Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9486 Anno 2019
2019
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Civile Ord. Sez. L Num. 9486 Anno 2019
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/04/2019
ORDINANZA
sul ricorso 28571-2013 proposto da: da :
– RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE società di cartolarizzazione dei crediti RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME SOCIALE , della dei in ROMA , Cent rale avvocati difende NOME
– ricorrenti –
. GLYPH RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) P.IVA P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME SAI legale studio la COGNOME
– controricorrente –
non chè contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
avverso GLYPH la GLYPH sentenza n. GLYPH 1002/2012 GLYPH della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, GLYPH depositata il 05/12/2012, R.G.N. 884/2009.
RILEVATO
che con sentenza del 5 dicembre 2012, la Corte d’Appello di Firenze confermava la decisione resa dal Tribunale di Firenze e accoglieva l’opposizione proposta da Fondiaria-SAI S.p.A. nei confronti dell’INPS, in proprio e quale procuratore speciale della S.C.C.I. S.p.A. e di Equitalia Centro S.p.A., avverso il ruolo esattoriale relativo al credito vantato dall’Istituto per le so somme aggiuntive residuate a debito una volta che la Società aveva provveduto alla regolarizzazione contributiva della posizione di un dipendente già licenziato e, successivamente, reintegrato;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non dovuto da parte della Società il pagamento delle somme aggiuntive non potendo alcuna sanzione essere irrogata per il ritardato versamento della contribuzione adducendo l’efficacia retroattiva che esplica la reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo, atteso che il rapporto assicurativo non è assistito dalla medesima fidi° iuris che caratterizza il rapporto di lavoro;
che per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE, nuova denominazione della RAGIONE_SOCIALE
che la Società ricorrente ha poi depositato memoria;
CONSIDERATO
che, con l’unico motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 116, commi 8 e 9, I. n. 388/2000, in connessione con l’art. 18, I. n. 300//1970, lamenta il superamento del principio di diritto cui ha inteso conformarsi la Corte territoriale essendo invalso il diverso indirizzo per il quale l’atto illegittimo su cui si radica il ritardato adempimento dell’obbligo contributivo non è idoneo a giustificarlo;
che il motivo del ricorso merita accoglimento alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte con la sentenza resa a sezioni unite n. 19665 del 18.9.2014, secondo cui, laddove, come nel caso di specie, il licenziamento sia dichiarato inefficace o nullo, il datore di lavoro, oltre alla ricostruzione della posizione contributiva del lavoratore, è altresì soggetto alle sanzioni civili previste dall’art. 116, comma 8, I. n. 388/2000;
che, pertanto, il ricorso principale va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, GLYPH che GLYPH provvederà GLYPH in GLYPH conformità, Q,0v£st.wo disponendo, altresì, per r ori ydelle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 6 febbraio 2019