SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 709 2025 – N. R.G. 00000305 2025 DEPOSITO MINUTA 17 09 2025 PUBBLICAZIONE 17 09 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA
dott.ssa NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 305/2025 RG promossa con ricorso ex artt 414 + 441 bis cpc
da
con gli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME
–
ricorrente –
contro
rappresentata e difesa dall’ avv.to NOME COGNOME
– resistente –
in punto: impugnazione licenziamento disciplinare ;
discussa e decisa all’ udienza del 17.8.2025
FATTO
Con ricorso depositato in data 12.2.2025 presso la sezione lavoro del Tribunale di Venezia il ricorrente
ha agito verso la sua ex datrice di lavoro svolgendo le seguenti domande di merito:
‘Nel merito in via principale:
-Accertare e dichiarare illegittimo il licenziamento intimato al sig. in data 23.04.2024 per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto comunque rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa per le ragioni di cui in premessa e conseguentemente annullarlo;
-per l’effetto condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del sig. nel posto di lavoro ed alla corresponsione a quest’ultimo dell’indennità risarcitoria nella misura prevista dall’art. 18 4° comma L. 300/70 così come modificato dalla legge 92/12, pari all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegrazione fino a 12 mensilità o nella misura diversa che sarà ritenuta di giustizia e ad ogni altro emolumento o beneficio in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 18 così come modificato;
in subordine:
-dichiarare illegittimo il licenziamento intimato al sig. in data 23.04.2024 in quanto tardivo ed in ogni caso in quanto sanzione priva di proporzione rispetto al fatto siccome contestato ed accertato, per le ragioni di cui in premessa;
-per l’effetto condannarsi in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente l’indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura massima prevista dall’art. 18 5° comma L. 300/70, così come modificato dalla L. 92/12 pari a 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto o nella misura diversa che sarà ritenuta di giustizia e ad ogni altro emolumento o beneficio in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 18 così come modificato.
-in estremo subordine:
In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari di causa comprensivo di Contributo Unificato.
Allega:
-di essere stato dipendente a tempo indeterminato dal 2004 con mansione di macchinista qualifica di tecnico specializzato;
-di avere ricevuto il 04.04.2024 contestazione disciplinare con richiamo delle normative di riferimento (Codice etico del gruppo Ferrovie dello Stato Italiano e CCNL della Mobilita ), della temporanea inidoneita alla mansione del luglio 2017, superata nel maggio del 2018, e di due precedenti provvedimenti disciplinari ( 21 settembre 2021 e 03 gennaio 2023) e formulazione dei seguenti due addebiti : 1) di mala gestio in data 10.12.2023 nello svolgimento delle mansioni di conduzione del treno cagionando lo scontro tra due convogli ; 2) di avere taciuto alla societa una grave protratta situazione di dipendenza da cocaina;
-di avere presentato le proprie giustificazioni con lettera 12.4.2024;
-di essere stato con lettera datata 23.04.2024 licenziato per giusta causa;
-di avere impugnato stragiudizialmente il licenziamento con pec 10.06.2024 mettendosi a disposizione per l’immediata ripresa della propria attivita lavorativa.
Tanto esposto in fatto, impugna il licenziamento per tardivita della contestazione e assenza di giusta causa.
si e costituita contestando l’ impugnazione
La causa, istruita documentalmente, all’ odierna udienza e stata discussa e all’ esito trattenuta in decisione
MOTIVI
Il ricorso va rigettato.
L’ impugnato licenziamento disciplinare in tronco si riferisce a contestazione disciplinare 27.3.2024 con cui , richiamata la normativa di riferimento, la temporanea inidoneita alla mansione del luglio 2017, superata nel maggio del 2018, e due precedenti provvedimenti disciplinari 21 settembre 2021 e 03 gennaio 2023, ha ascritto al i seguenti addebiti (vd pagg 3 e segg contestazione disciplinare 27.3.2024 – doc 4 ):
‘ Tutto quanto premesso, si espone di seguito quanto emerso alla luce degli accertamenti interni recentemente conclusisi in relazione all’evento verificatosi in data 10/12/2023, quando il convoglio ETR600007con il quale veniva effettuato il treno FR8828 la Lecce a Venezia Santa Lucia. Sul quale Lei prestava servizio come Macchinista ed era comandato alla condotta per la tratta da Rimini a Venezia S.L. alle ore 19,52 circa impattava il treno TARGA_VEICOLO, diretto a Bologna, fermo al segnale PBA 566 disposto in via impedita.
