Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4280 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 4280 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/02/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 15144/2021 R.G. proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo Stato, che la rappresenta e difende
– controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE n. 237/2021, depositata il 2.4.2021, RG NUMERO_DOCUMENTO;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5.12.2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi gli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME per il ricorrente.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, in accoglimento del reclamo proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, ha respinto l’impugnativa del licenziamento disciplinare irrogato nei confronti di NOME, dapprima funzionario con incarico dirigenziale (dal 19.1.2015 al marzo 2015, presso la Direzione RAGIONE_SOCIALE del Veneto), poi titolare di posizione organizzativa temporanea con funzioni dirigenziali delegate (dal 24.12.2015 al 25.1.2016 sempre presso la Direzione RAGIONE_SOCIALE Veneto), e quindi incaricato come dirigente esterno (dall’1.2.2016, Capo ufficio grandi contribuRAGIONE_SOCIALE), cui era stato addebitato -secondo ciò che si legge nella sentenza impugnata -quanto già imputato al medesimo con ordinanza penale di custodia cautelare, ovverosia: di essersi messo a disposizione, insieme al AVV_NOTAIO Colonnello AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa Guardia RAGIONE_SOCIALE, del contribuente ‘RAGIONE_SOCIALE‘ al fine di una riduzione RAGIONE_SOCIALE importi contestati in sede di verifica fiscale, nonché per impedire un approfondimento RAGIONE_SOCIALE verifiche stesse e per fare avere notizie sull’attività ispettiva; di essersi messo a disposizione, insieme con tale NOME COGNOMECOGNOME in passato dirigente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, poi trasferito a Pesaro, RAGIONE_SOCIALEa contribuente ‘RAGIONE_SOCIALE‘, per ridurre le conseguenze RAGIONE_SOCIALEa verifica fiscale in corso nei riguardi di essa, in ragione anche di quanto promesso dalla società al COGNOME, di cui il NOME era consapevole, ovverosia l’assunzione o conferimento di incarichi a lla di lui compagna.
2. La Corte d’Appello prendeva dapprima posizione in ordine al fatto che il NOME, nel periodo cui risalivano i fatti contestati, era stato dapprima addetto, seppure come funzionario, all’incarico dirigenziale di Capo settore controlli e riscossione presso la RAGIONE_SOCIALE Veneto, tornando poi, per un periodo, come emerge dal ricorso, alla mera veste di funzionario, per quindi
nuovamente ricevere incarico di posizione organizzativa ancora come Capo settore Controllo e venendogli infine attribuita, nella qualità di dirigente esterno ex art. 19, co. 6, d. lgs. n. 165 del 2001, la posizione di Capo ufficio grandi contribuRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa menzionata Direzione AVV_NOTAIO.
La Corte territoriale evidenziava come il ruolo di interlocutore del NOME fosse stato unico durante tutto il periodo interessato, con fatti contestati da collocare in epoca ‘ compresa tra il 2015 ed il 2017 ‘, ma con coinvolgimento documentato del ricorrente fino alla fine del 2016. Riteneva quindi che correttamente, sebbene in una fase il NOME fosse funzionario e solo successivamente fosse divenuto dirigente, a procedere fosse stato l’Ufficio per i procedimRAGIONE_SOCIALE disciplinari (di seguito UPD) competente per l’ultimo periodo e che non si potesse sostenere l’esistenza di una radicale distinzione di obblighi gravanti sulle diverse figure del funzionario e del dirigente.
Quanto alla tempestività del provvedimento, la Corte territoriale riteneva che essa andasse misurata sulla data di ‘formazione’ del provvedimento di licenziamento e non su quella successiva di sua ‘comunicazione’ all’interessato, sicché non potevano dirsi violati i termini procedurali prescritti.
Nel merito, la sentenza impugnata premetteva che il giudicato assolutorio penale in favore del NOME, peraltro non ancora irrevocabile e riguardante fatti diversi, non impediva l’esame RAGIONE_SOCIALE condotte ricostruite sulla base RAGIONE_SOCIALE emergenze istruttorie. Procedendo quindi a tale disamina, la Corte distrettuale riteneva provato che il NOME avesse agito tenendo indebiti contatti con soggetti interni ed esterni all’Amministrazione, ma comunque non competRAGIONE_SOCIALE per il procedimento, in relazione alle attività di verifica nei riguardi di RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, nella consapevolezza tra l’altro RAGIONE_SOCIALE interessi delittuosi almeno del
dirigente COGNOME, quanto agli incarichi che RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto conferire alla di lui compagna.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, resistiti da controricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato note scritte con le quali ha insistito per il rigetto del ricorso, come anche poi in sede di discussione orale.
Il ricorrente ha anche depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso concerne la violazione eo falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 19, comma 6 e 55bis del d.lgs. n. 165/2001, RAGIONE_SOCIALE artt. 1 e 8 del CCNL RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE artt. 1 e 66 del CCNL relativo al personale del RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente sostiene che ‘ l’attrazione di tutti gli addebiti contestati in un unico procedimento è illegittima poiché il dott. COGNOME, al tempo dei fatti contestati, era privo RAGIONE_SOCIALEa qualifica dirigenziale ‘, sicché l’RAGIONE_SOCIALE aveva indebitamente concentrato presso l’UPD RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, pur esistendo un analogo ufficio per il personale di RAGIONE_SOCIALE, l’esame RAGIONE_SOCIALE‘intero procedimento, per condotte poste in essere quando il ricorrente non era un dirigente RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, con erronea applicazione del CCNL RAGIONE_SOCIALEa Dirigenza ad addebiti mossi in relazione a condotte di chi era funzionario del RAGIONE_SOCIALE.
Il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 55 -bis del d.lgs. n. 165/2001, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2016 c.c., in relazione agli artt. 7, 8 e 9 del CCNL RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ed agli artt. 65, 66 e 67 del CCNL relativo al personale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sostenendo, in collegamento con quanto detto con il primo motivo, che l’erronea individuazione RAGIONE_SOCIALE‘UPD competente aveva inficiato insanabilmente il procedimento disciplinare, posto che la sanzione era stata fondata su una disciplina erroneamente individuata, ovverosia quella prevista per i dirigRAGIONE_SOCIALE e non per il personale di RAGIONE_SOCIALE, cui apparteneva il ricorrente ed attraverso il richiamo a previsioni di contrattazione collettiva del tutto inconferRAGIONE_SOCIALE.
I motivi vanno esaminati congiuntamente, data la loro connessione, e sono infondati.
2.1 In punto di fatto -con accertamento che non può qui essere sindacato nel merito ed a ben vedere non è aggredito dal motivo -le vicende oggetto del procedimento disciplinare sono state ritenute dalla Corte territoriale sostanzialmente unitarie ed hanno interessato sia il periodo in cui il ricorrente era investito di posizioni di responsabilità o apicali quale funzionario, sia il successivo periodo in cui egli, posto in aspettativa come funzionario RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, aveva ricevuto l’incarico dirigenziale quale dirigente ‘esterno’ ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, co. 6, d. lgs. n. 165 del 2001 , il tutto, dice la Corte d’Appello, dal 2016 e almeno fino alla fine del 2016 (pag. 23 e pag. 6 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
2.2 In punto di diritto, va preliminarmente detto che il rapporto di lavoro con i dirigRAGIONE_SOCIALE c.d. esterni, siano essi estranei alla P.A. o provengano da essa e vengano collocati a tal fine in aspettativa, si realizza attraverso contratti di lavoro subordinato dirigenziale, disciplinato secondo le regole proprie RAGIONE_SOCIALE‘impiego pubblico privatizzato di cui al d. lgs. n. 165 del 2001 (Cass. 18 dicembre 2012, n. 23351).
Non vi è quindi dubbio che il dirigente, in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, possa essere assoggettato a procedimento disciplinare, come gli altri dipendRAGIONE_SOCIALE
e dirigRAGIONE_SOCIALE, che deve seguire le norme di cui all’art. 55 -bis del d. lgs. n. 165/2001.
Indirettamente, la conclusione si trae poi anche dall’art. 3 CCNL di Area del 21 luglio 2010, quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 (di seguito CCNL 2010), ove è regolata, con estensione ai c.d. dirigRAGIONE_SOCIALE esterni, soltanto la disciplina RAGIONE_SOCIALEa responsabilità dirigenziale di cui all’art. 21 del d. lgs. n. 165/2001, ovverosia quella riconnessa alla capacità del dirigente di assicurare il raggiungimento RAGIONE_SOCIALE obiettivi ad esso posti, ma non la responsabilità disciplinare, che riguarda la violazione RAGIONE_SOCIALE regole di comportamento finalizzate ad assicurare tutela al generale dovere di diligenza ed osservanza RAGIONE_SOCIALE obblighi di fedeltà e la cui disciplina risale alle regole comuni del pubblico impiego privatizzato, trovando specifica attuazione in altre norme del CCNL 2010, di cui si dirà.
