Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32655 Anno 2025
RAGIONE_SOCIALE Sent. Sez. L Num. 32655 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/12/2025
SENTENZA
sul ricorso 85-2025 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2377/2024 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/07/2024 R.G.N. 278/2024; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/2025 dal AVV_NOTAIO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/2025
COGNOME.
Rep.
Ud. 01/10/2025
PU
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Giudice del Lavoro di RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, già dipendente della Regione Campania ed assegnato all’RAGIONE_SOCIALE, impugnava il licenziamento intimatogli dalla Regione per ripetute assenze dal luogo di lavoro, accompagnate da false attestazioni di presenza.
Il COGNOME, da un lato, si doleva del mancato rispetto del termine previsto, a pena di decadenza, per la conclusione del procedimento disciplinare, dall’altro negava, comunque, la sussistenza della giusta causa anche per la ritenuta violazione dei criteri di proporzionalità e gradualità delle sanzioni, nonché del principio di parità di trattamento.
Con sentenza n. 778/2023, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE respingeva il ricorso
La Corte d’Appello di Napoli con sentenza n. 2377/2024 pubblicata il 22.07.2024, confermava la decisione, rigettando il gravame proposto dal dipendente.
3.1. La Corte territoriale, dopo aver ricostruito la vicenda, respingeva l’eccezione di decadenza, richiamando gli artt. 55 bis e ss. del d.lgs. n. 165/2001 in tema di procedimento disciplinare nel pubblico impiego.
La Corte d’Appello affermava testualmente: ‘Va, tuttavia, rilevato, in via assorbente, che tali riferimenti temporali rappresentano un novum inammissibile, in quanto non posti nel ricorso di primo grado, ove la violazione dei termini procedimentali era correlata alle date del 3 settembre 2018 (ricezione del decreto di sequestro probatorio disposto dalla Procura della Repubblica di RAGIONE_SOCIALE) e del 3 ottobre 2019 (notifica alla Regione, quale persona offesa, della richiesta di proroga dei termini delle indagini preliminari), sulla cui inidoneità a delineare un quadro completo ed esaustivo delle specifiche condotte del dipendente ha
condivisibilmente argomentato il primo Giudice, senza che al riguardo si sia sviluppata alcuna censura nel gravame. Nel caso di specie l’Amministrazione datoriale ha avuto compiuta cognizione del fatto solamente all’esito della compiuta conoscenza dell’attività di polizia giudiziaria svolta. la conoscenza di essi, per la stessa prospettazione attorea riportata nell’atto di appello (che ha abbandonato il richiamo al decreto di sequestro probatorio e alla proroga delle indagini preliminari), è avvenuta nel 2021.’.
3.2. Nel merito la Corte territoriale valutava i fatti come idonei a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario in quanto gli atti delle indagini penali dimostravano la sistematicità della condotta, tale da integrare anche una truffa ai danni della P.A.
Il COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidando le proprie difese a cinque motivi, ai quali opponeva difese la Regione Campania con tempestivo controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
La Procura AVV_NOTAIO ha depositato requisitoria scritta ed ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c..
Il ricorrente si duole per la violazione del ‘termine per la conclusione del procedimento, atteso che l’iter procedimentale si è concluso il 30.3.2022, vale a dire quattro giorni dopo l’intervenuta scadenza del termine perentorio di chiusura del procedimento’, sostenendo che il
dies a quo per il calcolo di detti termini andava individuato nel 6 settembre 2021 o al più tardi al 26 ottobre 2021.
Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione del principio di specificità della contestazione e lesione del diritto di difesa, del giusto processo e del procedimento, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nonché ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c..
Si eccepisce la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa del ricorrente ‘attesa la genericità della contestazione disciplinare, che oltre a richiamare in modo generico documenti non allegati, non forniva elementi chiari, precisi e concordanti circa i fatti contestati, precludendo al ricorrente la possibilità di difendersi in maniera adeguata’.
Con il terzo motivo si lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.. Violazione di legge in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorrente rileva che ‘la Corte d’Appello non ha considerato che l’estinzione del procedimento penale per esito positivo della messa alla prova avrebbe dovuto indurre a ritenere non provata la sussistenza dei fatti contestati, in virtù della mancata allegazione di elementi probatori sufficienti a dimostrare che gli allontanamenti contestati fossero avvenuti senza autorizzazione e che integrassero una falsa attestazione di presenza in servizio, ai sensi dell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 165/2001’.
Con il quarto motivo si denuncia la violazione dei principi di proporzionalità e di buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c..
Il COGNOME lamenta la violazione del principio di parità di trattamento, atteso che per condotte analoghe altri dipendenti erano stati destinatari di sanzioni meno afflittive.
Con il quinto motivo si deduce la violazione del principio di pregiudizialità penale ex art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorrente si duole che la Corte d’Appello abbia erroneamente escluso la necessità di sospendere il procedimento disciplinare in attesa della definizione del processo penale, sebbene la contestazione fosse basata esclusivamente su atti di indagine penale non corroborati dal dibattimento.
Il primo motivo è inammissibile.
Va al riguardo premesso che il requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dal n. 3 dell’art. 366 cod. proc. civ., postula che il ricorso per cassazione, pur non dovendo necessariamente contenere una parte relativa alla esposizione dei fatti strutturata come premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi o tradotta in una narrativa analitica o particolareggiata dei termini della controversia, offra, almeno nella trattazione dei motivi di impugnazione, elementi tali da consentire una cognizione chiara e completa non solo dei fatti che hanno ingenerato la lite, ma anche delle varie vicende del processo e delle posizioni eventualmente particolari dei vari soggetti che vi hanno partecipato, in modo che si possa di tutto ciò avere conoscenza esclusivamente dal ricorso medesimo, senza necessità di avvalersi di ulteriori elementi o atti, ivi compresa la sentenza impugnata. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4403 del 28/02/2006).
Ciò posto, è da rilevarsi come il ricorso non rispetti l’onere di esposizione dei fatti di causa nella misura in cui non
ricostruisce le fasi del procedimento disciplinare, al fine di fornire a questa Corte gli elementi necessari per valutare la fondatezza delle censure e, in particolar modo, dell’eccepita violazione dei termini del procedimento stesso.
Inoltre, il motivo è del tutto privo del requisito della specifica indicazione degli atti sui quali la censura si fonda considerato che gli stessi non risultano trascritti, ma neppure in alcun modo sintetizzati nel loro contenuto, al fine di poterne valutare la congruenza rispetto alla eccepita decadenza dal potere disciplinare.
Ulteriore profilo di inammissibilità’ si ravvisa nel fatto che il motivo non riporta per estratto il contenuto della pronuncia di primo grado, condivisa dalla Corte di Appello che ha operato in motivazione un rinvio per relationem alla stessa. Hanno affermato le Sezioni Unite di questa Corte che «ove la sentenza di appello sia motivata per relationem alla pronuncia di primo grado, al fine ritenere assolto l’onere ex art. 366, n. 6, c.p.c. occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con l’atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali.» (Cass. S.U. n. 7074/2017).
7. Anche il secondo motivo è inammissibile.
Si contesta la genericità della contestazione disciplinare che, oltre a richiamare in modo non specifico documenti non allegati, non avrebbe fornito elementi chiari, precisi e concordanti circa i fatti contestati, precludendo al ricorrente la possibilità di difendersi in maniera adeguata.
Con la proposizione del ricorso per Cassazione il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito,
tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente. L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011; Cass. 25348/2018). Orbene, la censura, nel contestare la valutazione effettuata dal giudice d’appello con riferimento al contenuto dell’atto di avvio del procedimento disciplinare, richiede a questa Corte un nuovo e diverso giudizio di merito rispetto a quello compiuto dalla Corte distrettuale secondo cui la contestazione disciplinare risulta chiara ed esaustiva.
Infine, non è pertinente il richiamo alla pronuncia di questa Corte secondo cui in tema di procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, la valutazione in ordine alla specificità della contestazione deve essere compiuta verificando se la stessa offra le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare i fatti addebitati, prescindendo dai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell’accusa nel processo penale e valorizzando l’idoneità dell’atto a soddisfare il diritto di difesa dell’incolpato; a tal fine, il rinvio per relationem a fonti esterne è consentito solo qualora riguardi atti dei quali il dipendente incolpato abbia già conoscenza, restando irrilevante, per superare la genericità della contestazione, che il dipendente stesso abbia esercitato il diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento, che gli è garantito dall’art. 55-bis, comma 5,
del d.lgs. n. 165 del 2001. (Cass. Sez. L – , Sentenza n. 23771 del 01/10/2018).
Ed invero quel principio è stato affermato in relazione a fattispecie nella quale il richiamo riguardava atti interni formati dal datore di lavoro, non conosciuti dall’incolpato, mentre nel caso che ci occupa il COGNOME era a conoscenza degli atti del procedimento penale avviato a suo carico.
8. Il terzo motivo è inammissibile per l’assenza di decisività’ del fatto costituito dalla estinzione del reato per esito positivo della messa in prova, che non impedisce la autonoma valutazione in sede disciplinare dei fatti contestati al lavoratore.
9. Il quarto motivo è viceversa infondato alla luce del principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui nell’impiego pubblico contrattualizzato, pur nella diversità che caratterizza il potere disciplinare rispetto a quello del datore di lavoro privato, dal divieto di automatismi espulsivi nonché dal principio, di carattere generale, secondo cui la sanzione deve essere proporzionata a tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell’illecito, discende che, così come accade nel settore privato, la sola circostanza che per lo stesso addebito ad altro lavoratore sia stata inflitta una sanzione conservativa, di per sé non rende illegittimo il recesso, poiché l’apparente diversità di trattamento può trovare giustificazione nella valorizzazione di elementi che attengono agli aspetti soggettivi e non a quelli oggettivi della condotta. Perché, quindi, la diversità possa assumere un qualche rilievo è necessario che la stessa possa essere ritenuta sintomatica dell’assenza di proporzionalità fra fatto addebitato e sanzione inflitta (cfr. fra le tante Cass. n. 8943/2023; Cass. n. 8621/2020 e Cass. n. 22379/2022).
Non ha quindi errato la Corte territoriale nel disattendere la censura rilevando, da un lato, l’intrinseca gravità della condotta, riconducibile ad una delle ipotesi di licenziamento tipizzate dal legislatore, dall’altro nel sottolineare che non erano stati offerti elementi dai quali poter desumere il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal datore. 10. Infine, il quinto ed ultimo motivo è manifestamente infondato alla luce del chiaro disposto dell’art. 55 ter del d.lgs. n. 165/2001.
Va al riguardo richiamato il principio secondo cui in materia di pubblico impiego contrattualizzato, la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale, di cui all’art. 55 ter , comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce facoltà discrezionale attribuita alla PA, il cui esercizio, peraltro, non obbliga quest’ultima ad attendere la conclusione del processo penale con sentenza irrevocabile, potendo riprendere il procedimento disciplinare allorquando ritenga che gli elementi successivamente acquisiti consentano la decisione, alla stregua di una regola che, già ricavabile dal sistema, è stata successivamente formalizzata dalla integrazione della suddetta disposizione ad opera del d. lgs. n. 75 del 2017 (non applicabile “ratione temporis” alla fattispecie). (Cass. Sez. L – , Ordinanza n. 7085 del 12/03/2020).
Alla luce del predetto principio la censura è priva di pregio.
11. In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della Regione Campania delle spese
del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in complessivi € 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dell’obbligo per la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 1° ottobre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore La Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME