 1966 nel corso del periodo di prova ciascuna delle parti è libera di recedere dal contratto di lavoro senza obbligo di preavviso e di motivazione: in caso di licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova incombe al lavoratore stesso, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l’onere di provare, secondo la regola generale stabilita dall’art. 2697 c.c., sia il positivo superamento del
periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova (Cass. 14 ottobre 2009, n. 21784; Cass. 18 gennaio 2017, n. 1180; Cass. nn. 18268 e 31159 del 2018; Cass. n. 23927 del 2020).’ (Cass. civ. sez. lav., 15/05/2024, n.13514);
nel caso di specie è incontestato, e comunque emerge dalla documentazione agli atti, che il recesso sia stato esercitato dalla società datrice di lavoro nel corso del periodo di prova e ciò in quanto il periodo di prova era contrattualmente individuato in ‘ 20 giorni di lavoro effettivo ‘ e ‘ il decorso di un periodo di prova determinato nella misura di un complessivo arco temporale, mentre non è sospeso da ipotesi di mancata prestazione lavorativa inerenti al normale svolgimento del rapporto, quali i riposi settimanali e le festività, deve ritenersi escluso – in quanto preclude alle parti, sia pure temporaneamente, la sperimentazione della reciproca convenienza del contratto di lavoro, che costituisce la causa del patto di prova -in relazione ai giorni in cui la prestazione non si è verificata per eventi non prevedibili al momento della stipulazione del patto stesso, quali la malattia, l’infortunio, la gravidanza e il puerperio, i permessi, lo sciopero, la sospensione dell’attività del datore di lavoro e il godimento delle ferie annuali ‘ (Cass. civ. sez. lav., 04/03/2015, n.4347);
è senz’altro vero che il datore di lavoro ha formalmente intimato il licenziamento adducendo una giusta causa e quindi fornendo una motivazione della propria determinazione di interrompere il rapporto lavorativo, tuttavia ciò non era necessario, né detta motivazione risulta incompatibile con una qualificazione del medesimo recesso come avvenuto ‘ per mancato superamento del periodo di prova ‘; infatti il recesso per giusta causa è un recesso fondato sulla valutazione della lesione del vincolo fiduciario derivata da comportamenti del dipendente che non consentono di poter confidare nel suo futuro corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali e la finalità del patto di prova è quella di consentire ad entrambe le parti e, quindi, per quanto rileva, al datore di lavoro di verificare capacità e comportamenti professionali del lavoratore in modo da poter valutare la convenienza circa la prosecuzione del rapporto; invero, la
giusta causa richiede che il rapporto fiduciario sia irrimediabilmente compromesso in ragione della gravità delle condotte poste in essere dalla controparte contrattuale, con l’impedimento di una prosecuzione anche temporanea del rapporto, ma nel periodo di prova ciò non è richiesto, proprio in ragione della peculiare fase iniziale e conoscitiva del rapporto; certamente il datore di lavoro avrebbe potuto limitarsi alla comunicazione informale del 9/8/2023 o comunque ad una mera comunicazione formale del proprio recesso, evitando di ammonire disciplinarmente ed inutilmente la dipendente, che si è vista contestare una assenza ingiustificata protratta per dieci giorni quando in realtà dal giorno 10/8/2023 non ha fatto altro che assecondare la volontà manifestatale da parte datoriale con la comunicazione whatsapp; peraltro la condotta del datore di lavoro ha generato la convinzione in capo alla ricorrente che il rapporto fosse proseguito e potesse ancora proseguire, quantomeno a seguito dell’accertamento della insussistenza della condotta addebitata; ma di ciò potrà tenersi conto soltanto in sede di liquidazione delle spese di lite; – a fronte del recesso esercitato durante il periodo di prova da parte datoriale, l’odierna ricorrente non ha eccepito alcunchè in merito alla validità del patto contrattuale, non si è offerta di provare il positivo superamento della prova, né ha dedotto alcun motivo illecito che avrebbe determinato il recesso, né, ancora, ha contestato alcun impedimento nell’espletamento della prova, e ciò neppure in corso di causa, conosciute le difese della parte resistente, sicchè il licenziamento impugnato deve ritenersi correttamente disposto secondo il regime speciale del recesso in periodo di prova;
in conclusione, il ricorso dev’essere rigettato;
in ragione della peculiarità del caso, della posizione delle parti e della condotta non lineare tenuta dal datore di lavoro nella fase di recesso, si reputa equa la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti (pagine 3-4-5).
2.