2.3 Ciò posto, mentre rispetto a chi riceva incarichi ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, co. 6, risultando anche esterno alla P.A., gli esiti del procedimento disciplinare non possono che insistere sul solo rapporto dirigenziale, va definito quale sia il regime dei casi in cui il rapporto dirigenziale ‘esterno’ sia attribuito ad un pubblico dipendente.
Senza dubbio i contratti di lavoro ed i rapporti con la RAGIONE_SOCIALE., in quest’ultimo caso sono duplici, uno afferente al rapporto preesistente e destinato a proseguire, ma con sospensione per aspettativa e l’altro instaurato ex novo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, co. 6 cit.
Quest’ultima ipotesi va ulteriormente distinta in due sottoipotesi, perché il rapporto dirigenziale esterno con chi già appartiene alla PRAGIONE_SOCIALE. può intercorrere con il medesimo ente, oppure con altro ente.
Evidentemente, quando i due rapporti facciano capo ad RAGIONE_SOCIALE diversi è impossibile, seppure rispetto a fatti commessi in pendenza sia RAGIONE_SOCIALE‘uno che poi RAGIONE_SOCIALE‘altro rapporto, lo svolgimento di un unico
procedimento disciplinare, perché ciascun ente non può che valutarli autonomamente, valorizzando eventualmente anche quanto accaduto presso il diverso ente, ma apprezzando, per quanto lo riguarda, l’esistenza dei presupposti per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione destinata ad avere effetti rispetto al proprio rapporto contrattuale.
Conclusioni diametralmente opposte valgono per il caso in cui il dirigente esterno sia titolare di rapporto di lavoro in regime di sospensione per aspettativa presso il medesimo ente, in quanto in tale ipotesi non ha senso ragionare in termini di due diversi procedimRAGIONE_SOCIALE disciplinari.
Infatti, fermo quanto si dirà rispetto alla disciplina sostanziale, la valutazione RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento e RAGIONE_SOCIALE effetti sul legame fiduciario nei due rapporti con il medesimo datore di lavoro non può che essere unica rispetto alla medesima persona e ad un insieme di fatti che la riguardano.
Ciò tanto più poi quando, come nel caso di specie, i fatti da valutare, seppure avvenuti in momRAGIONE_SOCIALE diversi e per rapporti di lavoro diversi, ma con il medesimo soggetto pubblico, fanno parte di una condotta sostanzialmente unitaria.
Su tali premesse, dall’unicità del procedimento disciplinare non può che discendere la competenza RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio per i procedimRAGIONE_SOCIALE disciplinari istituito rispetto alle posizioni dirigenziali, in quanto riguardante la posizione per la quale il dipendente ‘ lavora ‘ o ‘ presta servizio ‘, secondo un parametro che è quello preso a riferimento dall’art. 55 -bis del d. lgs. n. 165 del 2001 nelle varie versioni di esso succedutesi nel corso del tempo; ma si veda anche l’art. 55 -bis cit., al comma co. 8 che, anche qui secondo varie versioni succedutesi nel tempo, ha sempre individuato, in caso di trasferimento, la competenza disciplinare in capo all’ufficio di destinazione. Tutto ciò a riprova che, anche nel caso particolare che qui interessa, è logicamente l’ufficio competente rispetto
all’ultima posizione rivestita dal dipendente a dover essere incaricato del procedimento.
Né -una volta assicurata, come non è contestato sia accaduto, la posizione di terzietà e rispettate le regole di composizione di quell’Ufficio vi può essere un qualche interesse giuridicamente tutelabile o rilevante RAGIONE_SOCIALE‘incolpato ad essere valutato -a fini disciplinari, dall’Ufficio competente per gli illeciti interni al solo ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e non riguardanti l’Area dirigenziale.
2.4 Soluzione in astratto diversa va assunta rispetto alle regole sostanziali RAGIONE_SOCIALE illeciti rispetto al rapporto impiegatizio ed a quello dirigenziale.
È infatti chiaro che, se la disciplina sostanziale, legale o di CCNL, fosse diversa, per precetti e sanzioni, rispetto a ciascun rapporto, il procedimento disciplinare dovrebbe essere condotto e definito con valutazioni differenziate per la fase impiegatizia e quella dirigenziale.
Tuttavia, ciò non accade nel caso di specie, in quanto la Corte d’Appello ha affermato che ‘ la rassegna RAGIONE_SOCIALE obblighi richiamati in sede di contestazione, ritenuti violati nel caso di specie, è eloquente circa la comunanza alle due categorie ‘ e si tratta di conclusione del tutto condivisibile, ove si consideri la tipologia di fatti che è coinvolta nel caso di specie, afferente a doveri primari di chi rivesta a vario titolo posizioni di responsabilità; rilievo cui la sentenza impugnata aggiunge quello, parimRAGIONE_SOCIALE da condividere, in ordine al fatto che anche il sistema RAGIONE_SOCIALE sanzioni disciplinari RAGIONE_SOCIALE due posizioni replica, per la RAGIONE_SOCIALE, quanto previsto per i ruoli non dirigenziali.
Al di là di tutto, è poi pacifico che, anche quando era funzionario, il ricorrente -nei periodi coinvolti dai fatti di causa -rivestiva ruoli di responsabilità in forza di specifici incarichi e dunque non si vede come possa mai essere diversa la valutazione di comportamRAGIONE_SOCIALE sintetizzabili come sottoposizione ed avallo di illecite influenze
rispetto a quegli incarichi e rispetto all’incarico dirigenziale successivamente intervenuto.
Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 del CCNL RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE VI RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2106 c.c. Il ricorrente osserva che la ‘ Corte territoriale ha palesemente violato il principio di proporzionalità tra infrazione contestata e sanzione irrogata, poiché le asserite condotte contestate al dottNOME, ove accertate nella loro materialità, avrebbero dovuto essere punite con una sanzione conservativa, trattandosi di mere irregolarità nella gestione RAGIONE_SOCIALE‘ufficio (come statuito anche dal Tribunale penale di RAGIONE_SOCIALE con sentenza del 21.7.2020), e non già di condotte espressive di un disegno criminoso in concorso con altri ‘.
3.1 Il motivo assume che le condotte accertate, ove sussistRAGIONE_SOCIALE, avrebbero giustificato solo sanzioni conservative, quale la multa (violazione del segreto d’ufficio: art. 9 co. 4 lett. g del CCNL RAGIONE_SOCIALE) o la sospensione (condotte comportanti grave danno all’amministrazione: art. 9, co. 8, lett. g; inosservanze RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di provvedere nei termini: art. 9, co. 8, lett. j), il tutto senza contare che il Tribunale (penale) di RAGIONE_SOCIALE aveva espressamente escluso qualsiasi asservimento del ricorrente alle supposte richieste formulate dai suoi interlocutori, l’assenza di ritardi nelle verifiche o di accertamRAGIONE_SOCIALE di favore, così come non vi era stato alcun evitamento RAGIONE_SOCIALEa denuncia penale in carico ai privati per la posizione ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
3.2 La Corte d’Appello ha preso le mosse dall’assunto secondo cui l’esito del giudizio penale documentato con la produzione RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, al momento ancora non irrevocabile, ‘assolutorio’ nei confronti del NOME ‘ per altro in relazione a fatti diversi da quelli oggetto RAGIONE_SOCIALE‘imputazione
provvisoria richiamata nella contestazione ‘, non esimeva dalla necessità di esame RAGIONE_SOCIALE condotte quali risultanti in causa.
La sentenza impugnata ritiene comprovato il fatto che il ricorrente si fosse reso responsabile RAGIONE_SOCIALEa violazione di un ‘ obbligo .. di astensione dal tenere indebiti contatti con soggetti interni (COGNOME) ed esterni (COGNOME) all’Amministrazione in relazione all’attività d’ufficio sulla quale egli aveva compiti di sovraintendenza e di controllo alla luce RAGIONE_SOCIALEa posizione, comunque apicale, rivestita ‘, così operando nel ‘ ruolo di ‘sponda’ di tutte le illecite iniziative ‘ di costoro, con condotta ‘ aggravata dalla consapevolezza di tale delittuosa condotta (perlomeno in relazione alla posizione di COGNOME‘, con ciò intendendosi il fatto che quest’ultimo perseguisse l’utilità indebita di ottenere favori per la propria ‘compagna’.
Tali comportamRAGIONE_SOCIALE attestavano, secondo la Corte di merito, che il ricorrente era ‘ prono ad iniziative chiaramente finalizzate al conseguimento di un tornaconto personale di soggetti terzi in relazione al malinteso senso di colleganza e RAGIONE_SOCIALE‘atteggiarsi di rapporti amicali ‘, dimostrando ‘ di privilegiare, rispetto ai propri doveri d’ufficio, i rapporti interpersonali operando nell’istituzione come se si trattasse di un ambito di proprio esclusivo dominio ‘.
Fatti così qualificati che, sempre secondo la sentenza di appello, erano consistiti nel ‘ ruolo attivo … mediante l’ acquisizione di informazioni riportandole poi a NOME ‘ (pag. 32 RAGIONE_SOCIALEa sentenza) e nell’avere assecondato le sollecitazioni del COGNOME finalizzate a fare in modo che NOME addivenisse ai favori perseguiti dal predetto (pag. 34, con anche la nota; pag. 37), senza reagire, come doveroso, attraverso un’immediata segnalazione al proprio superiore di tali indebite interferenze, ‘ rendendosi … disponibile a strumentalizzare la funzione istituzionale rivestita ‘ (ancora pag. 37).
3.2.1 Rispetto a tali accertamRAGIONE_SOCIALE di fatto, il motivo, incentrato soprattutto sulla violazione RAGIONE_SOCIALE regole di sussunzione e di
proporzionalità, contiene soltanto il menzionato passaggio di richiamo alla sentenza assolutoria del Tribunale (penale) di RAGIONE_SOCIALE, assumendosi che, con tale sentenza assolutoria, ‘ è stata espressamente esclusa qualsiasi ipotesi di asservimento da parte del dott. NOME alle supposte richieste formulate dai suoi interlocutori ‘.
Si tratta di deduzione che risulta per un verso generica e per altro verso inconferente.
Essa è inconferente nella parte in cui sostiene essersi accertato che il ricorrente non si era asservito alle richieste dei suoi interlocutori, perché la Corte territoriale non ha posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE proprie valutazioni il verificarsi ultimo di deviazioni RAGIONE_SOCIALE iter RAGIONE_SOCIALE pratiche dal loro normale corso, quanto i fatti di indebito avallo, con terzi, di sollecitazioni indebite, sopra meglio descritti secondo quanto di essi dice la sentenza impugnata.
La deduzione è invece priva di specificità impugnatoria quando riferisce RAGIONE_SOCIALE esiti assolutori, anche perché, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘affermazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza qui gravata del riguardare quella pronuncia penale fatti diversi, il motivo di ricorso per cassazione, per denunciare un vizio di legittimità derivante dagli accertamRAGIONE_SOCIALE svolti in quella altra sede giudiziale, avrebbe dovuto quanto meno argomentare con esattezza sui profili di ipotetico rilievo, non essendo sufficiente il generico richiamo al documento prodotto nel corso dei gradi di merito.
3.2.2 Per quanto riguarda la valutazione di proporzionalità, è vero quanto si afferma nel motivo, ovverosia che vi sono fattispecie, nella contrattazione, punite con sanzione conservativa e che potrebbero riguardare alcuni dei fatti posti dalla Corte territoriale a fondamento RAGIONE_SOCIALEa conferma del licenziamento, tra cui in particolare la rivelazione del segreto d’ufficio (art. 9, co. 4, lett g CCNL 2010) o ‘ qualsiasi ‘ comportamento da cui sia derivato ‘ grave danno all’ente o all’RAGIONE_SOCIALE ‘ (art. 9, co. 8 lett. g CCNL 2010).
Tuttavia, quanto accertato dalla Corte d’Appello non si riduce ad una possibile rivelazione di fatti interni all’ente o al danno, essenzialmente di immagine. Gli addebiti riconosciuti fondati, incidono in realtà, sotto ulteriori e diversi profili (tra cui il manifestato atteggiamento di favore verso terzi, pur nella consapevolezza che essi stavano tentando di dare corso ad illeciti ai danni RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e senza segnalazione al superiore di quanto noto), sul nesso fiduciario.
Va allora evidenziato che l’art. 9, co. 10 CCNL 2010 prevede una clausola di chiusura secondo la quale ‘ le mancanze non espressamente previste ‘ nei commi precedRAGIONE_SOCIALE ‘ sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1 ‘, ovverosia, per quanto qui interessa, in relazione all’intenzionalità, al rilievo da attribuire all’inosservanza, al comportamento generale del dirigente ed alla gravità RAGIONE_SOCIALEa lesione al prestigio RAGIONE_SOCIALEa PRAGIONE_SOCIALE., ‘ facendosi riferimento, quanto all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei dirigRAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 7 (obblighi del dirigente) quanto al tipo e alla misura RAGIONE_SOCIALE sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedRAGIONE_SOCIALE ‘.
