Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13748 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 13748 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/05/2024
SENTENZA
sul ricorso 29773-2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, RAGIONE_SOCIALE SICILIA, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE PROVINCIALE DI AGRIGENTO, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1075/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 03/11/2022 R.G.N. 124/2022; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
Oggetto
LICENZIAMENTI
EX LEGE
92/2012
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 03/04/2024
PU
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udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 3 novembre 2022, la Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sanzione RAGIONE_SOCIALEa destituzione irrogata al COGNOME, collaboratore scolastico presso l’RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE di Favara, all’esito di un procedimento disciplinare fondato sui capi di imputazione formulati a suo carico nell’ambito di una indagine penale che lo vedeva coinvolto per gli interventi finalizzati, con il compiacente concorso di alcuni professionisti, alla formazione di referti medici falsi, attestanti inesistenti patologie o patologie più gravi di quelle esistenti, al fine di ottenere il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘invalidità civile.
La decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto legittima la sanzione vuoi sul piano formale, dovendo ritenersi garantita la terzietà RAGIONE_SOCIALE‘organo pronunciatosi in merito e per essere stato rispettato il termine per la riapertura del procedimento da computarsi dalla data di comunicazione non del solo dispositivo, ma RAGIONE_SOCIALEa sentenza nel testo integrale, vuoi sul piano sostanziale ben potendosi desumere la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa condotta addebitata anche dalla sentenza di patteggiamento; quanto alla gravità RAGIONE_SOCIALEa condotta e alla proporzionalità RAGIONE_SOCIALEa sanzione irrogata, la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante che in altre identici casi fossero state irrogate mere sanzioni conservative.
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Per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resistono, con controricorso, tutte le Amministrazioni intimate.
Il Procuratore generale ha depositato la propria requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 55 bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, lamenta la non conformità a diritto del convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine alla validità del provvedimento disciplinare per essere stato adottato dal solo dirigente RAGIONE_SOCIALE‘ufficio a ciò deputato senza il rispetto RAGIONE_SOCIALEa natura collegiale attribuita a quell’ufficio all’atto RAGIONE_SOCIALEa sua costituzione.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina risultante dal combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 55 ter d.lgs. n. 165/2001 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 154 disp. att. c.p.p., il ricorrente lamenta la tardività per decorso del termine RAGIONE_SOCIALEa riapertura del procedimento disciplinare, assumendo che l’incombente rilevate ai fini RAGIONE_SOCIALE‘individuazione del dies a quo è la comunicazione del dispositivo e non la trasmissione del testo integrale RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
Con il terzo motivo rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 95 CCNL 29.11.2007 per il comparto Scuola, 653 bis c.p.p. e 2697 c.c., il ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver dato per accertata in sede penale la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa condotta senza dare rilievo alla differenza tra sentenza di condanna e sentenza di patteggiamento, fondandosi questa su fatti non provati, bensì semplicemente dedotti come esistenti ai fini RAGIONE_SOCIALE‘affermazione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità penale e non anche di quella disciplinare.
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Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 95 CCNL 29.11.2007 per il comparto Scuola, 1175, 1375, 2106 e 2119 c.c.: deduce il ricorrente l’incongruità logica e giuridica del giudizio formulato dalla Corte territoriale circa la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa giusta causa e la proporzionalità RAGIONE_SOCIALEa massima sanzione espulsiva, anche in considerazione RAGIONE_SOCIALEa minore afflittività RAGIONE_SOCIALEe misure sanzionatorie applicate in altri casi a fronte di condotte identiche.
Venendo all’esame degli esposti motivi è a dirsi come il primo risulti infondato, essendosi la Corte territoriale conformata all’orientamento di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 17357/2019) che esclude che l’ufficio competente per i provvedimenti disciplinari debba avere natura di collegio perfetto, rilevando esclusivamente la garanzia data dalla terzietà RAGIONE_SOCIALE‘organo incaricato RAGIONE_SOCIALEa definizione del procedimento disciplinare, qui, in effetti assicurata dalla circostanza che a ciò abbia provveduto il dirigente del predetto ufficio, che è figura diversa dal dirigente scolastico dal quale proviene il deferimento.
Parimenti infondato si rivela il secondo motivo. Ai sensi del tenore letterale RAGIONE_SOCIALE‘art. 55 ter, d.lgs. n. 165/2001, alla comunicazione del dispositivo RAGIONE_SOCIALEa sentenza penale può seguire, a richiesta, la trasmissione RAGIONE_SOCIALEa copia integrale RAGIONE_SOCIALEa stessa: il termine per la riapertura del procedimento disciplinare decorre dall’esaurirsi RAGIONE_SOCIALEo scambio informativo essenziale ai fini RAGIONE_SOCIALE‘assunzione di ogni determinazione in merito.
Di contro, inammissibili si appalesano il terzo ed il quarto motivo, risolvendosi le censure del ricorrente nell’opporre la propria valutazione, in punto di fatto, circa la reale consistenza RAGIONE_SOCIALEa condotta e RAGIONE_SOCIALEa sua gravità rispetto all’accertamento fattuale cui è pervenuta la Corte territoriale, la quale, da un lato, dà conto RAGIONE_SOCIALE‘intervenuto
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accertamento in sede penale RAGIONE_SOCIALE‘effettività RAGIONE_SOCIALEa condotta addebitata, atteso che, anche a fronte d’una istanza di patteggiamento il giudice procedente è pur sempre tenuto ex art 129 cpv. c.p.p. a verificare l’eventuale sussistenza degli estremi per un’assoluzione; nel caso in esame il GIP presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha, anzi, constatato in sentenza ‘ l’avvenuta acquisizione di concreti elementi di colpevolezza a carico del prevenuto per tutti i reati allo stesso contestati ‘; a ciò si aggiunga che la Corte territoriale ha rilevato che neppure in sede disciplinare, l’odierno ricorrente aveva negato l’addebito ed ha ravvisato la proporzionalità RAGIONE_SOCIALEa sanzione espulsiva vista l’idoneità RAGIONE_SOCIALEa condotta extralavorativa a ledere gli interessi morali e materiali RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione datrice e a compromettere il vincolo fiduciario sotteso al rapporto (cfr. Cass. n. 28368/2021).
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 3 aprile 2024
Il Presidente (NOME COGNOME)