Il giorno 10 dicembre 2023, in particolare, Lei era stato comandato in servizio con turno programmato ‘AV1V022’:
-Cambio volante con partenza da Venezia Mestre dalle ore 13,30 alle 13,45;
-Condotta treno da Venezia Mestre a Venezia S.L. dalle ore 13,45 alle ore 13,56;
-Cambio volante a Venezia S.L. dalle ore 13,56 alle ore 14,52;
-Condotta treno 8815 da Venezia SRAGIONE_SOCIALE a Rimini dalle ore 14,52 alle ore 17,41;
-Accessori in arrivo a Rimini dalle ore 17,41 alle ore 17,51;
-Refezione a Rimini dalle ore 17,51 alle ore 19,00;
-Cambio volante con partenza da Rimini dalle ore 19,00 alle ore 19,15;
-Condotta treno 8828 da Rimini a Venezia S.L. dalle ore 19,15 alle ore 22,09;
-Cambio volante da Venezia RAGIONE_SOCIALE dalle ore 22,09 alle ore 22,40;
-Condotta treno dalle 27116 da Venezia SRAGIONE_SOCIALE a Venezia Mestre dalle ore 22,40 alle ore 22,50;
-Accessori in arrivo a Venezia Mestre dalle 22,50 alle ore 23,00 termine della prestazione lavorativa.
Il suddetto turno prevedeva, fra l’altro, la condotta in mansione da Agente Solo del treno Alta Velocità Freccia Rossa 8828 da Rimini a Venezia S.L. Tale treno era composto da ETR600.007, proveniente da Lecce e diretto a Venezia S.L., con guida dal veicolo 707 (NUMERO_CARTA.
A Rimini, Lei, dopo avere effettuato il cambio volante ed aver espletato il servizio viaggiatori nella suddetta stazione, ripartiva alle ore 19,16 con segnale di partenza disposto a via libera.
La prosecuzione della marcia avveniva regolarmente ed il convoglio transitava dalla stazione di Forlì alle ore 19,38 alla velocità di circa 100 Km/h.
Durante la marcia, alla velocita di 95 Km/h, alle ore 19:39:14, a bordo era presente il codice RSC180 che confermava le informazioni relative ad un rallentamento prescritto da effettuarsi alla velocità massima di 80km/h tra le stazioni di Forlì e Faenza con inizio dello stesso in corrispondenza del cippo Kilometrico 63+000 di estensione pari 5000 metri da rispettare con tutto il treno.
Malgrado tale informazione a bordo, Lei, pur consapevole del rallentamento prescritto, lasciava impostata la velocità al valore di 175 km/h senza comando di trazione, pertanto il treno proseguiva per inerzia, raggiungendo una velocità compresa tra 100 e 90 km/h.
Il Suo mancato interventi per l’adeguamento della velocità del convoglio in relazione ai valori imposti dal rallentamento (80 km/h) determinava l’intervento della frenatura di emergenza comandata dal Sotto Sistema di Bordo (SSB) alle ore 19:39:14.
A questo punto Lei, alle ore 19:39:22, azionava il pulsante di riarmo freno annullando di fatto la frenatura di emergenza. Il treno continuava a decelerare raggiungendo la velocità di 12 km/h.
Successivamente, alle ore 19:39:35, Lei comandava la trazione per consentire al treno di riprendere velocità; la velocità impostata rimaneva 175 km/h.
Alle ore 19:40:01 Lei riduceva la velocità impostata a 85 km/h. Al raggiungimento di 84 km/h alle ore 19:44:22, a seguito dell’intervento del sistema di controllo marcia treno (SCMT) per supero della velocità di allerta (80 km/h), è conseguita l’attivazione della frenatura elettrica con taglio della trazione comandata dal Sotto Sistema di Bordo (SSB).
Alle ore 19:40:26 Lei riduceva ulteriormente la velocità impostata ad 80 km/h e alle 19:40:27 comandava la trazione usando la leva di marcia automatica, prima portandola a 0 e poi riportandola in posizione di trazione.
Alle ore 19:43:52, una volta superato il termine di rallentamento, Lei, nonostante la possibilità di incrementare la velocità di 115 km/h consentita dal Codice RSC 180 ancora presente a bordo, manteneva la velocità costante impostata ad 80 km/h fino all’istante in cui, alle ore 19:48:04 interveniva la frenatura di emergenza comandata dal Sotto Sistema di Bordo (SSB) per il mancato riconoscimento da parte Sua dell’apparecchiatura di vigilanza. Tale intervento determinava la riduzione della velocità del convoglio al valore di 29 km/h.
Da questo momento, fino all’urto -come sarà descritto successivamente-, il rubinetto di comando del freno continuo automatico era in posizione di marcia (sfrenato), la leva di direzione era in avanti e lo stato della trazione era in ‘coasting’ ovvero la trazione non era né erogata ne presente per effetto della frenatura precedente.
La marcia proseguiva per inerzia fino al completo arresto avvenuto alle ore 19:48:29 dopo la percorrenza di uno spazio pari a circa 691metri.
A seguito dell’arresto e dopo una sosta di circa sette secondi, il convoglio alle ore 19:48:36, riprendeva a muoversi per inerzia in direzione opposta rispetto al senso di marcia, senza che Lei avesse in alcun modo agito né sul comando di trazione per riprendere la marcia, né quello di frenatura per fermare il convoglio durante la retrocessione.
Il convoglio proseguiva una marcia che raggiungeva il valore di 26 km/h percorrendo in retrocessione una distanza pari a circa 880 metri, percorsi i quali avveniva l’impatto alle ore 19 e 52 circa con il treno TARGA_VEICOLO che risultava fermo al segnale Posto di Blocco Automatico 566 disposto a via impedita.
Nell’intervallo di tempo, dalle ore 19 e 45 (momento nel quale Lei riarmava il treno) alle ore 19 e 52 (momento dell’impatto del treno TARGA_VEICOLO con TARGA_VEICOLO) Lei non impartiva né un comando per la trazione al fine di riprendere la marcia né un comando per la frenatura, in tal modo non impedendo la retrocessione del treno ed il successivo impatto nonostante Lei reiterasse otto volte il dispositivo vigilante, attestando così la sua condizione di vigilanza in cabina guida.
Tutto quanto sopra emerge dall’ na Tachemetrica Elettronica (ZTE) rilevata dalla cabina di guida del rotabile di testa s.m.t. ( :938346007074) del treno FR8828 del 10/12/2023 C.F.
A seguito della collisione veniva attivata la richiesta dei soccorsi che giungevano sul luogo do inuti dall’accaduto, un Polfer i Carabinieri i VVFF oltre al personale del ià presenti a bordo del .
La collisione comportava il trasbordo dei passeggeri dei due treni coinvolti che intendevano proseguire il viaggio su di un altro treno TARGA_VEICOLO diretto a Bologna. In particolare venivano trasbordati alcuni dei 418 viaggiatori del treno FR8828 che giungevano a Bologna alle ore 00,53 del giorno 11/12/2028. Per alcuni dei 418 passeggeri sopra menzionati veniva ulteriori attività di assistenza consistenti in 28 servizi taxi e 2 pernottamenti in hotel, per i quali sosteneva i relativi costi.
Inoltre, il personale sanitario, intervenuto sul luogo dell’incidente ed a bordo del convoglio 8828, prestava un primo soccorso a circa sette viaggiatori che venivano trasportati verso le ambulanze per ulteriori accertamenti.
Successivamente, la la conduceva presso la sede di Faenza per interrogarla. A Suo carico pende il procedimento pen n. 6183/2023 N.R. mod. 21, dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, assegnato al p.m. dott.ssa NOME COGNOME.
Le conseguenze dell’incidente sul materiale rotabile rendevano necessario attivare le procedure di soccorso del mezzo da Lei condotto e conseguentemente utilizzare il personale di riserva preposto. In particolare, constatato che l’ ETR TARGA_VEICOLO in servizio al treno TARGA_VEICOLO andava in trazione, veniva richiesto l’intervento della locomotiva di soccorso per avviare le necessarie attività di separazione dei due convogli coinvolti conclusesi il giorno successivo, dalle ore 10,00 alle ore 13,46 del l’11/12/2023, con conseguente liberazione della linea alle ore 12,09 dell’11/12/2023.
Infine i convogli coinvolti nell’urto venivano posti sotto sequestro.
L’incidente sopra descritto comportava inoltre le seguenti turbative alla circolazione con i connessi disagi al servizio di trasporto ferroviario. In particolare, su un totale di 31 treni coinvolti, uno è stato soppresso, tre soppressi parzialmente, mentre 19 subivano deviazioni dal percorso originario per un ritardo medio pari a 121 minuti ed un ritardo complessivo pari a 3763 minuti.
Successivamente al descritto incidente Lei si assentava dal servizio per malattia certificata dal 12/12/2023 al 14/12/2023.
In data 15 dicembre 2023 a seguito dell’evento sopra descritto, Lei veniva sottoposto a visita medica fisica e psicologica da parte del medico competente per le seguenti fattispecie:
Condotta Decreto Legislativo 247/10 allegato III. 3.2 e 2.2 per incidente o inconveniente di servizio
Alcol dipendenza e stupefacenti Decreto legislativo 81/2008 articolo 41 comma 2 lettera b.
Il medico competente in data 15/12/2023, con nota , in attesa di completare gli accertamenti sanitari necessari alla formulazion lavoro specifico, forniva indicazione di disporre il Suo distoglimento dalle mansioni legate alla Sua qualifica.
In particolare, a seguito degli accertamenti del medico competente e con particolare riguardo ai fattori di rischio definiti al punto 2 – Alcol dipendenza e stupefacenti Decreto legislativo 81/2008 articolo 41 comma 2 lettera b -, in data 11/01/2024 veniva emesso il seguente certificato di idoneità: Protocollo VE00/p/VE/24/0082181/CI6 dell’11/01/2024 con il quale è stato giudicato non idoneo temporaneo alla mansione specifica con esclusione temporanea che comportino un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi.
Inoltre, il suddetto certificato ha disposto la necessità di sottoporla ad una nuova visita medica entro il 11/04/2024.
Con riferimento al Suo stato di presenza, successivo alla data del 15/12/2023, data nella quale Lei ha effettuato i suddetti accertamenti, Lei risulta essere stato in malattia certificata fino al 23/01/2024.
Stante la necessità di acquisire una piena e completa cognizione dei fatti e in relazione all’esito del certificato di idoneità per alcol dipendenza e stupefacenti dell’11/0/2024, in data 24 gennaio 2024, primo giorno successivo al termine della malattia certificata, le veniva notificata la nota protocollo TRNIT-DRUO/P/2024/0002392 del 18 gennaio 2024 con la quale veniva disposta nei Suoi confronti la sospensione cautelare non disciplinare ai sensi dell’art. 65 del vigente CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie.
In data 06 febbraio 2024 la Scrivente societ tramite per una nota, da Lei sottoscritta, da parte dell’avv. NOME COGNOME con la quale apprendeva della Sua condizione personale di consumatore abituale di cocaina. In partico ddetta nota riportava che dall’esame tossicologico del capello veniva accertato un ‘evidente e costante utilizzo attivo ( e non occasionale)’ di cocaina, e che Lei era ‘…caduto in una gravissima dipendenza da detta sostanza che si protrae da circa un anno..’. il Suo legale, inoltre, riferiva le Sue scuse, si scusava per quanto sopra e chiedeva alla Società di valutare l’opportunità di fargli intraprendere un percorso mirato di disintossicazione presso le strutture competenti’.
Ne consegue c ontariamente tenuto nascosta tale grave e pericolosa circostanza al proprio datore di lavoro impedendo, di fatto, di poter attivare le tutele previste dall’art. 44 del vigente CCNL della M Contrattuale Attività Ferroviarie e del D.P .R. 309/1990, ed esponendo sé stesso e terzi- in virtù delle mansioni da Lei svolte- ad un potenziale rischio di danno.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, Le contestiamo i seguenti addebiti anche singolarmente considerati:
Lei dipendente con la figura professionale di Macchinista, in forza presso la Direzione Business Alta V oduzione- Condotta AV di Venezia, in data 10/12/2023, in servizio con turno programmato (AV1V022) e comandato alla condotta per la tratta da Rimini a Venezia S.L. del treno AV FR8828 proveniente da Lecce a Venezia Santa Lucia:
Lei, durante la condotta del suddetto treno TARGA_VEICOLO, benché a bordo fosse presente il codice TARGA_VEICOLO che segnalava la necessità di procedere ad un rallentamento da effettuarsi alla velocità massima di 80 km/h tra le stazioni di Forlì e Faenza con inizio dello stesso in corrispondenza del cippo kilometrico 63+000 di estensione pari a 5000 metri da rispettare con tutto il treno, lasciava impostata la velocità al valore di 175 km/h senza comando di trazione, pertanto il treno proseguiva per inerzia, raggiungendo una velocità compresa tra 100 e 90 km/h. Il Suo mancato interventi per l’adeguamento della velocità del convoglio in relazione ai valori imposti dal rallentamento (80 km/h) determinava l’intervento della frenatura di emergenza comandata dal Sotto Sistema di Bordo (SSB) alle ore 19:39:14.
Lei, alle ore 19:39:22, azionava il pulsante di riarmo freno annullando di fatto la frenatura di emergenza. Il treno continuava a decelerare raggiungendo la velocità di 12 km/h. Successivamente, alle ore 19:39:35, Lei comandava la trazione per consentire al treno di riprendere velocità; la velocità impostata rimaneva 175 km/h. Alle ore 19:40:01 Lei riduceva la velocità impostata a 85 anziché ai prescritti 80 km/h, pertanto, a seguito della Sua mancata riduzione della velocità impostata, il raggiungimento della velocità di 84 Km/h alle ore 13:40:22, determinava l’attivazione della frenatura elettrica con taglio della trazione comandata dal Sotto Sistema di Bordo (SSB).
A seguito dell’intervento Sotto Sistema di Bordo (SSB) di cui al precedente punto due, nell’intervallo di tempo fra le ore 19:45 (momento nel quale Lei riarmava il freno) alle ore 19:52 (momento dell’impatto del treno FR8828 con il treno TTPER1742), Lei non impartiva né un comando per la trazione al fine di riprendere la marcia né un comando per la frenatura nonostante Lei reiterasse otto volte il dispositivo vigilante, attestando così la Sua condizione di vigilanza in cabina di guida. In tale lasso di tempo Lei manteneva il mezzo con il rubinetto di comando del freno continuo automatico in posizione di marcia (sfrenato), con la leva di direzione in avanti e con lo stato della trazione in ‘coasting’ ovvero con trazione non erogata né presente per effetto della frenatura precedente. Le condizioni sopra descritte e da Lei poste in essere hanno determinato che la marcia del treno
proseguisse per inerzia fino al completo arresto avvenuto alle ore 19:48:29 dopo la percorrenza di uno spazio pari a circa 691 metri. A seguito dell’arresto e dopo una sosta di circa sette secondi, il convoglio alle ore 19:48:36, riprendeva a muoversi per inerzia in direzione opposta rispetto al senso di marcia, senza che Lei avesse in alcun modo agito sul comando di trazione. Il convoglio proseguiva una marcia che raggiungeva il valore di 26 km/h percorrendo in retrocessione una distanza pari a circa 880 metri, percorsi i quali avveniva l’impatto alle ore 19 e 52 circa con il treno TARGA_VEICOLO che risultava fermo al segnale Posto di Blocco Automatico 566 disposto a INDIRIZZO.
Con quanto descritto al precedente punto, Lei ha cagionato un effettivo pregiudizio alla sicurezza di esercizio che ha determinato inoltre le necessità di cure sanitarie ad almeno sette persone che venivano fatte scendere dal treno dal personale sanitario che le accompagnava presso le ambulanze per il trasporto verso le strutture ospedaliere.
L’impatto avvenuto alle ore 15:52 circa per effetto della Sua condotta riportata al precedente punto 3 ha determinato un danno materiale al rotabile ETR600.007 e al treno TARGA_VEICOLO la cui entità è da quantificare e l’indisponibilità di detti convogli attualmente sottoposti al sequestro da parte dell’autorità giudiziaria.
Mediante le condotte di cui ai precedenti punti 3,4 e 5 Lei:
Determinava le seguenti turbative alla circolazione con i connessi disagi al servizio di trasporto ferroviario: di 31 treni coinvolti, uno è stato soppresso, tre soppressi parzialmente, mentre 19 subivano deviazioni dal percorso originario per un ritardo medio pari a 121 minuti ed un ritardo complessivo pari a 3763 minuti;
Arrecava un effettivo pregiudizio consistente nei disagi procurati alla Clientela per effetto del necessario trasbordo di alcuni dei 418 passeggeri del TARGA_VEICOLO che venivano riprotetti su altro treno regionale TARGA_VEICOLO diretto a Bologna rispetto alle loro destinazioni finali oltre che alle seguenti attività nza della clientela consistenti in 28 servizi taxi e 2 pernottamenti in hotel, per i quali sosteneva i relativi costi.
Rendeva necessario attivare le procedure di soccorso del mezzo da Lei condotto e conseguentemente utilizzare il personale di riserva preposto. In particolare, constatato che l’TARGA_VEICOLO in servizio al treno TARGA_VEICOLO non andava in trazione, veniva richiesto l’intervento della locomotiva di soccorso per avviare le necessarie attività di separazione dei due convogli coinvolti conclusesi il giorno successivo, dalle ore 10:00 alle 13:46 dell’11/12/2023 con conseguente liberazione della linea alle ore 12:19 del giorno 11/12/2023;
Provocava un danno all’immagine aziendale derivante dall’effetto della diffusione dell’evento sul territorio nazionale da parte dei media.
In relazione all’incidente ferroviario avvenuto in data 10.12.2023 sulla tratta Faenza-Forlì della linea ferroviaria Bologna-Ravenna, che ha coinvolto il treno TARGA_VEICOLO sul quale Lei era comandato alla condotta per la tratta da Rimini a Venezia S.L., Lei è indagato dell’ambito del procedimento penale R.G. n. 6183/2023 N.R. mod.21, dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, assegnato al P.M. dott.ssa NOME COGNOME.
Solamente a seguito dell’incidente ferroviario del 10.12.2023, e più precisamente dopo aver ricevuto l’esito di inidoneità della visita medica del 15.12.2023 cui è stato sottoposto a seguito del suddetto incidente, Lei ha ritenuto di dover avvisare – con la nota del 06.02.2024 inviata tramite per dall’Avv. NOME COGNOME e da lei sottoscritta- la società del Suo ‘evidente e costante utilizzo attivo ( e non occasionale)’ di cocaina e del suo essere ‘caduto in una gravissima dipendenza da detta sostanza che si protrae da circa un anno’.
Con la condotta definita al precedente punto 8, Lei ha volontariamente tenuta nascosta tale grave e pericolosa circostanza al Suo datore di lavoro, determinando, in virtù delle mansioni da Lei svolte, un potenziale rischio di danno per sé stesso e per terzi.
In relazione agli addebiti riportati ai precedenti punti, Lei violava quanto previsto dal Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello stato Italiano e dell’art. 56 del CCNL della Mobilità/ Area Contrattuale Attività Ferroviarie indicate in premessa e poneva in essere un comportamento in spregio ai principi di correttezza e buona fede che sono alla base di un rapporto di lavoro, tale da ledere il rapporto di fiducia con la Scrivente Società.
Nell’evidenziare la gravità dei fatti a Lei contestati, anche singolarmente considerati, Le rammentiamo che, in base all’art. 66 comma 6 del CCNL della Mobilità/ Area Contrattuale Attività Ferroviarie vigente, Lei ha a disposizione 10 giorni dalla data della ricezione della presente lettera per produrre giustificazioni scritte a Sua difesa, ferma restando la disponibilità a sentirla in sede di audizione orale qualora lo dovesse richiedere, utilizzando una delle seguenti modalità … ‘
Con lettera 12.04.2024 il ha reso le proprie giustificazioni obiettando, in sintesi, quanto all’ incidente ferroviario del 10 dicembre 2023 (punti da 1 a 7 della contestazione), di avere avuto, in corrispondenza della fascia oraria di cui all’addebito, un malore con conseguente momento di black out psicofisico e di avere inavvertitamente toccato le leve e/o il pedale senza rendersene conto, bypassando le procedure di sicurezza, e quanto all’ uso/dipendenza da sostanze stupefacenti (punti 8 e 9 della contestazione), che si tratta di un caso non isolato tra i colleghi macchinisti e da sempre riscontrato da
distogliendo l’interessato dal servizio il macchinista per consentirgli un percorso di riabilitazione finalizzato a riprendere la condotta dei treni.
Tali giustificazioni vanno disattese e l’ impugnazione del licenziamento va rigettata in quanto il duplice addebito come puntualmente descritto nella sopra riportata lettera 27.3.2024 e in se certo, non contestato dal lavoratore, e di gravita tale da giustificare la misura espulsiva adottata dalla Societa .
E’ certo che a causa della condotta tenuta dal quale macchinista in data 10/12/2023 sulla tratta Rimini – Venezia S.L. treno AV FR8828 proveniente da Lecce , di conduzione del treno dalle ore 19.38 circa alle ore 19:40:22 senza ridurre la velocita per tempo come da segnalazione del codice RSC 180 con conseguente intervento della frenatura di emergenza del Sotto Sistema di Bordo, si e verificato l’ impatto con altro convoglio.
Per sette minuti il ricorrente non ha dato alcun comando al mezzo condotto, e cio ha causato un iniziale avanzamento del treno in avanti per inerzia e successiva retrocessione del mezzo, sempre per inerzia, e da cio l’ impatto .
In particolare, come puntualmente riportato da a pagg 14 e 15 della comparsa della comparsa di costituzione, dalla Commissione di Inchiesta e stato ricostruito modo inconfutabile che il ricorrente durante la condotta del treno FR TARGA_VEICOLO, benche a bordo fosse presente il codice RSC 180 che segnalava la necessita di procedere ad un rallentamento da effettuarsi alla velocita massima di 80 km/h tra le stazioni di Forlì e Faenza con inizio dello stesso in corrispondenza del cippo chilometrico 63+000 di estensione pari a 5000 metri da rispettare con tutto il treno, ha lasciato impostata la velocita al valore di 175 km/h senza comando di trazione. Pertanto, il treno ha proseguito per inerzia senza comando di trazione, raggiungendo una velocita compresa tra 100 km/h e 90 Km/h. Tale mancato intervento per
l’adeguamento della velocita del convoglio in relazione ai valori imposti dal rallentamento (80 km/h), ha determinato l’intervento della frenatura di emergenza comandata dal Sotto Sistema di Bordo (SSB) alle ore 19:39:14. Alle ore 19:39:22, il ricorrente ha azionato il pulsante di riarmo freno annullando di fatto la frenatura di emergenza. Il treno ha continuato a decelerare raggiungendo la velocita pari a 12 km/h. Successivamente, alle ore 19:39:35, il ricorrente ha comandato la trazione per consentire al treno di riprendere velocita ; la velocita impostata e rimasta a 175 Km/h. Alle ore 19:40:01 il ricorrente ha ridotto la velocita impostata a 85 Km/h invece che ai prescritti 80 Km/h, con la conseguenza che il raggiungimento della velocita di 84 Km/h alle ore 19:40:22 ha determinato l’attivazione della frenatura elettrica con taglio della trazione comandata dal Sotto Sistema di Bordo (SSB). Infine, a seguito dell’intervento Sotto Sistema di Bordo (SSB), nell’intervallo di tempo di sette minuti fra le ore 19:45 (momento nel quale il ricorrente ha riarmato il freno) alle ore 19:52 (momento dell’impatto del treno FR 8828 con il treno TTPER 1742) il ricorrente non ha impartito ne un comando per la trazione al fine di riprendere la marcia ne un comando per la frenatura nonostante lo stesso reiterasse otto volte il dispositivo vigilante, attestando così la condizione di vigilanza in cabina di guida. In tale lasso di tempo il ricorrente ha mantenuto il mezzo con il rubinetto di comando del freno continuo automatico in posizione di marcia (sfrenato), con la leva di direzione in avanti e con lo stato della trazione in ‘coasting’ ovvero con trazione non erogata ne presente per effetto della frenatura precedente. In tali condizioni, indotte dalle errate manovre, la marcia del treno e proseguita per inerzia fino al completo arresto avvenuto alle ore 19:48:29 dopo la percorrenza di uno spazio pari a circa 691 metri. A seguito dell’arresto e dopo una sosta di circa sette secondi, il convoglio alle ore 19:48:55, ha ripreso a muoversi per inerzia in direzione opposta rispetto al senso di marcia, senza che il ricorrente avesse in alcun modo agito sul comando di trazione, raggiungendo una velocita di 26 km/h percorrendo in retrocessione una distanza pari a circa 880 metri, percorsi i quali avveniva l’impatto alle ore 19:52 circa con il treno TTPER 1742 che risultava fermo al segnale Posto di Blocco Automatico 566 disposto a via impedita.
Per l’accaduto il lavoratore e indagato nel procedimento penale RG 6183/2023 dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, e dalla condotta posta in essere sono derivati : – pregiudizio alla sicurezza di esercizio in quanto sette passeggeri hanno avuto bisogno di cure sanitarie; – danno materiale al rotabile ed al treno; – disagio alla circolazione dei treni nella tratta interessata dall’incidente;
danno economico legato al recupero dei mezzi incidentati.
E’, d’ altro canto, parimenti certo che il ha comunicato alla datrice di lavoro la propria dipendenza dalla cocaina tramite il proprio legale solamente a fronte dell’ esito di inidoneita della visita medica cui e stato sottoposto a seguito dell’incidente, dunque dopo avere tenuto nascosta tale dipendenza determinando un potenziale rischio di danno.
Sono dunque ravvisabili a suo carico, come da contestazione disciplinare, da un lato, la mala gestio in data 10.12.2023 nello svolgimento della propria mansione di macchinista, con conseguenti gravissime conseguenze, dall’ altro l’omessa tempestiva comunicazione alla datrice di lavoro della protratta dipendenza da cocaina, appunto tenuta nascosta e dichiarata all’ esito dell’esame tossicologico del capello dopo l’ incidente.
Le giustificazioni fornite dal lavoratore sono inidonee ad escludere l’ illiceita di tali condotte considerato che:
-la riconducibilita della condotta del 10.12.2023 ad asserito malore nel corso dei sette minuti antecedenti l’impatto, oltre ad essere inverosimile, non e comunque provata e l’ inadempimento di tale onere probatorio ricade pacificamente sul lavoratore;
-quanto alla tossicodipendenza, in quanto assegnatario di mansioni che attengono alla sicurezza il era tenuto ad un comportamento responsabile e avrebbe quindi dovuto immediatamente e spontaneamente dichiarare la propria tossicodipendenza attivando le tutele di cui all’art. 44 CCNL Mobilita , e non attendere di essere scoperto dopo aver causato un sinistro.
Così ritenuta la giusta causa del licenziamento, a monte il rilievo formale di tardivita della contestazione va escluso in quanto ha avuto piena contezza dei fatti di poi contestati solamente in data 1.3.2024 dopo la consegna della relazione d’inchiesta, ed ha tempestivamente formulato la contestazione disciplinare entro i successivi 30 giorni, in data 27.3.2024 (vd doc 3 e 4 ).
Solo le complesse verifiche da parte della Commissione d’ Inchiesta con audizioni, analisi della cd. scatola nera e accertamenti tecnici hanno consentito di accertare le gravi irregolarita poi contestate, laddove :
da un lato l’art. 66 CCNL Mobilita dispone che ‘ la contestazione per iscritto dell’addebito deve essere tempestiva, di norma entro 30 giorni, tenuto conto della natura dell’addebito e dei tempi tecnici imposti da eventuali esigenze istruttorie’, e dunque e non solo esclude la tassativita del termine, ma esplicitamente condiziona l’instaurazione del contraddittorio ai tempi tecnici dettati dalle esigenze istruttorie. Il termine di giorni 30 e , pertanto, meramente ordinatorio e, a sua volta, trova la sua ratio nella necessita di verificare fatti e circostanze relativi all’esecuzione del contratto con criteri di completezza e ragionevolezza;
dall’ altro la tempestivita deve intendersi comunque in senso relativo e deve essere valutata in concreto, così da tenere conto della tipologia dell’addebito, della specifica struttura organizzativa aziendale, delle ragioni oggettive che incidono sulla conoscenza dei fatti e del successivo loro definitivo accertamento.
Come obiettato da , la contestazione (e la sua successiva tempestiva comunicazione) deve essere posta in relazione con il momento in cui il datore di lavoro ha raggiunto la piena conoscenza del fatto e non gia in relazione al momento in cui il fatto e stato commesso e della sua conseguente imputabilita al prestatore inadempiente (Cass. 18.6.1999 n. 6127).
La Suprema Corte sostanzia l’immediatezza della contestazione con il principio di ‘una ragionevole elasticita ‘, tenuto conto dei principi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 cc (Cass. 9.9.2003 n. 13190), ulteriormente precisando che l’immediatezza va intesa come tempo necessario al datore di lavoro per ricostruire e valutare convenientemente la condotta del lavoratore e per consentire una contestazione il piu possibile specifica e circostanziata (Cass. 23.6.2003 n. 9963), soprattutto in presenza di circostanze particolari che esigono indagini complesse (per lo svolgimento in se degli eventi, per la complessita dell’organizzazione aziendale, per quant’altro concorra a costituire il fatto) per l’accertamento delle responsabilita .
Il ricorso e dunque integralmente infondato.
Le spese di lite in base a soccombenza sono a carico del ricorrente – liquidazione come in dispositivo.
P.Q.M.
contrariis reiectis , definitivamente decidendo, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida, al netto di accessori di legge, in € 2.850,00 oltre accessori.
Così deciso in Venezia il 17.9.2025
Il Giudice
dott.ssa NOME COGNOME