Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6135 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 6135 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/03/2025
SENTENZA
sul ricorso 13213-2024 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI COGNOME;
– intimato – avverso la sentenza n. 536/2023 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 28/11/2023 R.G.N. 531/2021;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato NOME COGNOME per delega verbale avvocato NOME COGNOME;
Oggetto
LICENZIAMENTI DIMISSIONI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 13213/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 04/02/2025
PU
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FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 28 novembre 2023, la Corte d’Appello di Reggio Calabria confermava la decisione resa dal Tribunale di Palmi e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del Comune di Oppido Mamertina avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al COGNOME, assunto presso l’Ente nell’ambito del processo di stabilizzazione degli LSU con contratto a tempo determinato decorrente dal 30.1.2014 con scadenza il 20.1.2015 prorogato sino al 31.12.20 16, per violazione dell’art. 55 quater d.lgs. n. 165/2001 in relazione al procedimento penale avviato a suo carico per truffa aggravata ai danni di Ente pubblico avendo attestato falsamente, con modalità fraudolenta, la propria presenza in servizio.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto essere il licenziamento intimato legittimamente sotto il profilo formale per essere il Comune in ragione del contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e a termine concluso tra le parti il reale datore di lavoro, rispettato il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare, insussistente l’incompatibilità del segretario comunale rispetto alle funzioni espletate con riferimento all’ufficio per i procediment i disciplinari e sotto il profilo sostanziale per essere irrilevanti tanto la denunciata disparità di trattamento rispetto ad altri dipendenti incorsi nel medesimo illecito sia i motivi invocati ad esonero della responsabilità e conseguentemente infondate le pretese risarcitorie avanzate.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale il Comune di Oppido Mamertina, pur intimato, non ha svolto difesa alcuna.
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Il Procuratore generale ha depositato la propria requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., lamenta l’aver la Corte territoriale erroneamente riconosciuto in capo al Comune il potere di recesso dal rapporto di lavoro, quando, in ragione dell ‘appartenenza del ricorrente al bacino degli LSU, titolare del rapporto doveva essere ritenuta la Regione Calabria.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 55 bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale in ordine all’eccezione di decadenza dall’azione disciplinare per violazione del termine perentorio di 120 giorni per la conclusione del relativo procedimento, dovendo individuarsi il dies a quo per la decorrenza del termine dalla data di intervenuta conoscenza dell’infrazione da parte dell’ufficio di appartenenza de l ricorrente (7 .7.2016) o da parte dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari (8.7.2016), date rispetto alle quali il 18.11.2016, data di comunicazione del provvedimento, si pone oltre il decorso del predetto termine;
Il primo motivo si rivela inammissibile risolvendosi la censura sollevata dal ricorrente nella mera confutazione della qualificazione della fonte del rapporto operata dalla Corte territoriale per la quale il rapporto predetto discende da un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e a termine concluso tra il Comune ed il ricorrente e recante la puntuale disciplina delle reciproche obbligazioni, appuntandosi così sul Comune la titolarità del rapporto, rispetto al quale la Regione Calabria rivestiva il mero ruolo di ente finanziatore, restando irrilevante sul piano della
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titolarità del rapporto l’essere il rinnovo del contratto condizionato alla previsione degli stanziamenti regionali; Parimenti inammissibile risulta il secondo motivo, limitandosi, anche in questo caso, il ricorrente a confutare il convincimento espresso dalla Corte territoriale per il quale il dies a quo per la decorrenza del termine in questione doveva individuarsi nella data del 22.7.2016, allorché risultava formalmente acquisita dal Comune la copia dell’ordinanza cautelare con la quale veniva disposta la misura degli arresti domiciliari, atteso che la comunicazione precedente, cui il 7.7.2016 seguiva la sospensione cautelare dal servizio del ricorrente, recava solo l’indicazione del titolo del reato contestato, rilievo che il ricorrente non ha qui fatto oggetto di censura e che, del resto, risulta coerente con l’orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 14896/2024) espressasi nel senso che ‘ il termine perentorio di conclusione del procedimento disciplinare previsto dall’art. 55 -bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, ratione temporis applicabile, decorre dall’acquisizione della notizia dell’infr azione, da individuarsi all’esito di tutti quegli accertamenti che, secondo una valutazione di ragionevolezza da compiersi ex ante , avrebbero potuto apportare elementi utili alla contestazione della condotta addebitata o di quelle connesse, nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza della sanzione ‘
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, senza attribuzione delle spese di lite per non aver il Comune di Oppido Mamertina svolto alcuna attività difensiva
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 febbraio