Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30552 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 30552 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 7229-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 402/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/02/2021 R.G.N. 1659/2020;
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/10/2023
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda di NOME COGNOME proposta nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per la declaratoria di nullità del licenziamento intimato il 20/2/2019 ed ha ordinato alla società di reintegrare il ricorrente nell’originario posto di lavoro e di corrispondere un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, oltre accessori di legge.
La Corte territoriale ha rilevato che: la società, in esecuzione di un ordine giudiziale di reintegrazione (sentenza del Tribunale di Latina n. 963/2018), aveva assegnato (il 2/11/2018) al COGNOME (che precedentemente aveva svolto le mansioni di Quality Manager, in qualità di Quadro-VIII livello di cui al c.c.n.l. Industria RAGIONE_SOCIALE) il posto di Responsabile del reparto RAGIONE_SOCIALE in Latina e che circa un mese dopo (il 4/12/2018) lo aveva trasferito a Napoli (con tutto il reparto RAGIONE_SOCIALE); che il lavoratore aveva stragiudizialmente impugnato il trasferimento (in data 6/12/2018) offrendo la prestazione di lavoro a Latina e che mai si era recato a svolgere la propria prestazione a Napoli; la società, contestata l’assenza ingiustificata, aveva adottato alcuna sanzioni conservative, seguite da una contestazione disciplinare e da un licenziamento per giustificato motivo soggettivo adottato il 20/2/2019.
Il giudice di appello escludeva un comportamento di accettazione o acquiescenza alle nuove mansioni da parte del lavoratore e sottolineava che il concorso di diversi elementi (la mancata esecuzione del provvedimento di reintegra con l’assegnazione a mansioni diverse da quelle originarie di Quality Manager, la stretta concatenazione dei tempi tra l’adibizione alle nuove mansioni la soppressione del reparto e il trasferimento a Napoli) rendeva manifesto l’intendimento datoriale di eludere il dictum giudiziale contenuto nella sentenza del Tribunale di Latina; rilevava che non era intervenuta nessuna decadenza con riguardo all’impugnazione (giudiziale) del trasferimento, trattandosi di mero, ineludibile, passaggio giuridico per addivenire all’intento fraudolento e l’apprezzamento in ordine alla buona fede nell’esecuzione del contratto e in ordine alla proporzionalità dell’inadempimento ai fini dell’art. 1460 cod.civ. non poteva prescindere dalla ricostruzione dell’intero sviluppo del rapporto di lavoro e dalle plurime iniziative aziendali tutte preordinate ad aggirare il dictum di reintegra e dunque in frode alla legge; infine, la documentazione prodotta dal lavoratore provava la mancata riscossione di reddito utilmente detraibili dall’indennità risarcitoria quale aliunde perceptum. 3. Per la cassazione della sentenza ricorre la società che articola quattro motivi cui resiste con controricorso il lavoratore. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1344 e 2103 cod.civ., 18, comma 1, legge n. 300 del 1970,1 del c.c.n.l. Industria RAGIONE_SOCIALE 26/11/2016 per avere, la Corte territoriale, affermato erroneamente la nullità del licenziamento in quanto sussisterebbero negozi in frode alla legge derivante dalla mancata esecuzione del provvedimento di reintegra con l’assegnazione di mansioni diverse da quelle originarie di Quality Manager e dal trasferimento da Latina a Napoli posto che: l’ordine di reintegra della sentenza della Tribunale di Latina condannava la società alla reintegrazione con la ‘assegnazione di mansioni rispettose dell’inquadramento contrattuale'(e non diceva di reintegrare il COGNOME nella posizione di Quality Manager); il trasferimento (dalla cui impugnazione il lavoratore era decaduto per aver depositato l’impugnazione giudiziale oltre il termine di 180 giorni dall’impugnazione stragiudiziale) era legittimo perchØ tutto il reparto RAGIONE_SOCIALE era stato ricostituito a Napoli; la funzione assegnata di Responsabile del reparto RAGIONE_SOCIALE era rispettosa del livello di Quadro rivestita dal lavoratore.
2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 18, comma 1, della legge n. 300 del 1970 e 2103 cod.civ. per avere, la Corte territoriale, erroneamente affermato che la reintegrazione doveva avvenire nell’originario posto di lavoro di Quality Manager in quanto il datore di lavoro non poteva
esercitare lo ius variandi considerata la consolidata giurisprudenza che prevede che il datore di lavoro può reintegrare i lavoratori con mansioni diverse da quelle originarie purchØ equivalenti (e ora dello stesso livello e categoria legale).
3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1344 cod.civ. e 18, comma 1, della legge n. 300 del 1970 per avere, la Corte territoriale, erroneamente affermato che l’i mpugnazione giudiziale del trasferimento del 4/11/2018 non era necessaria per la dichiarazione di illegittimità del licenziamento del 20/2/2019 posto che l’ordine di reintegra era stato eseguito correttamente sicché non c’era alcun contratto in frode alla legge.
Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 cod.civ. per avere, la Corte territoriale, erroneamente affermato che l’eccezione di inadempimento del lavoratore er a legittima posto che il COGNOME era stato reintegrato in mansioni rispettose dell’inquadramento contrattuale.
I motivi di ricorso, che vanno trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono inammissibili.
