SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LAQUILA N. 340 2025 – N. R.G. 00000407 2024 DEPOSITO MINUTA 24 12 2025 PUBBLICAZIONE 24 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d’Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliera
NOME COGNOME
Consigliera relatrice
All ‘ udienza del 23.10.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 407 dell’anno 2024 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO. procura in atti;
E
dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in atti.
APPELLATA/O
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 166/2024 del Tribunale di Lanciano pubblicata il 04/08/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME giusta
APPELLANTE
-, rappresentata e difesa
Con ricorso depositato il 7.10.2024 la sig.ra ha impugnato la sentenza del Tribunale di Lanciano che ha respinto il ricorso con il quale ella impugnava il licenziamento per giusta causa intimatole dalla datrice di lavoro, –
presso cui svolgeva mansioni di segretaria – , in data 20.5.2022.
Le contestazioni mosse alla lavoratrice da cui ha tratto origine il licenziamento riguardavano plurimi addebiti relativi, tra le altre cose, alla mancata registrazione -prevista per legge -delle munizioni esplose sui registri dell’associazione, a plurime irregolarità amministrative e contabili tra le quali l’applicazione di tariffe a coloro che avevano diritto a gratuità, al prelevamento di contanti dalla cassa per somme ‘extra’ come corrispettivo per servizi di pulizia, in assenza di autorizzazione, all’ acquisto di beni per la sezione (aspirapolvere folletto) in assenza di autorizzazione, nel periodo tra il 2020 e il 2022. Le contestazioni sono state elevate dal Commissario Straordinario (instauratosi nel 2021) a seguito di verifiche completate nel marzo del 2022.
Il giudice ha ritenuto tempestive le contestazioni e sussistenti i fatti addebitati, ritenendoli idonei a giustificare il licenziamento.
Avverso tale decisione ha proposto appello la lavoratrice per i seguenti motivi:
1)-violazione dei principi in materia di proporzionalità della sanzione disciplinare
Le condotte disciplinari addebitate alla lavoratrice, seppur rientranti nella fattispecie di ‘negligenza’ non avrebbero dovuto essere ritenute come ‘gravi’, e dunque per esse il CCNL avrebbe previsto la sanzione conservativa. Ciò anche alla luce del fatto che la lavoratrice si sarebbe uniformata a prassi ‘introdotte o avvallate dalla Presidente ‘, dell’inesistenza di precedenti contestazioni disciplinari, o inviti a modificare le modalità di tenuta della contabilità e dei registri di competenza della lavoratrice, del fatto che non siano state contestate indebite sottrazioni e appropriazioni di denaro, e del fatto che in concreto nessuna conseguenza negativa sia stata lamentata dalla datrice di lavoro.
2)-violazione dei principi in materia di tempestività della contestazione
La quasi totalità delle ‘contestazioni’ di cui alla missiva del 10.5.2022 non sarebbero collocabili nel periodo finale del rapporto di lavoro intercorso, ma si riferirebbero a condotte asseritamente poste in essere dalla lavoratrice molto tempo addietro (e comunque nell’anno 2021), salvo alcune modeste discrasie documentali espressamente ricondotte ai primi mesi dell’anno 2022 e l’episodio accaduto il 05.05.2022.
non si tratterebbe di un mero ritardo nella contestazione, né l’associazione avrebbe dedotto la complessità degli accertamenti ed una articolata organizzazione aziendale: dalla mancanza di tempestiva contestazione si evincerebbe che le condotte contestate non solo erano conosciute e tollerate dagli organi dell’associazione, ma addirittura imposte dagli stessi. Contrariamente a quanto affermato dal primo giudice l’appellante si sarebbe sempre conformata agli ordini impartiti dai suoi superiori, e persino dopo il subentro del sig. come presidente nessuna direttiva sarebbe stata impartita alla lavoratrice in senso contrario alle prassi già in uso.
