Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22617 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22617 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 22692-2021 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
— ricorrente —
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME, che la rappresentano e difendono;
— controricorrente —
avverso la sentenza n. 3538/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/06/2021 R.G.N. 1475/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/07/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Oggetto
Licenziamento disciplinare
R.G.N. 22692/2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 03/07/2024
CC
Rilevato che:
La Corte d’appello di Napoli ha respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME, confermando la sentenza di primo grado che, al pari dell’ordinanza emessa all’esito della fase sommaria, aveva rigettato l’impugnativa del licenziamento intimato al lavoratore dalla Banca Nazionale del Lavoro spa il 22 ottobre 2018.
La Corte d’appello ha premesso e accertato che la sanzione espulsiva era stata adottata in relazione ai fatti oggetto di una prima contestazione del 30 ottobre 2017 e di una contestazione integrativa del 23 luglio 2018, entrambe seguite da provvedimento di sospensione cautelare dal servizio; che i plurimi inadempimenti, singolarmente (e non cumulativamente) contestati, riguardavano la trasgressione del divieto di intrattenere rapporti personali, anche indiretti ed intermediati da altre società, con i clienti della Banca nonché l’utilizzo a fini personali di strumenti di lavoro o di informazioni conosciute per ragioni di servizio; che era stato rispettato il principio di tempestività della contestazione e della irrogazione della sanzione (per quest’ultimo aspetto, quanto meno in relazione alla seconda contestazione), tenuto conto della concatenazione degli addebiti (il primo emerso in modo occasionale e tale da ingenerare sospetti e provocare verifiche da cui erano emerse ulteriori violazioni delle regole), della complessità della struttura societaria e della verifiche necessarie, risultando d’altronde inequivoca, in ragione anche della disposta sospensione cautelare, la volontà della Banca di perseguire le condotte disciplinarmente rilevanti; che era comprovata la sussistenza dei fatti materiali addebitati, alla luce dei documenti acquisiti e della mancata contestazione, da parte del dipendente, di
numerosi addebiti e che gli stessi erano di gravità tale da integrare una giusta causa di recesso.
Avverso la sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. La Banca Nazionale del Lavoro spa ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 7, legge n. 300 del 1970, degli artt. 1175, 1375 c.c. e dell’art. 44 c.c.n.l. ABI, con riferimento alla lesione del diritto di difesa e del legittimo affidamento del lavoratore in relazione alla tardiva conclusione del procedimento disciplinare avviato nell’ottobre 2017 e alla intempestività dell’integrazione disciplinare consistente in una autonoma contestazione di nuovi addebiti.
Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione alla illogica valutazione delle prove e alla violazione del principio di non contestazione.
Con il terzo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. con riferimento all’erronea ripartizione dell’onere della prova delle circostanze fatte valere in giudizio.
Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2119, 2106, 1175, 1375 c.c., degli artt. 7 e 18 della legge n. 300 del 1970 e dell’art. 3, legge n. 604 del 1966, con riferiment o all’onere della prova della giusta causa di licenziamento, anche in base ai principi di correttezza e buona fede.
Con il quinto motivo si denuncia la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso l’esame di tutte le censure proposte nel reclamo, in particolare di quella relativa alla violazione del diritto alla riservatezza e della disciplina di cui all’art. 4, legge n. 300 del 1970.
Con il sesto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione alla mancata ammissione della prova testimoniale su circostanze decisive per la decisione alternativa della controversia, in particolare quanto al rapporto di coniugio del ricorrente con la signora COGNOME e alla mancata acquisizione della corrispondenza via e-mail intercorsa tra il sig. NOME COGNOME e la signora NOME COGNOME.
Il primo motivo di ricorso non è fondato.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, in materia di licenziamento disciplinare, l’immediatezza della contestazione, espressione del generale precetto di correttezza e buona fede, si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro (Cass. n. 19115 del 2013; n. 15649 del 2010; n. 19424 del 2005; n. 11100 del 2006) e va inteso in senso relativo, potendo, nei casi concreti, esser compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, in ragione della complessità di accertamento della condotta del dipendente oppure per l’esistenza di una articolata organizzazione aziendale (Cass. n. 14726 del 2024; n. 1248 del 2016; n. 281 del 2016; n. 15649 del 2010; Cass. n. 22066 del 2007), restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano
o meno il ritardo (Cass. n. 23346 del 2018; n. 16841 del 2018; n. 281 del 2016; n. 20719 del 2013 n. 19115 del 2013).
- Su quest’ultimo aspetto si è puntualizzato che compete al giudice di merito verificare in concreto quando un potenziale illecito disciplinare sia stato scoperto nei suoi connotati sufficienti a consentirne la contestazione, mentre costituisce questione di diritto, sindacabile in sede di legittimità, determinare se l’arco temporale intercorso tra la scoperta dell’illecito disciplinare e la sua contestazione dia luogo, o meno, a violazione del diritto di difesa del lavoratore (v. Cass. n. 23346 del 2018). Sotto altro profilo, si è aggiunto che il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che la ponderata e responsabile valutazione dei fatti da parte del datore di lavoro può e deve precedere la contestazione anche nell’interesse del prestatore di lavoro, che altrimenti sarebbe esposto ad incolpazioni non adeguatamente meditate o comunque non sorrette da un sufficiente approfondimento (v. Cass. n. 109 del 2024).
Principi analoghi sono stati espressi riguardo alla immediatezza del provvedimento espulsivo rispetto alla mancanza addotta a sua giustificazione ovvero rispetto al momento della contestazione, evidenziandosi come la non immediatezza del provvedimento espulsivo possa indurre ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento considerando non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore (v. Cass. n. 20719 del 2013).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha sottolineato come nella prima contestazione 30.7.2017, mossa per essersi il
dipendente posto quale controparte di una transazione con un cliente della Banca, quest’ultima si era riservata di formulare ulteriori contestazioni di addebito all’esito di accertamenti attivati (sentenza, p. 9, quarto cpv.) ed aveva disposto la sospensione cautelare del dipendente; che la seconda contestazione del 23.7.2018, relativa ad altri nuovi cinque episodi, era stata formulata all’esito del deposito in data 15.6.2018 di una relazione da parte della direzione rischi (sentenza, p. 6, primo cpv.) ed era stata accompagnata dalla contestuale applicazione di una nuova sospensione cautelare dal servizio, ai sensi dell’art. 44, comma 2, del c.c.n.l. (la prima sospensione era stata annullata dal Tribunale di Nola), cui era seguito il licenziamento intimato il 22.10.2018 (sentenza, p. 9, ultimo cpv.).
Ha aggiunto, interpretando le lettere di contestazione, che ‘la contestazione del 24 luglio 2018 è strutturata con elencazione di inadempimenti non prospettati come cumulativi, né tra loro né rispetto all’inadempimento contestato nell’ottobre 2017, ma descritti singolarmente nella loro gravità e pregnanza. È una formulazione non per sommatoria ma per capi autonomi e distinti, concorrenti ma assolutamente autonomi nella intrinseca gravità Ciascuno dei punti della contestazione rappresenta un fatto inadempimento che, per come è strutturata la nota, viene presentato come idoneo in sé ad elidere il vincolo fiduciario’ (sentenza, p. 6 ultimo cpv. e p.7 secondo cpv.).
Ha concluso affermando che le contestazioni disciplinari erano ‘tempestive rispetto alla compiuta conoscenza dei fatti’ e che la sanzione del licenziamento è stata ‘irrogata entro un intervallo di tempo ragionevole e congruo rispetto almeno al
secondo gruppo di inadempimenti contestati nella nota del 23.7.2018′ (sentenza, p. 10, primo cpv.)
- La Corte appello si è attenuta ai principi di diritto richiamati e, con accertamento in fatto non revisionabile in questa sede, ha ritenuto non solo che le due contestazioni fossero state tempestivamente mosse rispetto al momento di conoscenza degli illeciti ma che tempestivo dovesse considerarsi anche il licenziamento; che, in particolare, la concatenazione tra gli inadempimenti man mano accertati (e oggetto rispettivamente della prima e della seconda contestazione), ciascuno espressione della medesima condizione di conflitto di interessi, e la complessità della struttura aziendale e delle necessarie verifiche, giustificassero l’intervallo temporale trascorso fino alla lettera di recesso, in costanza peraltro di sospensione cautelare del dipendente dal servizio, e che la tempestività della decisione di recesso dovesse, comunque, affermarsi ‘rispetto almeno al secondo gruppo di inadempimenti contestati nella nota del 23.7.2018’.
- Non vi è spazio per ritenere violato il canone di tempestività e il diritto di difesa del dipendente. Le critiche mosse col motivo di ricorso in esame, sebbene articolate come violazione di norme di diritto, investono in sostanza la valutazione dei singoli elementi probatori e la ricostruzione in fatto relativa alla complessità dell’indagine e ai tempi legati alla organizzazione aziendale e non oltrepassano il perimetro della quaestio facti , estraneo al giudizio di legittimità. Inoltre, quanto alla dedotta tardività del licenziamento rispetto alla prima contestazione del 2017, neppure si confrontano con la statuizione d’appello che ha ribadito la tempestività della sanzione espulsiva quantomeno rispetto agli addebiti oggetto della seconda contestazione, sulla
premessa della autonomia di quest’ultima rispetto alla precedente.
I motivi di ricorso dal secondo al quarto e il sesto motivo investono, da diversi punti di vista, la decisione di reclamo in ordine alla ritenuta sussistenza dei fatti contestati, anche con riferimento alla corretta applicazione del principio di non co ntestazione, della regola di distribuzione dell’onere di prova e delle regole di prova presuntiva, nonché le statuizioni inerenti alla integrazione della giusta causa di recesso.
Nessuna di tali censure può trovare accoglimento.
Sebbene veicolate attraverso la denuncia di violazione di disposizioni di legge, sostanziale e processuale, le critiche mosse investono, attraverso l’improprio riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c. e il richiamo a molteplici allegazioni fattuali ed elementi di prova, la ricostruzione in fatto operata dai giudici di appello.
Come costantemente affermato da questa Corte, la selezione e la valutazione delle risultanze istruttorie è compito strettamente riservato al giudice di merito e non è suscettibile di censura in questa sede. E’ infatti noto che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge e al di
fuori di un principio di gerarchia delle fonti, invece invocato nel ricorso in esame. (Cass. n. 29404 del 2017; n. 16056 del 2016; 17097 del 2010; n. 17477 del 2007
- Riguardo alla eccepita violazione delle regole di formazione della prova è sufficiente ribadire che l’art. 115 c.p.c. si limita a richiedere che la decisione si basi su elementi validamente acquisiti al processo, con divieto del giudice di utilizzare prove non dedotte dalle parti o acquisite d’ufficio al di fuori dei casi in cui la legge gli conferisce un potere officioso d’indagine (Cass. n. 27000 del 2016; Cass. 13960 del 2014), e che l’art. 116 c.p.c. vieta di valutare le prove secondo un criterio diverso da quello in esso indicato, mentre esula dall’ambito applicativo di tali norme ogni questione, come quelle oggetto dei motivi in esame, che involga il modo in cui siano stati valutati gli elementi acquisiti, profilo su cui il controllo di legittimità può svolgersi solo con riguardo alla motivazione, nei limiti della violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. o nel perimetro di cui al novellato art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (Cass., S.U. n. 8053 e n. 8054 del 2014). 25. Il principio di non contestazione è invocato con riferimento alle giustificazioni rese in sede disciplinare senza che sia fatto specifico riferimento alla posizione delle parti in sede processuale, la sola in cui opera il citato principio.
Neppure può ravvisarsi una violazione dell’art. 2697 c.c. atteso che la Corte di merito ha correttamente addossato alla società datoriale l’onere di dimostrare la sussistenza degli addebiti contestati ed ha ritenuto tale onere puntualmente assolto.
Anche i rilievi sulla violazione delle regole in materia di prova presuntiva risultano infondati.
Questa Corte ha in modo costante affermato che spetta al giudice del merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle
presunzioni, individuare i fatti certi da porre a fondamento del relativo processo logico, apprezzarne la rilevanza, l’attendibilità e la concludenza al fine di saggiarne l’attitudine, anche solo parziale o potenziale, a consentire inferenze logiche (cfr. Cass. n. 10847 del 2007; Cass. n. 24028 del 2009; Cass. n. 21961 del 2010). Con la conseguenza di escludere che chi ricorre in cassazione possa limitarsi a dedurre che il singolo elemento indiziante sia stato male apprezzato dal giudice o che sia privo di per sé solo di valenza inferenziale o che comunque la valutazione complessiva avrebbe dovuto condurre ad un esito interpretativo diverso da quello raggiunto nei gradi inferiori (v., per tutte, Cass. n. 29781 del 2017), spettando al giudice del merito l’apprezzamento circa l’idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell’ id quod plerumque accidit (v. Cass. n. 16831 del 2003; Cass. n. 26022 del 2011; Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 6838 del 2023).
Nel caso in esame, il ricorrente non offre argomenti atti a invalidare il procedimento di inferenza logica svolto dai giudici di appello in base ai dati probatori raccolti ma si limita a proporre una spiegazione alternativa della condotta contestata e ad insinuare l’esistenza di comportamenti ambigui posti in essere da parte datoriale, in tal modo censurando, ancora una volta, il procedimento valutativo e decisorio e non la commissione di errori nell’applicazione delle regole di cui agli artt. 2727 e 2729 cod. civ.
Infondate sono anche le censure di violazione dell’art. 2119 cod. civ. formulate sul presupposto di insussistenza di una condotta disciplinarmente rilevante.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che la giusta causa di licenziamento, quale “fatto che non consenta la
prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto” è una nozione che la legge – allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama; tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica, e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in Cassazione se privo di errori logici o giuridici (Cass. n. 13534 del 2019; n. 31155 del 2018; n. 27238 del 2018; n. 21214 del 2009; Cass. n. 8254 del 2004).
32. Nelle medesime pronunce si è precisato come l’operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell’applicare clausole generali come quella dell’art. 2119 c.c. non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo della co rrettezza del metodo seguito nell’individuazione e nell’applicazione dei parametri integrativi, poiché l’operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi desumibili dall’ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali, e dalla disciplina particolare, anche collettiva, in cui la concreta fattispecie si colloca.
33. E’ stato, tuttavia, evidenziato che l’attività di integrazione del precetto normativo di cui all’art. 2119 c.c. compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cessazione a condizione che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli “standards”, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale (cfr. Cass. n. 5095 del 2011; Cass. n. 9266 del 2005).
34. Nel caso in esame, il ricorrente non identifica quali siano i parametri integrativi della clausola generale che sarebbero stati violati dai giudici di merito, limitandosi a ribadire l’insussistenza di una giusta causa di licenziamento, per cui, anche per questo profilo, la sentenza impugnata non risulta efficacemente censurata.
- Il quinto motivo è inammissibile nella parte in cui denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. senza puntuale adempimento delle prescrizioni imposte dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c. quanto alla specifica trascrizione e localizzazione degli atti processuali su cui le censure si fondano. Come ribadito da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, la deduzione della omessa pronuncia su un motivo di appello – per erronea lettura del suo contenuto da parte del giudice di merito – integra un error in procedendo che legittima il giudice di legittimità all’esame degli atti del giudizio, in quanto l’oggetto di scrutinio attiene al modo in cui il processo si è svolto, ossia ai fatti processuali che quel vizio possono aver provocato; tale deduzione presuppone, comunque, che la censura sia stata formulata nel rispetto delle norme di contenuto-forma del ricorso (Cass. n. 16028 del 2023; n. 41465 del 2021; Cass., S.U. n. 8077 del 2012), nella specie mancante.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.
La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. 38. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del
2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO, antistatari.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nell’adunanza camerale del 3 luglio 2024