5.1. Questa Corte ha affermato che la peculiarità del contratto in frode alla legge, disciplinato dall’art.1344 cod. civ, consiste nel fatto che gli stipulanti raggiungono, attraverso gli accordi contrattuali, il medesimo risultato vietato dalla legge, di guisa che, nonostante il mezzo impiegato sia lecito, Ł illecito il risultato che attraverso
l’abuso del mezzo, la predisposizione di uno schema fraudolento e la distorsione della sua funzione ordinaria si vuole in concreto realizzare (cfr. Cass. n.1523 del 2010, Cass. nn. 19863 e 23042 del 2018, Cass. n. 29007 del 2020). Il concetto di frode alla legge Ł pacificamente applicabile anche agli atti unilaterali (spec. Cass. n. 29007 del 2020, cit.). 5.2. Nel caso di specie, come ricostruito dalla Corte territoriale, il meccanismo fraudolento Ł consistito in una serie di condotte datoriali nella loro atomistica essenza apparentemente lecite che hanno condotto alla definitiva espulsione del lavoratore dall’assetto organizzativo aziendale. La sentenza impugnata ha sottolineato che la ‘(evidente) manovra di aggiramento dell’ordine giudiziale di reintegra’ si è scomposta ‘in più passaggi apparentemente leciti (adibizione del lavoratore non alle mansioni ori ginarie, pur presenti nell’organigramma aziendale, ma ad altre diverse, inserimento in un reparto oggetto di soppressione e ricostituzione in altra sede, trasferimento del lavoratore unitamente al reparto, applicazione di plurime sanzioni conservative per mancata esecuzione della prestazione nella nuova sede)’ che hanno rappresentato plurimi indici sintomatici, oggettivi e soggettivi, valutati in maniera unitaria e non atomistica ai fini della tipizzazione di un comportamento della società posto in essere allo scopo di eludere le conseguenze dell’ordine di reintegrazione e la disciplina di cui alla legge n. 300 del 1970.
5.3. La ricostruzione fattuale della Corte territoriale Ł del tutto congrua ed Ł esente dal sindacato di legittimità, in quanto sorretta da
motivazione immune da vizi, riservata al giudice di merito; invero, l’accertamento della sussistenza degli elementi di fatto idonei a configurare una frode alla legge costituisce attività riservata al giudice di merito, non soggetta al sindacato di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi (cfr. ex aliis Cass. n. 21042 del 2017, Cass. n. 28175 del 2021), dovendosi ritenere inammissibili le censure volte a criticare la valutazione del materiale probatorio come eseguita dalla Corte di merito, al di fuori dei (ristretti) limiti consentiti dallo schema legale del nuovo testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., che nel caso di specie non sono stati evocati.
5.4. Considerato, dunque, che presupposto indefettibile affinchØ si possa parlare di contratto -o di atto unilaterale – in frode alla legge Ł che il negozio posto in essere non realizzi quella che Ł una causa tipica – o comunque meritevole di tutela ex art. 1322, secondo comma, cod.civ. -, bensì una causa illecita in quanto finalizzata alla violazione della legge (vedi in motivazione Cass. n. 8499 del 2018), deve ritenersi la conformità a diritto delle argomentazioni e delle conclusioni alle quali Ł pervenuta la Corte di merito, la quale ha dichiarato la nullità dell’atto di licenziamento, integrante ipotesi di illiceità della causa del contratto perchØ finalizzata alla elusione delle norme imperative in materia di limitazione alle facoltà datoriali di recesso dal rapporto di lavoro, e, segnatamente, all’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro; non può, pertanto, rinvenirsi alcuna violazione delle disposizioni normative, generali e speciali (artt.
1344 e 1345 cod.civ.) applicabili, come si Ł detto, chiaramente anche agli atti unilaterali (con precipuo riferimento alla norma dettata dall’art.1345 cod. civ. vedi Cass. n.20197 del 2005).
5.4. Con riguardo al (doppio) termine di decadenza previsto dall’art. 32 della legge n. 183 del 2010 anche con riguardo al provvedimento di trasferimento del lavoratore, questa Corte- come ha correttamente ricordato il giudice del gravame -ha già affermato il principio secondo cui ove l’azienda avvii la procedura di riduzione del personale presso una unità produttiva pochi giorni dopo il trasferimento presso di essa di un lavoratore reintegrato in via giudiziale, in precedenza adibito ad una diversa sede, Ł configurabile la nullità del licenziamento di tale lavoratore per frode alla legge, restando irrilevante che questi non abbia impugnato il trasferimento nel termine di decadenza introdotto dall’art. 32 della legge n. 183 del 2010, atteso che l’assegnazione alla nuova sede Ł solo una parte della fattispecie complessa fraudolenta, che si completa con l’atto finale di licenziamento, la cui tempestiva impugnazione esonera quindi il lavoratore dalla necessità di contestare anche la legittimità del provvedimento emanato dal datore nell’esercizio dello ius variandi (cfr. Cass. n. 29007 del 2020, cit., che, pur esaminando la legittimità di un licenziamento collettivo, ha affermato un principio senz’altro applicabile a tutte le accertate ipotesi di parcellizzazione di atti, leciti, volti a perseguire un intento in frode alla legge).
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite, liquidate come in
dispositivo, seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.500,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, da distrarsi a favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 10 ottobre