Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6136 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 6136 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/03/2025
SENTENZA
sul ricorso 13331-2024 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 395/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 25/03/2024 R.G.N. 487/2022; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
Oggetto
LICENZIAMENTI DIMISSIONI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 04/02/2025
PU
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udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME per delega avvocato
COGNOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 25 marzo 2024, la Corte d’Appello di Bari confermava la decisione resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e rigettava la domanda proposta da AVV_NOTAIO nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nel cui ambito il primo fino al maggio 2013 aveva rivestito il ruolo di direttore RAGIONE_SOCIALEe sede di RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli in relazione ai procedimenti avviati a suo carico sia dalla Procura Regionale RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti in relazione a presunte irregolarità gestionali sia dalla Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e a seguito RAGIONE_SOCIALEa riapertura del procedimento disciplinare, sospeso per la complessità RAGIONE_SOCIALE‘accertamento dei fatti contestati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ar t. 55 ter d.lgs. n. 165/2001, disposta una volta ricevute le sentenze emesse dalla Corte dei Conti -Terza Sezione Giurisdizionale RAGIONE_SOCIALE d’Appello.
La decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, a motivo RAGIONE_SOCIALE‘aver le sentenze contabili acclarato in maniera definitiva ed irretrattabile l’imputabilità al COGNOME RAGIONE_SOCIALEe condotte illecite a lui contestate, essere impedita nell’ ambito del giudizio ad essa Corte rimesso qualsivoglia ulteriore e diversa valutazione RAGIONE_SOCIALEe condotte medesime, producendo effetti di giudicato riflesso nel giudizio in questione per avere questo ad oggetto la verifica RAGIONE_SOCIALEa legittimità RAGIONE_SOCIALEa massima sanzione espulsiva irrogata al AVV_NOTAIO in conseguenza di addebiti disciplinari a suo carico scaturiti da una segnalazione RAGIONE_SOCIALEa Procura Regionale RAGIONE_SOCIALEa
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Corte dei conti ed afferenti a suoi profili fi responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale, come desumibile dal tenore RAGIONE_SOCIALEa missiva di contestazione disciplinare del 27.11.2014 e ribadito dall’RAGIONE_SOCIALE nella comunicazione di riapertura del procedimento disciplinare in cui dava testualmente atto RAGIONE_SOCIALEa sentenza emesse dalla Corte dei Conti in sede di appello e RAGIONE_SOCIALE‘idoneità degli elementi da esse desumibili a consentire la ripresa RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare e non ulteriori e differenti profili, quali la gravità RAGIONE_SOCIALEa condotta sul piano disciplinare e/o la sua idoneità ad incidere sul vincolo fiduciario, neppure fatti oggetto di gravame.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il AVV_NOTAIO, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso l’ RAGIONE_SOCIALE.
Il Procuratore generale ha depositato la propria requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001, lamenta la non conformità a diritto RAGIONE_SOCIALEa statuizione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale volta ad escludere la decadenza RAGIONE_SOCIALE‘Ente datore dall’ azione disciplinare dovendo individuarsi il dies a quo per la decorrenza dei termini per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare nella data nella quale l’ufficio ha acquisito notizia RAGIONE_SOCIALE‘infrazione, nella specie da farsi risalire, non al 27.11.2014, quando l ‘RAGIONE_SOCIALE decide di aprire il procedimento disciplinare, bensì al 9.7.2013, allorché l’ispettore centrale RAGIONE_SOCIALE e direttore pro tempore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, responsabile quindi RAGIONE_SOCIALEa struttura di adibizione del ricorrente, comunicava alla RAGIONE_SOCIALE la notizia degli illeciti a carico del medesimo.
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Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 55 ter, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, il ricorrente addebita alla Corte territoriale il non aver ritenuto riconducibile all’ipotesi di cui all’invocata norma -per la quale il procedimento disciplinare definito con l’irrogazione di una sanzione può essere riaperto per modificare il provvedimento laddove il procedimento penale relativo ai medesimi fatti oggetto RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare si sia concluso con una sentenza di assoluzione con le formule perché il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale o il dipendente non lo ha commesso -la situazione determinatasi nella specie per cui il procedimento penale è stato definito con provvedimento di archiviazione emesso dal GIP per infondatezza RAGIONE_SOCIALEa notizia di reato e, a fronte del silenzio RAGIONE_SOCIALEa norma sul punto, solleva questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEa stessa per contrasto con l’art. 3 Cost. sollecitando questa Corte a rimetterla alla Corte costituzionale.
Il primo motivo si rivela inammissibile risolvendosi la censura sollevata nella mera confutazione RAGIONE_SOCIALEa qualificazione dalla Corte territoriale attribuita alla missiva del 9.7.2013 inviata dal COGNOME (al contempo ispettore centrale ACI e direttore pro tempore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE) alla RAGIONE_SOCIALE quale mera notizia dei presunti illeciti imputabili al ricorrente, per essere la censura incentrata sulla valorizzazione del ruolo provvisoriamente rivestito dal COGNOME con riguardo a ll’ufficio di RAGIONE_SOCIALE rispetto a quello di ispettore centrale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE tenuto a rimettere l’indagine all’ufficio di appartenenza e prescindendo la censura stessa dal dar conto RAGIONE_SOCIALEa ricorrenza nella specie dei requisiti fissati dalla giurisprudenza di questa Corte circa l’individuazione del dies a quo secondo cui ‘ il termine perentorio di conclusione del procedimento disciplinare previsto dall’art. 55 -bis, comma 4, d.lgs. n.
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165/2001, ratione temporis applicabile, decorre dall’acquisizione RAGIONE_SOCIALEa notizia RAGIONE_SOCIALE‘infrazione, da individuarsi all’esito di tutti quegli accertamenti che, secondo una valutazione di ragionevolezza da compiersi ex ante , avrebbero potuto apportare elementi utili alla contestazione RAGIONE_SOCIALEa condotta addebitata o di quelle connesse, nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa sanzione ‘ (cfr. Cass. n. 14896/2024).
Di contro, infondato risulta il secondo motivo per risultare la situazione invocata estranea alla formulazione letterale RAGIONE_SOCIALEa norma, la cui congruità costituzionale non può essere in questa sede neppure delibata per l’irrilevanza nella fattispecie RAGIONE_SOCIALEa sollevata questione di legittimità costituzionale, giustificandosi l’irrogazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione sulla base degli accertati illeciti di carattere amministrativocontabile, la cui rilevanza ai fini disciplinari ben può prescindere dalla qualificazione degli stessi sul piano penalistico come inidonei ad integrare fattispecie di reato; Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.