In ogni caso la contestazione disciplinare mossa nel maggio 2022 dal Commissario straordinario sarebbe tardiva, poiché il Presidente per sua stessa ammissione, avrebbe acquisito piena conoscenza dei fatti contestati già nei mesi di sua presidenza -marzo 2021- novembre 2021.
Il primo giudice avrebbe inoltre errato nel valutare nel merito le condotte addebitate alla lavoratrice, oltre a quanto già sopra evidenziato:
Non vi sarebbe alcuna legge che impone alla segretaria della sezione di tiro di procedere all’annotazione sui registri di carico e scarico di tutte le munizioni esplose nel poligono, poiché sarebbe attività di esclusiva competenza ed attribuzione del Presidente come previsto dall’art. 31 della legge 110/1975;
le ‘dichiarazioni scritte’ raccolte dalla ‘teste’ e provenienti dai sigg. e sarebbero inutilizzabili perché non confermate in istruttoria;
la testimonianza resa dal teste sarebbe inattendibile, perché soggetto interessato ad evitare il suo coinvolgimento nei fatti che hanno portato al commissariamento della sezione di tiro di ;
non sarebbe credibile sostenere che l’attività di sparo di un numero così ingente di munizioni, compiuta in data 05.05.2022 presso il poligono di , da parte di provetti ed esperti istruttori di tiro e componenti del consiglio direttivo della sezione (appunto i sigg.
e ), addirittura alla presenza e con l’attiva partecipazione del Vice-Presidente della stessa (istruttore ), sia stata la conseguenza di una strampalata, improvvisa, immotivata ed ingiustificata decisione della segretaria;
La dichiarazione resa dalla teste circa la tenuta da parte della ricorrente di ‘..più registri di carico e scarico’ di ‘cartucce ricaricate’, basata essenzialmente sulla riconducibilità della scrittura in essi presente al gesto grafico della ricorrente, sarebbe inutilizzabile perché tali scritture non sono state mai oggetto di ‘verificazione’;
Con riferimento alla contestazione dell’acquisto di beni in assenza di autorizzazione (es. ), i vertici erano al corrente degli acquisti, che avevano ad oggetto beni utili per le esigenze quotidiane della sezione, ed in ogni caso la contestazione sarebbe tardiva
Anche con riferimento alla contestazione di aver percepito rimborsi extra (prelevandoli direttamente dalla cassa) per attività di pulizia, in assenza di delibera dell’associazione, i vertici sarebbero stati consapevoli ed avrebbero autorizzato tale prassi, come dimostrerebbe ad esempio il bilancio 2020 in cui tali costi sarebbero stati contabilizzati, e sarebbe normale che la lavoratrice non ricordi la delibera di riferimento a distanza di così tanto tempo. Anche sul punto le testimonianze dei sig.ri e sarebbero false e inattendibili.
Anche con riferimento al pagamento di rimborsi in assenza di ricevuta ad insegnanti di tiro, i vertici succedutisi nel tempo sarebbero stati perfettamente consapevoli dei rimborsi e delle modalità con cui essi venivano erogati, compreso il sig. che avrebbe -egli stesso -percepito rimborsi con tali modalità in almeno due occasioni nel 2020.
Con riferimento alla contestazione relativa alle ‘parziali annotazioni di dati sulle istanze di rinnovo dell’iscrizione alla sezione, alterazione di dati in contabilità, non corretto inserimento e/o registrazione degli stessi sui certificati medici che vanno presentati unitamente alla richiesta di iscrizione per il conseguimento del maneggio delle armi o abilità tecnica interna, ridotto importo di alcune iscrizioni, omessa registrazione sul gestionale interno di quote di iscrizione’ il giudice non avrebb e considerato la tardività e la mancanza di proporzionalità con la sanzione espulsiva;
La lavoratrice ha insistito per la riforma della sentenza, e l’accoglimento della sua domanda con applicazione della tutela di cui all’art. 18 l. 300/1970 a fronte dell’illegittimità del licenziamento.