Tra tali obblighi si reperiscono, nell’art. 7, co. 4, il ‘ perseguire direttamente l’interesse pubblico’ (lett. a), la preservazione RAGIONE_SOCIALE‘ ‘ immagine RAGIONE_SOCIALE‘ente o RAGIONE_SOCIALE‘agenzia ‘ (lett. c), il mantenimento di una ‘ condotta uniformata a principi di correttezza ‘ (ancora lett. c), il non utilizzare ‘ a fini privati ‘ (qui, di terzi) le ‘ informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio ‘ (lett. b) e l’assicurazione del rispetto RAGIONE_SOCIALE norme in tema di segreto d’ufficio (art. 7, co. 5).
Tali insieme di obblighi ricalca i comportamRAGIONE_SOCIALE indebiti accertati dalla Corte di merito e di cui si è detto e che sono sintetizzati poi, sempre nella sentenza di appello, nel rilievo di uno ‘ scostamento dai fondamentali doveri che incombono sul funzionario e dirigente ‘ (pag. 38 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), il che nel complesso supera il fatto che vi siano previsioni del CCNL, cui si destinano sanzioni
conservative, per singole fattispecie minori che solo in parte esprimono il disvalore perseguito in via disciplinare.
3.2.3 Quanto alla gravità, essa è parimRAGIONE_SOCIALE insita nell’avere la Corte di merito ritenuto che il ricorrente operasse ‘ nell’istituzione come se si trattasse di un ambito di proprio esclusivo dominio ‘ (pag. 39 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), rimarcando ‘ l’intensità ‘ del menzionato scostamento dai propri doveri (pag. 38), il tutto per concluderne che il nucleo RAGIONE_SOCIALE ‘ condotte sicuramente accertate ‘ era tale da esprimere ‘ un sicuro disvalore ed un irrimediabile rottura del vincolo fiduciario ‘ (pag. 39).
D’altra parte, il rinvio RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, co. 10, sotto tale profilo ed in relazione alla scelta del tipo di sanzione, ai ‘ principi desumibili dai commi precedRAGIONE_SOCIALE ‘ non significa necessariamente che si debba fare riferimento, nei casi in cui vi sia un globale e grave scostamento dai doveri del dirigente, alle singole ipotesi regolate, bastando a tale fine un apprezzamento complessivo, nella logica dei criteri di cui al comma 1 RAGIONE_SOCIALEa citata norma del CCNL.
3.2.4 Non può dunque dirsi che il ragionamento RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale non trovi riscontro nella contrattazione collettiva, RAGIONE_SOCIALEa cui regola finale di chiusura esso è invece del tutto osservante ed il giudizio di gravità e proporzionalità in tale ambito attiene poi al merito e dunque non è qui sindacabile, in quanto basato sulle non implausibili valutazioni di cui si è detto.
4. Il quarto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 55 -bis , commi 2 e 4, del d.lgs. n. 165/2001 nella formulazione ratione temporis applicabile (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) -sollecitando, in via gradata, questione di legittimità costituzionale del già menzionato art. 55bis , commi 2 e 4, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 97 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione. Il motivo è sviluppato evidenziando come, nel regime anteriore alla c.d. Legge Madia e qui pacificamente da applicare, nel caso di violazioni destinate a confluire in un licenziamento, il termine per la
conclusione del procedimento è di 120 giorni decorrRAGIONE_SOCIALE dall’acquisizione RAGIONE_SOCIALEa notizia RAGIONE_SOCIALE‘infrazione.
4.1 Nel caso di specie, la notizia pacificamente risale al 16.6.2017, il provvedimento di licenziamento è stato adottato il 13.10.2017, è stato posto in notifica il 17.10.2017 ed è pervenuto al destinatario il 20.10.2017.
