Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33886 Anno 2024
–
–
–
–
Civile Sent. Sez. L Num. 33886 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2024
-SENTENZA
sul ricorso 1005-2024 proposto da:
COMUNE DI COGNOME, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
— ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
— controricorrente – avverso la sentenza n. 765/2023 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 05/09/2023 R.G.N. 296/2023;
Oggetto
LICENZIAMENTO
DIMISSIONI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 1005/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 05/11/2024
PU
–
–
–
–
–
–
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME per delega verbale avvocato NOME COGNOME
–
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 5 settembre 2023, la Corte d’Appello di Milano, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Milano, accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del Comune di Rozzano, alle cui dipendenze prestava servizio l’istante qu ale agente del corpo di polizia locale, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatole quale sanzione irrogata a definizione di un procedimento disciplinare seguito ad altri otto che avevano comportato l’irroga zione di altrettante sanzioni conservative, tutte impugnate in via incidentale, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno commisurato a non oltre ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione dalla data del licenziamento a quella dell’effettiva reintegra, rideterminando la sanzione nella sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per quattro mesi.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto sussistente l’illecito disciplinare contestato nonché la recidiva conseguente alla pluralità delle mancanze per fatti analoghi in cui la Izzo era incorsa ma, tuttavia, sproporzionata la sanzione del licenziamento perché parimenti sproporzionate le sanzioni conservative precedentemente irrogate.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il Comune di Rozzano, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la COGNOME.
–
–
–
–
Il Procuratore generale ha depositato la propria requisitoria concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
-RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 59 e 57, comma 3, lett. f) del CCNL per il Comparto Funzioni Locali del 21.5.2018, 55-quater, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 165/2001, 2106 e 2119 c.c., lamenta l’incongruità logica e giuridica del giudizio espresso dalla Corte territoriale non trovando corrispondenza l’accertamento della rilevanza disciplinare delle condotte con la valutazione di non proporzionalità delle sanzioni irrogate in sequenza.
Con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il Comune ricorrente imputa alla Corte territoriale di non aver attribuito rilievo in sede di valutazione della gravità delle condotte addebitate al l’elemento dell’intenzionalità.
Entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi si rivelano inammissibili, non cogliendo la censura sollevata dal Comune ricorrente con il primo motivo la reale ratio decidendi dell’impugnata sentenza , data dall’aver la Corte territoriale inteso disconoscere il carattere ingiurioso delle comunicazioni dalla dipendente inviate alla propria dirigente, carattere che, ove reiteratamente assunto dalle comunicazioni trasmesse, viene qualificato dall’invocato art. 55-quater come presupposto legittimante il licenziamento senza preavviso del lavoratore che sia incorso in quella condotta e risolvendosi la censura di cui al secondo motivo nella mera confutazione del giudizio di proporzionalità che, pienamente plausibile sul piano logico stante il ridimensionamento della gravità della condotta e non inficiato dalla mancata considerazione di elementi decisivi, non configurandosi come tale nella specie il profilo dell’intenzionalità
–
–
–
–
–
della condotta, risulta insindacabile in questa sede (cfr., da ultimo, Cass. n. 107/2024)
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore del difensore della controricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di le gge, con distrazione a favore dell’avv. NOME COGNOME, antistatario.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5.11.2024.