L’associazione è rimasta contumace in appello.
L’appello è infondato.
La lettera di contestazione alla sig.ra è del seguente tenore:
‘ A seguito di atti acquisiti, in data 05/05/2022, risulta che Lei abbia dato disposizioni ai direttori di tiro e istruttori di tiro di procedere all’esplosione di n. 800 munizioni cal.22 L.R.
marca Fiocchi (non ricaricate) e n. 50 munizioni calibro 7TARGA_VEICOLO65 Para (non ricaricate) in data 05/03/2022 nell’orario di apertura pomeridiana della Sezione, operazioni che non risultano nei registri TSN e da atti contabili amministrativi…….2. A seguito di accertamento, risulta che presso TSN, Lei aveva in cura più registri di carico e scarico cartucce relativi ai calibri TARGA_VEICOLO, nei quali venivano annotate le acquisizioni e cessione ai soci ed iscritti di munizioni ricaricate, in violazione della normativa vigente per i poligoni di tiro a segno Nazionale…….3. A seguito di accertamento, risulta che lei abbia tenuto i registri di cui all’art. 31 legge 110/75 in violazione della suddetta normativa atteso che: a) totale assenza del ‘registro frequenze’ come disposto dalla lettera d) art. 31 legge 110/75; b) erronea tenuta dei ‘registri carico e scarico munizioni’ in quanto mancanti dei nominativi degli utilizzatori, come disposto dalla lettera c) art.31 legge 110/75, in alcuni movimenti di carico non è riportata la provenienza ed inoltre le giacenze da Lei riportate e finite di verificare in data 27/4/2022 su tali registri a seguito dei colpi sparati e in essi indicati, non sono esatte, in particolare ‘
La contestazione risulta tempestiva, quanto meno rispetto all’addebito riferito al marzo 2022, che di per sé appare sufficiente a giustificare il licenziamento, poiché rappresenta una grave violazione della normativa che regola le sezioni di tiro. La gravità può essere maggiormente apprezzata se si considerano anche le condotte pregresse, risalenti al 2020-2021, non contestate nella loro materialità. Gli ultimi fatti addebitati (marzo 2022 -disposizioni ad istruttori di tiro di esplodere munizioni senza registrazione) sono stati confermati dai testimoni seppure de relato, e da che era presente (della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, essendo peraltro testimone della ricorrente ed estraneo ai fatti di causa e non avendo ruoli nella registrazione delle munizioni)
La circostanza, dedotta dalla ricorrente, che spettasse al Presidente registrare le munizioni non esclude che ella, in quanto segretaria e presente in quel momento nella sezione di tiro, fosse delegata ed avesse il compito della registrazione, come confermato dai testimoni (v. , ma soprattutto non esclude la gravità del fatto che lei stessa -in assenza di autorizzazioni (di cui non vi è alcuna evidenza nel giudizio) -abbia impartito agli istruttori la direttiva di esplodere i colpi senza registrarli, come ha in particolare confermato il testimone oculare .
Inoltre la stessa ricorrente ha riferito in interrogatorio formale di non avere mai relazionato o riferito circa la situazione contabile, dunque le informazioni relative alle irregolarità
amministrative e contabili possono considerarsi acquisite e conosciute dall’azienda solo a seguito delle verifiche poste in essere dal commissario straordinario, dunque anche con riferimento ad esse (sulla cui sussistenza non vi è contestazione) la contestazione può considerarsi tempestiva.
In conclusione l’appello deve essere respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della semplicità della lite e dell’attività difensiva effettivamente svolta.
PQM
respinge l’appello;
condanna l’appellante alla rifusione, in favore dell’appellato, delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 1.984,00 oltre spese generali, IVA e CPA
dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall’art. 1 comma 17 L. n. 228/2012
La Consigliera est.
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME