Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9486 Anno 2019
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Civile Ord. Sez. L Num. 9486 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/04/2019
ORDINANZA
sul ricorso 28571-2013 proposto da: da :
– RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e RAGIONE_SOCIALE rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME NOME e NOME COGNOME; RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALEa dei in ROMA , Cent rale avvocati difende COGNOME
– ricorrenti –
. RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) P_IVA, in persona del RAGIONE_SOCIALE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME; RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
– controricorrente –
non chè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
avverso RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE sentenza n. RAGIONE_SOCIALE 1002/2012 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di FIRENZE, RAGIONE_SOCIALE depositata il 05/12/2012, R.G.N. 884/2009.
RILEVATO
che con sentenza del 5 dicembre 2012, la Corte d’Appello di Firenze confermava la decisione resa dal Tribunale di Firenze e accoglieva l’opposizione proposta da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avverso il ruolo esattoriale relativo al credito vantato dall’RAGIONE_SOCIALE per le so somme aggiuntive residuate a debito una volta che la RAGIONE_SOCIALE aveva provveduto alla regolarizzazione contributiva RAGIONE_SOCIALEa posizione di un dipendente già licenziato e, successivamente, reintegrato;
che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non dovuto da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE il pagamento RAGIONE_SOCIALEe somme aggiuntive non potendo alcuna sanzione essere irrogata per il ritardato versamento RAGIONE_SOCIALEa contribuzione adducendo l’efficacia retroattiva che esplica la reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo, atteso che il rapporto assicurativo non è assistito dalla medesima fidi° iuris che caratterizza il rapporto di lavoro;
che per la cassazione di tale decisione ricorre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nuova denominazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
che la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha poi depositato memoria;
CONSIDERATO
che, con l’unico motivo, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 116, commi 8 e 9, I. n. 388/2000, in connessione con l’art. 18, I. n. 300//1970, lamenta il superamento del principio di diritto cui ha inteso conformarsi la Corte territoriale essendo invalso il diverso indirizzo per il quale l’atto illegittimo su cui si radica il ritardato adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo contributivo non è idoneo a giustificarlo;
che il motivo del ricorso merita accoglimento alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘orientamento accolto da questa Corte con la sentenza resa a sezioni unite n. 19665 del 18.9.2014, secondo cui, laddove, come nel caso di specie, il licenziamento sia dichiarato inefficace o nullo, il datore di lavoro, oltre alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa posizione contributiva del lavoratore, è altresì soggetto alle sanzioni civili previste dall’art. 116, comma 8, I. n. 388/2000;
che, pertanto, il ricorso principale va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, RAGIONE_SOCIALE che RAGIONE_SOCIALE provvederà RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE conformità, Q,0v£st.wo disponendo, altresì, per r ori yRAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 6 febbraio 2019