È dunque chiaro che ci si trova nel regime anteriore alla c.d. Legge Madia, entrata in vigore il 22.6.2017 e destinata a non applicarsi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 22, co. 13, di essa (d. lgs. n. 75 del 2017) ai fatti esauritisi anteriormente, sicché, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘allora vigente art. 55 -bis, co. 2 e 4, il termine per la conclusione del procedimento disciplinare era di centovRAGIONE_SOCIALE giorni con decorrenza dalla data di prima acquisizione RAGIONE_SOCIALEa notizia RAGIONE_SOCIALE‘infrazione, anche se avvenuta in capo solo al responsabile RAGIONE_SOCIALEa struttura in cui il dipendente lavora.
La Corte di merito ha in proposito ritenuto che la tempestività RAGIONE_SOCIALEa conclusione del procedimento andasse misurata sul momento di adozione RAGIONE_SOCIALE‘atto e non su quello RAGIONE_SOCIALEa sua comunicazione.
Si tratta di conclusione del tutto coerente con i precedRAGIONE_SOCIALE di questa RAGIONE_SOCIALE, essendosi ritenuto che ‘ nel procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, la comunicazione all’interessato RAGIONE_SOCIALE‘atto sanzionatorio, per sua natura recettizio, si colloca al di fuori del procedimento disciplinare, riguardando esclusivamente la fase, successiva, di perfezionamento e di efficacia nei confronti del destinatario RAGIONE_SOCIALEa sanzione medesima, e non assume rilievo ai fini del rispetto RAGIONE_SOCIALE‘anzidetto termine di decadenza. ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 ‘ (Cass. 14 dicembre 2018, n. 32491; in senso analogo Cass. 9 marzo 2009 n. 5637 e, in ambito di impiego privato, Cass. 13 ottobre 2021, n. 27935).
Il motivo non adduce sufficiRAGIONE_SOCIALE ragioni per mutare l’orientamento, in quanto la questione di legittimità costituzionale per violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 3, 24 e 97 è manifestamente infondata.
Infatti, non vi è contrasto alcuno con il principio di legalità e/o buon andamento (art. 97 Cost.), in quanto quella sviluppata nel tempo dalla S.C. è un’interpretazione che si basa proprio sul testo legislativo, solo individuando il momento ultimativo, per i fini di cui alla eventuale decadenza in quello di adozione RAGIONE_SOCIALE‘atto finale, coerentemente con il dato normativo illo tempore vigente, che fa riferimento (art. 55bis , co. 2 e 4) all’ ‘ atto di archiviazione o di irrogazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione ‘.
Quanto all’art. 3 ed al principio di ragionevolezza, non si ravvisa alcun contrasto con esso RAGIONE_SOCIALEa lettura interpretativa costante di questa RAGIONE_SOCIALE, né ha pregio il richiamo alla disparità rispetto al lavoro privato. Da quest’ultimo punto di vista, si è già citata pronuncia di tenore analogo di quel settore e del resto non si può ipotizzare un reale paragone tra l’uno e l’altro ambito, non foss’altro, per quanto qui interessa, per il fatto che gli atti RAGIONE_SOCIALEa P.A. soggiacciono a regime di formalizzazione e protocollo che non consente incertezze reali sul momento RAGIONE_SOCIALEa loro adozione.
Infine, quanto al diritto di difesa ed all’art. 24 Cost., il citato orientamento di questa S.C. va inteso, come da altri precedRAGIONE_SOCIALE riguardanti analoghi termini (v. ad es. Cass. 14 dicembre 2018 n. 32491 sul termine di cinque giorni dalla notizia del fatto per la trasmissione RAGIONE_SOCIALE atti all’ufficio designato per i procedimRAGIONE_SOCIALE disciplinari ad opera del capo RAGIONE_SOCIALEa struttura di appartenenza del dipendente per fatti non rientranti nella propria competenza, di cui all’art. 55bis , comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, nella formulazione antecedente alla riforma di cui al d.lgs. n. 75 del 2017) in senso coerente rispetto ad esso, sicché, se i tempi comunicazione risultassero in concreto abnormi rispetto ai termini
fissati per la mera adozione RAGIONE_SOCIALE‘atto, si potrebbe determinare invalidità RAGIONE_SOCIALEa sanzione.
Ma non è certo questo il caso, in quanto tra adozione RAGIONE_SOCIALE‘atto e sua ricezione da parte del destinatario sono trascorsi solo pochi giorni e quindi una violazione RAGIONE_SOCIALE facoltà defensionali -oltre a non essere stata specificata nella sua concretezza -palesemente non può proprio essere affermata.
Il ricorso va quindi complessivamente disatteso e le spese del giudizio di cassazione restano regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi oltre spese prenotate e debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre