Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6143 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 6143 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/03/2025
SENTENZA
sul ricorso 17507-2024 proposto da:
COGNOME domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COMUNE DI COGNOME, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 54/2024 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 24/05/2024 R.G.N. 352/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
R.G.N. 17507/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 04/02/2025
PU
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udito l’avvocato NOME COGNOME udito l’avvocato NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 24 maggio 2024, la Corte d’Appello di Brescia, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Brescia, rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del Comune di Montirone, alle cui dipendenze la COGNOME prestava servizio in qualità di economo con inquadramento nella categoria C, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatole per falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolenta (timbratura ‘per missio ne’), condotta in relazione alla quale veniva avviato dalla Procura della Repubblica di Brescia un procedimento penale a suo carico per truffa aggravata e per indebita percezione di somme a titolo di indennità di maneggio valori. La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, diversamente dal primo giudice, di dover escludere la tardività della contestazione disciplinare per aver l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari del Comune piena conoscenza degli elementi costitutivi degli illeciti solo con l’accesso al fascicolo penale del 23.11.2021 con conseguente rispetto del termine di trenta giorni rispetto alla contestazione disciplinare del 6.12.2021 e raggiunta la prova della falsa attestazione della presenza in servizio per non essere gli ingressi posticipati e le uscite anticipate al e dal luogo di lavoro giustificabili in base alla causale ‘per missione’, condotta di per sé sola idonea a legittimare l’irrogazione della massima sanzione.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la Giustino, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di Montirone.
Il Procuratore generale ha depositato la propria requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso.
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La ricorrente ha poi depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001, lamenta a carico della Corte territoriale l’incongruità della valutazione espressa circa la tempestività della contestazione disciplinare, avendo la Corte medesima riconosciuto come già nel gennaio-febbraio del 2020 il Sindaco aveva avuto modo di esternare alla responsabile della Polizia Locale le proprie perplessità sulla corretta osservanza dell’orario di lavoro da parte della ricorr ente incaricandola di verificare a riguardo.
Nel secondo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 55 bis, d.lgs. n. 165/2001 è prospettata sotto il diverso profilo dato dall’aver la Corte territoriale proceduto ad una ricostruzione e ad una valutazione dei fatti contestati inficiate dall’o messa considerazione di elementi probatori idonei a porre in dubbio la validità di quell’apprezzamento tanto da condurre nel primo grado di giudizio ed in sede penale ad esiti favorevoli alla ricorrente.
Con il terzo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2106 e 2119 c.c.., 7 e 18 l. n. 300/1970, 55 e 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 e 59 CCNL in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la ricorrente lamenta l’incongruità logica e giuridica del giudizio espresso in ordine alla proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della condotta, anche per quel che riguarda l’ulteriore addebito relativo all’indebita percezione di somme a titolo di indennità di maneggio valori. Con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 5 l. n. 604/1966, 116 c.p.c. e 651, 651 bis e 652 c.p.p., la ricorrente imputa alla Corte territoriale l’erronea valutazione delle prove
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documentali e delle dichiarazioni testimoniali acquisite in giudizio.
Il primo motivo risulta infondato per essere il pronunciamento della Corte territoriale coerente con il principio di diritto accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 14896/2024) e puntualmente richiamato nell’impugnata sentenza secondo cui ‘ il termine perentorio di conclusione del procedimento disciplinare previsto dall’art. 55 -bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, ratione temporis applicabile, decorre dall’acquisizione della notizia dell’infrazione, da individuarsi all’esito di tutti quegli acce rtamenti che, secondo una valutazione di ragionevolezza da compiersi ex ante , avrebbero potuto apportare elementi utili alla contestazione della condotta addebitata o di quelle connesse, nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza della sanzione ‘, non risultando congrua, a questa stregua, la pretesa della ricorrente di far risalire la conoscenza del Comune datore ai primi mesi del 2020 allorché il Sindaco aveva a manifestare alla responsabile della polizia locale dei meri sospetti in relazione ai quali la sollecitava a dare avvio all’indagine, protrattasi per le vicissitudini puntualmente analizzate dalla Corte territoriale e valutate inidonee a determinare da parte dell’Ente datore la conoscenza dell’illecito prima della data di accesso al fascicolo pen ale. Di contro, il secondo, il terzo ed il quarto motivo, che, in quanto strettamente connessi, per essere tutti volti alla mera confutazione del percorso logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale nella ricostruzione dei fatti, nella valutazione del materiale istruttorio e nella formulazione del giudizio di addebiti contestati, possono essere qui trattati congiuntamente, si della profili proporzionalità tra la sanzione irrogata e gli rivelano inammissibili, risolvendosi, a fronte completezza e congruità dell’app rezzamento dei suddetti da parte della Corte territoriale, che ne rendono
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insindacabile in questa sede la valutazione, sollecitazione di un nuovo giudizio di merito;
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 febbraio