Fonda in suo appello la Difesa della Signora rilevando la contraddittorietà della sentenza, evidenzia che
licenziamento de quo è stato emesso al termine di una precisa procedura disciplinare il cui motivo fondante è stato ritenuto insussistente da parte della Giudice ma che, comunque, in quanto comminato durante il periodo di prova, è stato considerato legittimo poiché nel regime del periodo di prova il recesso è consentito anche senza motivazione.
È sostenuto che il percorso argomentativo, da parte della Giudice di prime cure, è illogico e contraddittorio poiché essendo stato appurato che non sussisteva alcuna assenza ingiustificata in ogni caso, a prescindere dal profilo disciplinare ritenuto dallo stesso Tribunale infondato, non sarebbe neppure possibile ravvisare un mancato superamento del periodo di prova.
3.
Ritiene il Collegio che il motivo sia fondato e meritevole di accoglimento posto che:
Il Tribunale ha accertato che l’assenza ingiustificata dedotta a motivazione del licenziamento disciplinare era del tutto inesistente in quanto provocata dalla volontà datoriale. Quanto alla frase volgare contenuta nell’ultimo messaggio whattsapp della ricorrente la stessa non era stata oggetto di contestazione.
La lavoratrice non ha potuto, pertanto, effettuare il periodo di prova (essendo stata presente sul luogo di lavoro solo un giorno) ed inoltre era stata avviata a svolgere mansioni di pulizia e servizio alle camere mentre la mansione di assunzione, quindi, quella sulla quale poteva esercitarsi il periodo di prova (previsto in 20 giorni), doveva essere quella di receptionist, prova che quindi non è stata mai svolta.
Pertanto, sia che il licenziamento venga inquadrato come disciplinare sia che venga inquadrato come mancato superamento del periodo di prova lo stesso deve essere ritenuto illegittimo non essendovi stata (per volontà dell’appellata) alcuna prestazione lavorativa.
Le conseguenze non possono che ravvisarsi nella condanna della società a corrispondere all’appellante le retribuzioni che avrebbe percepito sino alla scadenza del contratto.
Sul punto la Suprema Corte è chiara nell’affermare che:
‘ Nel contratto di formazione e lavoro il recesso “ante tempus”, in mancanza di una giusta causa ai sensi dell’art. 2119 cod. civ., è illegittimo per violazione del termine contrattuale e obbliga il recedente al risarcimento integrale del danno, da liquidarsi secondo le regole comuni di cui all’art. 1223 cod. civ., sicché il lavoratore ha diritto alla retribuzione fino alla scadenza del termine (Sez . L, Sentenza n. 16849 del 10/11/2003).
Principio applicabile anche al caso di specie.
Alla luce di quanto sopra, deve essere dichiarata l’illegittimità del recesso operato dalla società appellata con lettera del 13 settembre 2023 e la stessa deve essere condannata al risarcimento del danno in favore dell’appellante, pari alle retribuzioni maturate, e maturande, sino alla scadenza del termine (dal giorno 8 agosto 2023 al giorno 7 novembre 2023), determinate in € 5.413,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge dalla data della sentenza al saldo 8il deconto si basa sulla retribuzione mensile tabellare indicata nel contratto di assunzione, pari ad euro 1.550,69 oltre i ratei di retribuzione indiretta e differita), sul punto la quantificazione operata nel ricorso non è stata contestata con riferimento alla sua esattezza contabile.
3.
In base al principio della soccombenza l’appellata deve essere condannata a rimborsare all’appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate come da dispositivo.
Si è fatto riferimento ai valori minimi delle cause rientranti nello scaglione fino ad € 26.000, senza la fase istruttoria, tenuto conto che
il valore della causa è di poco superiore allo scaglione immediatamente inferiore (fino ad € 5.200,00) e della semplicità della causa.
P.Q.M.
Visto l’art. 437 c.p.c.,
In accoglimento dell’appello, dichiara l’illegittimità del recesso operato dalla appellata con lettera del 13 settembre 2023 e condanna l’appellata al risarcimento del danno in favore dell’appellante pari alle retribuzioni maturate e maturande sino alla naturale scadenza del termine determinate in complessivi euro 5.413,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge dalla data della sentenza al saldo ;
condanna l’appellante a rimborsare all’appellata le spese di lite che per il primo grado vengono liquidate in € 2.109,00 e per l’appello in € 1.984,00 oltre, per entrambi, rimborso forfettario IVA e CPA.
Così deciso all’udienza del 11.02.2026
IL PRESIDENTE est
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME