Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1429 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 1429 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10185/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 335/2019 della CORTE D’APPELLO NAPOLI, pubblicata il 18/01/2019 R.G.N. 3768/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con nota del 31.3.2013 la RAGIONE_SOCIALE contestava, ex art. 25 CCNL, al dipendente COGNOME NOME che, a seguito di approfondimenti in merito agli eventi contrattuali che avevano interessato la fornitura RAGIONE_SOCIALE e le attività eseguite dal personale RAGIONE_SOCIALE, era stato accertato che, dopo un intervento del 29.9.2009 effettuato con un altro collega, nel corso del quale era stato riscontrato il distacco della fase T del circuito voltmetrico di misura e con ripristino della misura corretta, non era stata verbalizzata la presenza, al momento della esecuzione della verifica, dell’inversione dei circuiti amperometrici (TA) e la corrispondente rimozione, che invece era stata sicuramente operata nella circostanza, come confermato dallo andamento delle curve di carico del 29.9.2009, che segnalava la ripresa della corretta registrazione dei consumi: omissione che, in violazione di quanto previsto dalla “Procedura organizzativa” n. 16/2004, aveva comportato un errore nella ricostruzione dei consumi inviata al cliente e aveva costret:to la società a rivedere, in sede di contenzioso, la ricostruzione dei consumi effettuata, con evidenti negative conseguenze sulla credibilità ed immagine della azienda.
A seguito delle giustificazioni fornite e della audizione personale del dipendente, il 28.1.2014 la Società irrogava il provvedimento disciplinare del licenziamento senza preavviso di cui all’art. 25 co. 1 lett. a) del CCNL di settore.
Impugnato il recesso, il Tribunale di Avellino rigettava il ricorso del lavoratore con pronuncia n. 528 del 2016.
La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 335/2018, in parziale accoglimento del reclamo presentato dal RAGIONE_SOCIALE, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato il 28.1.2014 e, ai sensi dell’art. 18 co. 5 legge n. 300 del 1970, condannava la società al pagamento dell’indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione ed interessi, compensando tra le pRAGIONE_SOCIALE le spese di giudizio.
A fondamento della decisione la Corte distrettuale ha rilevato che: il fatto materiale contestato era addebitabile al lavoratore sot:to l’aspetto sia oggettivo che soggettivo; dalle risultanze istruttorie (CTU e prova orale) era emerso che il COGNOME, unitamente al suo collega, non aveva segnalato, nel verbale di intervento, che erano state ricollocate correttamente le amperometriche ripristinando la funzionalità del sistema di misurazione del consumo; che si era verificato un grave danno economico oltre alla lesione
dell’immagine aziendale; al fine dell’adozione del licenziamento non era necessaria l’affissione del codice disciplinare, trattandosi di inadempimento (omessa segnalazione della rinvenuta inversione delle amperometriche) che violava il minum etico del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore; la sanzione era proporzionata all’addebito; la contestazione, però, era avvenuta oltre quattro anni dopo, non era tempestiva né era stata fornita adeguata prova che solo nel 2013 la società era venuta a conoscenza dei fatti di causa; essendo il recesso illegittimo, andava applicata la tutela prevista dall’art. 18 co. 5 leg n. 92/2012.
Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE che ha presentato ricorso incidentale sulla base di un solo motivo.
Le pRAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie.
CONSIDERATO CHE
I motivi possono essere così sintetizzatic t -24,,) GLYPH e
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o errata e/o falsa applicazione dell’art. 7 legge n. 300 del 1970 nonché dell’art. 2119 cc, nonché degli artt. 112, 115 e 116 cpc, nonché dell’art. 5 legge n. 604/1966 nonché dell’art. 416 cpc, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc,: eccepisce, altre l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le pRAGIONE_SOCIALE, in relazione all’art. 360 n. 5 cpc, inteso, se del ca anche come esame apparente e/o perplesso e/o incomprensibile. Il COGNOME deduce che la Corte di merito aveva posto a base del suo c:onvincimento degli elementi fattuali che non facevano parte della contestazione disciplinare e che, in ogni caso, non risultavano negli atti di causa nonché un documento sottoposto dall’RAGIONE_SOCIALE al consulente tecnico di ufficio solo in sede di indagine peritale.
Con il secondo motivo si censura la violazione e/a , falsa applicazione dell’art. 2106 cc nonché dell’art. 18 comma 4 legge n. 300 del 1970, nonché degli artt. 24 e 25 del CCNL per i Lavoratori addetti al Settore Elettrico del maro 2010 nonché degli artt. 2119 e 2697 cc, nonché degli artt. 1, 3 e 5 della legge n. 604/1966, nonché degli artt. 112, 113, 115, 116 cpc, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc; si obietta, inoltre, l’omesso esame circa un fatto decis per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le pRAGIONE_SOCIALE, in relazione all
360 n. 5 cpc, inteso, se del caso, anche come esame apparente e/o perpless e/o incomprensibile. Il ricorrente principale sostiene che la Corte di me aveva omesso di valutare la dedotta violazione della previsione dell’indic contratto collettivo, applicato da RAGIONE_SOCIALE ai suoi dipende costituita dall’accertamento relativo al fatto che l’addebito mosso fosse pu con sanzione conservativa e non con il licenziamento senza preavviso.
4. Con il ricorso incidentale la società lamenta la violazione e fa applicazione degli artt. 115 cpc, 2967 cc e 41 Cost., in relazione all’art. 3 cpc, per avere errato la Corte di merito nell’avere ritenutolempestiv contestazione, considerando non provati i fatti allegati e non contestat lavoratore e per essersi ingerita nella organizzazione imprenditori ipotizzando un sistema di controllo alternativo a quello in vigore e, del r del tutto irrealizzabile, ikL –
Il primo mtJ GLYPH e inammissi i e.
6. Invero, le censure ivi formulate, al di là delle denunziate violazion legge, si limitano, in sostanza, in una richiesta di riesame del merito causa, attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali, in qua sono appunto finalizzate ad ottenere una revisione degli accertamenti di fa compiuti dalla Corte territoriale (Cass. n. 6519/2019) che, con motivazio giuridicamente corretta ed esente dai vizi fij, cui all’art. 360 n. 5 cpc nuova a e ttm, formulazione, è giunta alla conclusione GLYPH F ) sussistenza dei fatti contestati al lavoratore sotto l’aspetto sia oggettivo che soggettivo.
7. In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una err valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo si alleghi che questlultimo abbia posto a base della decisione prove non dedot dalle pRAGIONE_SOCIALE, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia d valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovver abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 27000/201 Cass. n. 13960/2014): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame.
8. Inoltre, l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per s vizio di omesso esame di un fatto decisivo se i fatti storici, come nel ca esame, sono stati comunque presi in considerazione (Cass. n. 19881/2014;
Cass. n. 27415/2018) avendo la Corte territoriale motivato adeguatamente sulla ricostruzione in fatto della vicenda.
Va sottolineato, al riguardo, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libe di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle pRAGIONE_SOCIALE (Cass. n. 16467/2017).
Quanto, poi, alle dedotte violazioni ex art. 360 comma 1 n. 5 cpc, deve precisarsi che tale disposizione, come riformulata dall’art. 54 del d.l. n 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenz o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di disc:ussione tra le pa e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); GLYPH pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fat decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018; Cass. 19881/2014).
Nella fattispecie, la circostanza che nella contestazione non fosse stato riportato che l’RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) era produttrice di energia non è assolutamente decisiva rispetto alla condotta ritenuta meritevole del provvedimento di licenziamento il cui addebito, peraltro, aveva comunque fatto riferimento ad un diagramma delle curve di carico e “riepilogativo” del funzionamento del misuratore RAGIONE_SOCIALE; conseguentemente, anche la acquisizione del documento (attestante la condizione di produttore in base a telerilevazione) da parte del CTU appare ininfluente, perché non decisivo, ai fini della utilizzabilità degli accertamenti svolti nell’elaborato peritale.
Il secondo motivo è infondato.
La Corte territoriale, infatti, ha svolto, sia pure sinteticamente l’indagine di cui il ricorrente lamenta l’omesso esame.
Infatti, sulla premessa che l’RAGIONE_SOCIALE aveva intimato il licenziamento senza preavviso ai sensi dell’art. 25 del CCNL comma I lett. g) e che il
licenziamento senza preavviso avveniva quando il dipendente aveva cagionato al suo datore un danno economico e/o materiale oltre a delle altre ipotesi semplificative che costituiscono reato, i giudici di seconde cure hanno ritenuto configurabile tale fattispecie disciplinare sottolineando che il COGNOME, non evidenziando l’inversione delle amperometriche, aveva indubbiamente concorso con la sua condotta agevolatrice al danno economico e materiale già provocato dall’RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE, nella sottostima dei consumi effettuati, rendendo sicuramente più gravoso e oneroso anche sotto l’aspetto economico, il percorso legale volto al recupero delle somme dovute per l’inversione non legittima delle amperometriche e che la suddetta condotta omissiva violava il minimum etico del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore senza la necessità di una apposita previsione contrattuale ai fini disciplinari.
La Corte distrettuale, pertanto, avendo rilevato che la condotta commessa rientrava sia nella fattispecie di cui all’art. 25 co. 1 lett. g) del CCNL, sia costituiva violazione del minimum etico del rapporto tra datore e lavoratore, ha in sostanza escluso che il comportamento addebitato rientrasse tra quelli che la contrattazione collettiva riteneva punibili con sanzione conservativa.
Le asserite violazioni di legge non sono, pertanto, ravvisabili.
Il ricorso incidentale proposto dalla società è inammissibile.
Invero, questa Corte ha affermato che, in tema di licenziamento disciplinare, l’immediatezza del provvedimento espulsivo rispetto alla mancanza addotta a sua giustificazione ovvero a quello della contestazione, si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore, con la precisazione che detto requisito va inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell’impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso (Cass. n. 20719/2013); in ogni caso, la valutazione della tempestività della contestazione costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato (Cass. n. 5546/2010).
Nel caso de quo, la Corte distrettuale, con una accurata analisi delle risultanze istruttorie, è giunta alla conclusione che l’intempestività del contestazione (perché avvenuta oltre quattro anni dopo la commissione dei fatti) era attribuibile all’RAGIONE_SOCIALE e alla sua organizzazione e non certamente ad ostacoli giuridici o di fatto.
Né è ravvisabile la prospettata violazione dell’art. 41 Cost., intesa come ingerenza da parte dei giudici nella organizzazione imprenditoriale della società, perché i giudici di appello non si sono sostituiti, nella indagine eseguit al datore medesimo, ma ne hanno sindacato l’operato ritenendolo, in pratica, non improntato a buona fede e correttezza, essendo la violazione commessa già facilmente rilevabile dalla lettura del verbale dei due verificatori redatt 29.9.2009: verbale che, riesaminato a distanza di quattro anni, aveva fatto emergere l’omissione circa l’inversione delle amperometriche che, però, già era desumibile allorquando, nel quarto d’ora successiva all’intervento, si poteva rilevare il ripristino completo della funzionalità della misurazione di energia.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso principale deve essere rigettato, mentre quello incidentale deve essere dichiarato inammissibile.
Stante la soccombenza reciproca, le spese del presente giudizio di cassazione vanno compensate tra le pRAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Compensa tra le pRAGIONE_SOCIALE le spese del presente giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titol contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale e per que incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 novembre 2022
Il Presidente