SENTENZA TRIBUNALE DI MONZA N. 1275 2025 – N. R.G. 00001554 2025 DEPOSITO MINUTA 14 11 2025 PUBBLICAZIONE 14 11 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del AVV_NOTAIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1554NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
(C.F.
), con
il patrocinio dell’AVV_NOTAIO
contro
C.F.
)
C.F.
P.
resistente
contumace
Oggetto: licenziamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.6.25 riferiva di essere stato assunto al livello G1 (CCNL Autotrasporto merci RAGIONE_SOCIALE logistica) alle dipendenze della Convenuta dal 03.04.2024, con la mansione di conducente con patente, come riportato nelle annotazioni del cedolino paga; che in particolare consegnava con un collega elettrodomestici (frigoriferi, TV, lavatrici, etc.) alla clientela in provincia di Milano, Monza, Como,
Lecco, Bergamo, Brescia, Sondrio, Pavia e Novara alla guida di un furgone;
che a causa di un disguido occorso per avere caricato un pezzo in più rispetto a quello da consegnare, ma che non era a lui addebitabile, veniva sospeso per dieci giorni dall’attività
che l ‘ultimo giorno di lavoro era stato il 18 gennaio e poi era stato sospeso senza alcuna comunicazione scritta;
che dopo avere sollecitato il suo rientro in servizio riceveva il 04.02.2025 una comunicazione , neppure sottoscritta, con la quale gli veniva comunicato il licenziamento per asserita riorganizzazione aziendale, dovuta a significativa riduzione delle attività produttive, che aveva reso inevitabile la soppressione della sua posizione;
che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo trovava conferma nella comunicazione RAGIONE_SOCIALE;
che aveva impugnato il recesso a mezzo pec;
che era assunto con contratto part-time (76,92%), ma in realtà non aveva mai lavorato meno di 12 ore al giorno;
che la convenuta si avvaleva di circa una quindicina di automezzi per le consegne e che lui era stato sostituito da altri autisti;
che quindi era verosimile che la società convenuta occupasse oltre 15 dipendenti;
che la sua retribuzione mensile era pari ad € 10,675 (paga oraria) x 133,076 h (divisore mensile da CCNL 173 x 76,923 %) = 1.420,58 x 14 = € 1.657,34 ;
che la convenuta corrispondeva mese per mese le competenze differite (13ma, 14ma e TFR), proprio per erogare un importo mensile plausibile, ma che in concreto era del tutto inadeguato rispetto alla mole di lavoro effettuato; che non gli erano stati consegnati i due cedolini di gennaio e febbraio 2025.
Tanto premesso il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni :
dichiarare ingiustificato e/o illegittimo il licenziamento inflitto da a carico del sig. ;
conseguentemente, in via principale, condannare . in persona del legale rappresentate pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. N. 23 del 2025, alla reintegrazione del sig. nel suo precedente posto di lavoro, oltre al pagamento di una indennità risarcitoria nella misura non inferiore a 6 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto di lavoro (pari ad € 1.657,34 mensili), oltre che al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
in via subordinata, e salvo gravame, visto il combinato disposto di cui all’art. 3 e 9 del D. Lgs. n. 23/2015, come novellato dalla L. n. 96/2018, condannare la Convenuta, ut supra, al pagamento della penale nella misura massima di legge;
con vittoria di spese, diritti ed onorario di lite, da distrarsi al procuratore antistatario.
La resistente non si costituiva nonostante la regolare notifica.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della resistente
Nel merito il ricorso è fondato nel limiti di cui appresso.
Nel caso di specie il ricorrente è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo, per cui la datrice di lavoro era tenuta a dimostrare la sussistenza del motivo addotto nella lettera di licenziamento, vale a dire che era stata intrapresa una riorganizzazione aziendale, che la stessa era dovuta a una significativa riduzione delle attività produttive e che la soppressione del posto del ricorrente era inevitabile.
Pertanto l ‘ azienda avrebbe dovuto anche provare e prima ancora allegare, che non era possibile utilizzare diversamente il ricorrente.
Nulla di tutto ciò è stato allegato e provato dalla resistente, che on si è nemmeno costituita.
Posto quanto sopra va dichiarato che il licenziamento è illegittimo.
In ordine alle conseguenze la difesa del ricorrente ha chiesto la reintegrazione invocando il comma 2 dell ‘ art. 3 dlgs 23 del 2015, rilevando che per la Corte Costituzionale ( sentenza 128 del 2024) lo stesso ea applicabile anche in caso di giustificato motivo oggettivo.
Tuttavia non è non risulta assolutamente che l ‘ azienda avesse più di 15 dipendenti e l ‘ art. 9 del dlgs citato esclude l ‘ applicazione del comma 2 art. 3 in mancanza di tale requisito dimensionale.
Pertanto vanno applicati il comma 1 dell ‘ art. 3 e l ‘ art. 9 del dlgs citato.
Conseguentemente va dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del 19.2.25 e la resistente va condannata a corrispondere al ricorrente, a titolo di indennità ex art. 9 del dlgs 23 del 2015, sei mensilità lorde ( così determinate considerando le modalità del licenziamento), oltre interessi legali e rivalutazione dalla presente sentenza al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il tribunale, decidendo sulla causa di cui in epigrafe:
Dichiara illegittimo il licenziamento ai sensi dell’art. 3, 1° comma del dlgs 23 del 2015 e, per l’effetto, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del 19.2.25 e condanna la resistente a corrispondere al ricorrente, a titolo di indennità ex art. 9 del dlgs 23 del 2015, sei mensilità lorde, oltre interessi legali e rivalutazione dalla presente sentenza al saldo;
Condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 2.000,00, oltre oneri accessori e spese generali, da distrarsi a favore del procuratore
Il AVV_NOTAIO COGNOME