Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17008 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17008 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 14899-2021 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
Oggetto
Lavoro privato licenziamento disciplinare
R.G.N. 14899/2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/04/2024
CC
avverso la sentenza n. 2785/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/12/2020 R.G.N. 2463/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
1. con sentenza 17 dicembre 2020, la Corte d’appello di Roma, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, che, con ordinanza 5 giugno 2017, n. 13930, aveva annullato la sentenza della stessa Corte d’appello, di conferma di quella di primo grado, di illegittimità del licenziamento disciplinare intimato il 20 ottobre 2009 da RAGIONE_SOCIALE al dipendente NOME COGNOME, ne ha invece rigettato l’impugnazione;
il giudice di rinvio ha così accertato la legittimità del licenziamento in oggetto, in applicazione dei principi di diritto fissati dalla Corte di legittimità: a ) di esclusione di autonoma e più grave valutazione, da parte del giudice di merito, del comportamento contestato dal datore al lavoratore come giusta causa di licenziamento, rispetto alla previsione contrattuale collettiva di sanzione conservativa, salva l’accertata volontà delle parti di escludere quella espulsiva anche nei casi più gravi; b ) di integrazione della giusta causa di recesso datoriale di ogni episodio disciplinarmente rilevante contestato, autonomamente considerato base idonea a giustificazione della sanzione, sempre che ne sia provata l’idoneità ad escludere la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto soltanto della complessiva gravità della loro congiunta considerazione; c ) di accertamento della sussistenza in concreto di una giusta causa in relazione alla gravità dei fatti addebitati e alla loro proporzionalità alla sanzione comminata;
3. esso ha, infatti, ritenuto la gravità del comportamento addebitato al lavoratore, da lui sostanzialmente non contestato e la sua proporzionalità alla sanzione espulsiva, in esito alla valutazione globale delle circostanze oggettive e soggettive nell’ese rcizio di un diretto e legittimo controllo datoriale, mediante l’organizzazione gerarchica dell’impresa, nota ai dipendenti, rispondente ai principi di correttezza e buona fede, né vietato dall’art. 4 legge n. 300/1970, esclusivamente riferito all’uso di a pparecchiature per il controllo a distanza.
Il giudice di rinvio ha quindi reputato la condotta disciplinare contestata palesemente contraria ai doveri fondamentali ed eccedente il cd. ‘minimo etico’, avendo la società datrice rilevato (nell’ambito dei controlli di competenza della direzione del tro nco autostradale interessato) la sosta dell’auto aziendale -affidata per il servizio al lavoratore e ad un suo collega, dalle ore 3,06 circa alle ore 4,45 circa del 19 settembre 2009, in coincidenza del turno lavorativo -completamente inoperosa sul piazzale del posto di manutenzione di Ortona, avendo pure il predetto registrato nel rapporto di servizio un intervento di rimozione di un ostacolo in orario incoerente con i dati telepass dell’apparato installato sull’auto e neppure segnalato alla sala radio, in violazione delle disposizioni di servizio del 24 febbraio 2009;
con atto notificato l’8 giugno 2021, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c., cui la società ha resistito con controricorso;
il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
1. il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 legge n. 604/1966 in relazione agli artt. 36 e 37 del CCNL 15 luglio 2005 per dipendenti da autostrade e trafori come integrato da codice disciplinare e modello organizzativo, nonché dell’art. 384, primo e secondo comma c.p.c., per avere il giudice di rinvio disatteso, pur avendolo enunciato, il principio di diritto fissato dalla Corte di Cassazione (di esclusione di un’autonoma e più grave valutazione, da parte del giudice di merito, del comportamento contestato al lavoratore come giusta causa di licenziamento, rispetto alla previsione contrattuale collettiva di sanzione conservativa, salva l’accertata volontà delle parti di escludere quella espulsiva anche nei casi più gravi), non avendo proceduto al raffronto, singolare e complessivo, tra comportamenti e previsioni disciplinari (consistenti in una sanzione conservativa, variamente modulata, in relazione ad ognuno), ma elaborato un proprio concetto di gravità indipendente dal codice disciplinare, in base ad un errato ragionamento logico -giuridico, attribuendo particolare rilievo ad un elemento mai posto in discussione (la preventiva affissione del codice disciplinare), senza procedere invece al suo esame (primo motivo);
2. esso è infondato;
occorre premettere l’accoglimento, da parte della Corte regolatrice con sentenza rescindente, dei primi tre motivi di ricorso di RAGIONE_SOCIALE (assorbito il quarto), tutti relativi ad errores in iudicando , con la conseguente devoluzione al giudice di rinvio della sola qualificazione giuridica dei fatti, non più in discussione, in base ad un corretto procedimento di sussunzione;
3.1. è noto che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio siano diversi, a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l’una e per l’altra ragione: infatti, nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell’art. 384, primo comma c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda, esso può non solo valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza ipotesi, la potestas iudicandi del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (Cass. 24 ottobre 2019, n. 27337; Cass. 14 gennaio 2020, n. 448; Cass. 15 giugno 2023, n. 17240);
3.2. posto che nel caso di specie si verte nella prima ipotesi, la censura non deduce un errore di diritto, in merito all’operazione di sussunzione della Corte territoriale della concreta fattispecie nel parametro generale della clausola elastica integrante una lesione irrimediabile del vincolo di fiducia (solo sindacabile in sede di legittimità: Cass. 10 luglio 2018, n. 18170; Cass. 2 maggio 2022, n. 13774), a base del rapporto di lavoro tra le parti secondo l’accertamento compiuto dalla Corte di merito (d al
