Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13887 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 13887 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 19347-2021 proposto da:
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE MILANO, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 501/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 27/04/2021 R.G.N. 957/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Oggetto
LICENZIAMENTO DIMISSIONI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 19347/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 03/04/2025
CC
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Con sentenza del 27 aprile 2021, la Corte d’Appello di Milano, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Milano, rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti della Città Metropolitana di Milano, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al COGNOME per essersi egli alle ore 14,40 dell’11.10.2018 allontanato ingiustificatamente dalla sede di lavoro con il mezzo di servizio senza che ricorresse alcuna ragione legata al servizio.
L a decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto l’ammissibilità dell’appello proposto dall’Ente e la fondatezza nel merito dello stesso, circoscritto all’impugnazione del giudizio di proporzionalità del provvedimento espulsivo per essere coperto da giudicato anche l’accertamento della sussistenza dell’addebito e sulla riconducibilità dello stesso all’art. 55 quater d.lgs. n. 165/2001 (falsa attestazione della presenza in servizio attuata con modalità fraudolente) e ciò per essere gli elementi su cui il primo giudice aveva fondato la propria valutazione negativa in ordine alla proporzionalità dell’irrogata sanzione espulsiva in parte smentiti dal materiale probatorio acquisito agli atti ed in parte non significativi ai fini della valutazione in questione.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Città Metropolitana di Milano.
Entrambe le parti hanno poi presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
C on l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2106 e 2119 c.c., 55 quater d.lgs. n. 165/2001 come interpretato da Corte cost. n. 123/2020, 7 e 18 l. n. 300/1970 e 115 e 116 c.p.c. in una con il vizio di
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omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale l’aver e accolto dell’art. 55 quater citato una interpretazione che nella sostanza annette alla fattispecie ivi contemplata, data dalla falsa attestazione della presenza in servizio mediante modalità fraudolente, quell’automatismo espulsivo disconosciuto dalla richiamata sentenza della Corte costituzionale. Rileva il ricorrente che ha errato la Corte territoriale nel negare rilevanza a ciascuno degli elementi di carattere oggettivo e soggettivo invocati ad attenuazione della gravità sotto entrambi i profili della condotta addebitata ed, in particolare, all’assenza di precedenti disciplinari durante l’intero arco ultraventennale del rapporto, alla mancata considerazione della documentazione medica attestante uno stato di particolare fragilità del ricorrente, alla ritenuta non incidenza dell’assenza di danno .
Il motivo è inammissibile.
La sentenza impugnata non si è discostata dall’ orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 14199/2021) per cui, ferma la tipizzazione della sanzione disciplinare, una volta che risulti provata la condotta permane la necessità della verifica del giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione che si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, di modo che l’art. 55 quater in questione risulta interpretato alla luce dello sfavore manifestato dalla giurisprudenza costituzionale rispetto agli automatismi espulsivi. Le censure mosse dal ricorrente si risolvono nell’imputare alla Corte territoriale la mancata valorizzazione di risultanze istruttorie volte a diversamente connotare l’apprezzamento del fatto e così nel sollecitare un diverso giudizio di merito precluso in sede di legittimità.
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E’ utile rammentare al riguardo che la proporzionalità della sanzione disciplinare è determinata dal giudice del merito, che è tenuto a valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, valutando ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto, come nella fattispecie, da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità (Cass. n. 26010/2018; Cass. n. 179122023; Cass. n. 107/2024).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre alle spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 aprile 2025
La Presidente NOME COGNOME