Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34456 Anno 2019
Civile Sent. Sez. L Num. 34456 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/12/2019
SENTENZA
sul ricorso 16861-2018 proposto da: da :
COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME; studio che NOME
2019
– ricorrente principale –
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e 3262 legale studio
difende unitamente agli avvocati COGNOME
NOME COGNOME;
contro
ricorrente – ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 293/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 27/03/2018 r.g.n. 982/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/2019 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME pubblica NOME
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per: accoglimento primo motivo del ricorso incidentale, assorbito ricorso principale. per:
udito l’Avvocato NOME COGNOME per delega verbale Avvocato NOME COGNOME NOME COGNOME; verbale udito l’Avvocato NOME COGNOME per delega verbale Avvocato NOME COGNOME; delega
udito l’Avvocato NOME COGNOME per delega verbale Avvocato NOME COGNOME. verbale
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 366/17 del 22.9.2017, il Tribunale di Livorno resp l’opposizione proposta da NOME COGNOME in base al rito previsto dalla I 2012, confermando l’ordinanza resa in fase sommaria dallo stesso ufficio quale era respinta l’impugnazione proposta dallo stesso COGNOME c licenziamento disciplinare per giusta causa intimatogli dalla società RAGIONE_SOCIALE il 24.2.2016.
2. La detta sentenza veniva impugnata con reclamo dinanzi alla Corte di appe Firenze. La società RAGIONE_SOCIALE si costituiva per resistere all’impugnaz
3. Con sentenza pubblicata il 27.2018 la Corte di appello di Firenze, in accoglimento del reclamo, riteneva non proporzionato il licenziamento per causa intimato al reclamante, dichiarava risolto il rapporto di lavoro tra q e la società datrice di lavoro in data 24.2.2016, condannava Poste italia corrispondere al lavoratore un’indennità risarcitoria omnicomprensiva pa mensilità della retribuzione globale di fatto ai sensi del quinto comma del art. 18 della . 300 del 1970, cioè la misura massima prevista dalla legge, 1. n interessi e rivalutazione dalla data del licenziamento al saldo, e compensa terzo le spese del giudizio, ponendo i residui due terzi a carico di Pos s.p.a.
4. Per quanto qui interessa, la Corte fiorentina, dopo aver confermato la spe la tempestività della contestazione ritenute in prime cure, accert lavoratore, dipendente di Poste italiane con qualifica di quadro liv mansioni di responsabile della qualità area recapito, area manager 2, a presso l’unità produttiva Livorno Ram INDIRIZZO, aveva partecipato a una vasta azion ad alterare i risultati degli accertamenti compiuti dalla società per la v qualità del recapito. Tale verifica era compiuta mediante l’invio di lettere il lavoratore contribuiva ad intercettare sì da far risultare una qualità diversa da quella reale. La Corte di merito accertava anche il ruolo attivo nell’organizzazione e nel funzionamento del sistema di intercettazione, r esprimeva un “atteggiamento psicologico di tipo volitivo.” Il comportamen
lavoratore, però, non era considerato dalla Corte fiorentina sufficiente una giusta causa di licenziamento, perché esso si inquadrava in una prass protrattasi per lungo tempo, il che non poteva non incidere sul partecipazione volitiva del lavoratore all’illecito, sminuendone la cos disvalore, per cui il licenziamento per giusta causa doveva rite proporzionato. La misura dell’indennità risarcitoria veniva liquidata nel massima prevista dalla legge in considerazione di diversi fattori, quali le dell’azienda, la rilevante anzianità di servizio del lavoratore e la sua et che non lasciava prevedere un facile ricollocamento al lavoro, mentre non s tener conto della condotta scorretta da lui tenuta, condotta che pure accertata.
5. Contro quest’ultima sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cass affidato a due motivi. Poste italiane s.p.a. resiste con controricors ricorso incidentale affidato a tre motivi. Entrambe le parti hanno d memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso principale NOME COGNOME denuncia la vio dell’art. 115 cod.proc.civ. perché la Corte territoriale non gli avrebbe c provare la coincidenza tra il soggetto che avrebbe emesso l’ordine di con dati sulla qualità del recapito e il soggetto che ha esercitato il potere d
2. Con il secondo motivo del ricorso principale il lavoratore si duole d interpretazione dell’art. 54 del CCM di Poste Italiane, che avrebbe all’applicazione, in tesi non corretta, del comma 5 in luogo del comma 4 de della I. n. 300 del 1970 come novellato dalla 1. n. 92 del 2012 e della negaz tutela reintegratoria nel posto di lavoro che invece sarebbe stata dovuta.
3. Con il primo motivo di ricorso incidentale Poste italiane RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE lamenta la e la falsa applicazione dell’art. 2119 cod.civ., ai sensi dell’art. 360, cod.proc.civ., per non avere la Corte territoriale tenuto conto, in dell’accertata esistenza GLYPH ll’elemento soggettivo, dell’intenzionalità GLYPH de GLYPH GLYPH dell’inadempimento e dell’elevatezza delle funzioni svolte dal lavoratore.
4. Con il secondo motivo di ricorso incidentale la società datrice di lavoro in via gradata, motivazione assente e/o carente, ai sensi dell’art. 360, 5 cod.proc.civ.; violazione e/o errata applicazione dell’art. 3 1. n. 6 violazione e/o errata applicazione dell’art. 54, lett. c) e lett. g) di riferimento, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod.proc.civ., per non esser impugnata pronunciata sulla domanda subordinata di Poste italiane s. qualificare il provvedimento espulsivo irrogato al lavoratore quale licen per giustificato motivo soggettivo.
5. Infine, con il terzo motivo di ricorso incidentale, Poste italiane s.p.a violazione e/o errata applicazione dell’art. 18, comma 5, 1. n. 300 del 197 dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ. per avere la Corte territoriale al lavoratore l’indennità risarcitoria nella misura massima consentita di 24 della retribuzione globale di fatto in base a un ragionamento i contraddittorio.
6. Per ragioni logiche va esaminato con priorità il primo motivo del ricorso in di Poste italiane s.p.a. Il motivo è fondato, ciò che comporta l’assorbim altri motivi nonché del ricorso principale.
7. Con il primo motivo del ricorso incidentale la società Poste italiane pone che l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale rivela un estremamente grave, tale da integrare, secondo i criteri elabor giurisprudenza di questa Corte, gli estremi della giusta causa di licenziamen proporzionalità della sanzione espulsiva. La ricorrente incidentale pone che dalla specifica competenza professionale del lavoratore, responsabile recapito area manager 2 in Toscana con la qualifica di Quadro Al, non po che discendere la piena consapevolezza e volontà di violare le disposizion sul recapito della corrispondenza “in palese violazione di quelli responsabile della qualità per il territorio di sua competenza, erano suo doveri di ufficio, ledendo così il vincolo fiduciario riposto dall’Azienda dipendente venendo conseguentemente meno la possibilità di fare affidamento il futuro, sulla correttezza del suo operato e sulla sua lealtà e fedeltà.”
8. Risulta dall’accertamento in fatto ritenuto dalla Corte di appello che il stato sia destinatario sia mittente di comunicazioni dirette ad alterare i r accertamenti compiuti dalla società per la verifica della qualità del recapit territoriale evidenzia un ruolo attivo del COGNOME – la cui consapevolezza del illegittimità della condotta posta in essere non poteva essere revocata in nell’organizzazione e nel funzionamento di tale sistema di intercetta sentenza impugnata, pag. 5).
9. Ora, si deve innanzitutto osservare che la giusta causa di licenziamen nozione di legge che si viene ad inscrivere in un ambito di disposi caratterizzate dalla presenza di elementi “normativi” e di clausole (Generallelauseln) -correttezza (art. 1175 c.c.) ; obbligo di fedeltà, lealtà, b (art. 1375 c.c.); giusta causa, appunto (art. 2119 c.c.) – il cui contenut indeterminato, richiede, nel momento giudiziale e sullo sfondo di quella ch definita la “spirale ermeneutica” (tra fatto e diritto), di essere integrato sul piano della quaestio facti sia su quello della quaestio iuris attraverso il contributo dell’interprete, mediante valutazioni e giudizi di valore desumibili dall sociale o dal costume o dall’ordinamento giuridico o da regole pr determinate cerchie sociali o di particolari discipline o arti o professi stregua poter adeguatamente individuare e delibare altresì le circos concludenti e più pertinenti rispetto a quelle regole, a quelle valutaz giudizi dì valore, e tali non solo da contribuire, mediante la loro sussun prospettazione e configurabilità della ealtà fattuale e tota res (r regulae iuris), ma da consentire inoltre al giudice di pervenire, sulla scorta di detta complessa soluzione più conforme al diritto, oltre che più ragionevole e consona. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
10. ali specificazioni del parametro normativo hanno natura di norma giuridica T in più occasioni sottolineato da questa Corte, e la disapplicazione del deducibile in sede di legittimità come violazione di legge. Pertanto, l’accerta della ricorrenza, in concreto, nella fattispecie dedotta in giudizio, degli integrano il parametro normativo e le sue specificazioni e della loro attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, è sindacabile nel
legittimità, a condizione che la contestazione non si limiti ad una censur e meramente contrappositiva, ma contenga una specifica denuncia di incoe rispetto agli standards conformi ai valori dell’ordinamento esistenti nella sociale (Cass. n. 13149 del 2016, n. 25044 del 2015; n. 8367 del 2014; n. 2011). E ciò, in quanto il giudizio di legittimità deve estendersi piename solo per i profili riguardanti la logicità e la completezza della motivazio limiti fissati dal nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod.proc.civ. cui il giudice di merito abbia in concreto applicato una clausola generale, farlo compie, appunto, un’attività di interpretazione giuridica e non m fattuale della norma, dando concretezza a quella parte mobile della stes legislatore ha introdotto per consentire l’adeguamento ai mutamenti del storico-sociale (Cass., S.U., n. 2572 del 2012).
11. Nel motivo di ricorso qui in esame, le censure formulate nei confr sentenza della Corte fiorentina appaiono conferenti poiché evidenziano i puntuale gli standards dai quali il Collegio di merito si è discostato, sottoline errores in iudicando che nella sentenza appaiono palesi, laddove, pur definend comportamento del COGNOME come non meramente passivo, “avendo egli assu anche un ruolo attivo che esprime un atteggiamento psicologico di tipo v (sentenza impugnata, pag. 6), si tende a giustificarlo in quanto la “c prassi” all’interno dell’azienda avrebbe sminuito la coscienza del disva comportamento, per cui, tenuto conto dell’inquadramento non dirigenzia lavoratore e dell’inesistenza di precedenti disciplinari, la violazione de non poteva ritenersi idonea a ledere irrimediabilmente la fiducia datorial non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto. Quasi ch descritto contesto lavorativo, dal COGNOME non si potesse esigere altra co quella dallo stesso tenuta, di acritico conformarsi ad una prassi chiarame e diretta proprio ad ostacolare il corretto dispiegarsi della funzione cui era preposto, quella della qualità del recapito. La qual cosa è ben l previsione del disposto della norma di cui all’art. 2014 cod.civ. che, nel (al secondo comma) che il prestatore dì lavoro debba osservare le disposiz
l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprendi collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende, obbliga l prestatore ad usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazio dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione naz certamente, nella fattispecie, la natura della prestazione dovuta avreb essere oggetto di una particolare attenzione e diligenza da parte di c operavano in quel particolare settore in cui il COGNOME prestava servizio semplice operatore, ma, come si è detto, come quadro responsabile della qual recapito.
12. econdo costante giurisprudenza di questa Corte, il licenziamento discip S giustificato nei casi in cui i fatti attribuiti al prestatore d’opera rives di grave violazione degli obblighi del rapporto di lavoro, tale irrimediabilmente l’elemento fiduciario. Il giudice di merito deve, pertanto gli aspetti concreti afferenti alla natura e alla utilità del singolo posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche ma dipendente, al nocumento eventualmente arrecato, alla portata soggettiva stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi e all’intensit intenzionale o di quello colposo (Cass. n. 1977 del 2016, n. 1351 del 2016, del 2015, n. 25608 del 2014).
13. a Corte territoriale, alla luce delle considerazioni che precedono, non si L a tale insegnamento e, nonostante l’accertata gravità del fatto, incide sulle primarie responsabilità affidate al lavoratore, ha sminuito i colpevolezza del lavoratore, senza trarre le dovute conseguenze logico-gi in termini di proporzionalità tra fatto commesso e sanzione irrogata. La merito, non calibrando il livello di diligenza richiesto al grado del lavo specificità delle mansioni, non ha tenuto nel debito conto il fatto che mansioni attribuite al COGNOME sono state esercitate in modo da arrecare preg datore di lavoro, in violazione anche dell’art. 2105, ultima parte, co inosservanza dell’obbligo di fedeltà, con grave negazione degli elem rapporto di lavoro e con modalità tali da porre in dubbio la futura c
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con modalità tali da porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento del dipendente (v. Cass. n. 25044 del 2015, cit., e n. 5434 del 2003).
14. li altri motivi del ricorso incidentale ed il ricorso principale restano a G l’evidente pregiudizialità che, nella fattispecie, la valutazione de rimproverata al lavoratore riveste nei confronti dell’intera controversi valutazione della sussistenza della giusta causa del recesso attiene all’ thema decidendum.
15. a sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in relazione al motivo a L con rinvio alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che nell’ulteriore esame del merito, a tutti i principi innanzi affermati, altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ai sensi comma 3, cod.proc.civ.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti g assorbito il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione accolto e rinvia alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione le spese.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2019
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Il Consigliere est.
Il Presidente