p.to 7, all’ultimo capoverso di pg. 6 al p.to 7.2, all’ultimo di pg. 9 della sentenza), veicolando piuttosto una contestazione dell’apprezzamento in fatto della Corte territoriale, in sede di legittimità essendo però insindacabile la valutazione di gravità della condotta da essa compiuta, nella consapevolezza dello standard integrante la nozione di giusta causa, in base a congruo ragionamento argomentativo aderente alle circostanze accertate;
3.3. la Corte capitolina ha pertanto rispettato i principi di diritto fissati dalla sentenza rescindente, indicati nella superiore parte espositiva, con specifico riferimento ad una valutazione globale degli addebiti contestati (in particolare, di mancato pattugliamento rispetto alla sosta del mezzo, ad esso contestuale e rientrante nelle attività tipicamente proprie del lavoratore, quale ausiliario alla viabilità, ai sensi dell’art. 19, livello C, relativo profilo professionale), dando rilievo nella valutazione di gravità dei fatti ad elementi concreti, posti in correlata combinazione tra loro, così sovvenendo all’omessa effettuazione, nella sentenza d’appello annullata, della ‘qualificazione giuridica dei fatti e’ del ‘giudizio di sussunzione dei fatti contestati nell’ambito della clausola generale della giusta causa … in sintonia con i principi elaborati’ dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 5 giugno 2017, n. 13930, in motivazione sub p.to 7);
4. il ricorrente ha poi dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 5 legge n. 604/1966, anche in relazione all’art. 4 legge n. 300/1970, per non avere la società datrice, benché oneratane, dato prova della giusta causa di licenziamento, non essendo utilizzabili i dati telepass , integranti controllo a distanza vietato, nulla avendo egli ammesso, avendo anzi dedotto prova per testi di circostanze contrarie a quelle apoditticamente
ritenute dalla Corte territoriale (secondo motivo); nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per mancata ammissione della prova e della controprova dedotte, in particolare riferimento al contrasto tra le parti sul ritardato inizio del pattugliamento, sul contatto con la sala radio durante la sosta, sulla rimozione dell’ostacolo e sull’esecuzione del doppio pattugliamento (terzo motivo); omesso esame di più fatti tutti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quali le circostanze oggetto di deduzione di prova orale suindicate e sull’esistenza o meno di autorizzazioni dell’ispettorato o sindacali all’uso del sistema telepass per il controllo dell’attività lavorativa (quarto motivo);
essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati;
in via di premessa, giova ribadire che la disposizione dell’art.
3 legge n. 300/1970 -secondo la quale i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell’attività lavorativa devono essere comunicati ai lavoratori interessati -non ha fatto venire meno il potere dell’imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., di controllare, direttamente o mediante l’organizzazione gerarchica che a lui faccia capo e che sia conosciuta dai dipendenti, l’adempimento delle prestazioni cui costoro siano tenuti e, così, di accertare eventuali mancanze specifiche degli stessi, già commesse o in corso di esecuzione, indipendentemente dalle modalità con cui sia stato compiuto il controllo: attesa la peculiare posizione suddetta di colui che lo effettua, infatti, esso può legittimamente avvenire anche occultamente, a ciò non ostando né il principio di correttezza e buona fede nell’attuazione del rapporto di lavoro, né il divieto previsto dall’art. 4 legge cit., riferito esclusivamente all’uso di
apparecchiature per il controllo a distanza e non applicabile analogicamente, siccome penalmente sanzionato (Cass. 9 ottobre 2020, n. 21888, in motivazione sub p.to 8).
In specifico riferimento al telepass (telepedaggio), che è un sistema radio -elettronico per il pagamento automatico del pedaggio autostradale idoneo a consentire di passare il casello senza doversi arrestare, esso è pienamente utilizzabile, non essendo strumento di controllo vietato, ma un apparecchio montato sull’automezzo con la finalità detta e pertanto modalità (anche) di controllo organizzativo interno, nota al dipendente utilizzatore dell’automezzo su cui installato: con la conseguente completezza d ell’accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale (in particolare al p.to 7.2, a pgg. 9 e 10 della sentenza);
7. al di là dell’inconfigurabilità dei vizi di error in procedendo , per violazione dell’art. 112 c.p.c., in ragione della mancata ammissione delle prove dedotte (non dando esse lugo ad un capo di domanda suscettibile di denuncia per vizio di omessa pronuncia: Cass. 16 maggio 2012, n. 7653; Cass. 27 novembre 2017, n. 28308; Cass. 16 luglio 2018, n. 18797) e di omesso esame di più fatti tutti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (non integranti un ‘fatto storico’, per la contestata valutazione di risultanze istruttorie con la deduzione di ulteriori mezzi istruttori: Cass. S.U. 7 aprile 2014, n. 8053; tanto meno di carattere decisivo, per la deduzione di una pluralità di fatti, ex se escludente la portata risolutiva di ciascuno: Cass. 5 luglio 2016, n. 13676; Cass. 28 maggio 2018, n. 13625; Cass. 3 maggio 2019, n. 11705), occorre ribadire la preclusione della possibilità di modificare l’accertamento in fatto né la valutazione dei dati acquisiti al processo. E ciò per il rigoroso rispetto del perimetro decisionale devoluto al giudice di
rinvio, nel caso di annullamento per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, come appunto nel caso di specie, limitato al suo obbligo di uniformarsi, ai sensi dell’art. 384, primo comma c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione (Cass. 24 ottobre 2019, n. 27337; Cass. 14 gennaio 2020, n. 448; Cass. 15 giugno 2023, n. 17240);
pertanto, il ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio regolate secondo il regime di soccombenza, con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535)
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna il lavoratore ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, alle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 24 aprile 2024